FOCUS: “Rettifica dell’errore materiale nell’offerta, composizione della commissione e motivazione per relationem: il Consiglio di Stato fa il punto

Il caso concreto e i fatti di causa
Con la sentenza n. 5392 del 20 giugno 2025, la Settima Sezione del Consiglio di Stato ha affrontato un articolato contenzioso concernente una procedura ad evidenza pubblica indetta dall’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, avente ad oggetto l’affidamento del servizio di assistenza tecnica informatica e gestione condivisa delle aule didattiche, informatiche e multimediali.
La controversia nasceva dall’impugnazione, da parte di una società esclusa (K.), degli atti di gara, tra cui:
- il provvedimento di esclusione per mancato raggiungimento della soglia minima di punteggio tecnico (14,834 su un minimo di 50);
- l’aggiudicazione a favore della T. (70 punti nell’offerta tecnica);
- la composizione della commissione;
- l’attivazione del soccorso istruttorio per sanare irregolarità dichiarative della T.;
- l’attribuzione dei punteggi all’offerta tecnica dell’aggiudicataria.
Il TAR Calabria, con sentenza n. 259/2025, aveva respinto integralmente il ricorso.
La società esclusa proponeva appello, lamentando una serie di vizi riconducibili a violazioni del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), del disciplinare di gara e del regolamento d’Ateneo.

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Il tema dell’errore materiale e del soccorso istruttorio
Uno dei profili centrali è stata l’applicazione dell’art. 101, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina espressamente la rettifica degli errori materiali contenuti nell’offerta tecnica o economica.
La norma stabilisce che:
«fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l’operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione, a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato».
Nella specie, la commissione aveva attivato il soccorso istruttorio nei confronti della T., la quale, nella compilazione del DGUE, aveva barrato erroneamente “NO” alla domanda se avesse mai reso false dichiarazioni, anziché “SI”.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che si trattasse di un errore materiale, avvalorato:
- dalla complessità del quesito presente nel modulo;
- dal fatto che, in caso affermativo, si sarebbero dovute inserire ulteriori specifiche, che invece non erano state rese.
Secondo il Collegio, la stazione appaltante ha agito correttamente attivando il soccorso istruttorio, in applicazione del principio del favor partecipationis e del buon andamento dell’azione amministrativa, evitando un’esclusione sproporzionata dovuta ad un’irregolarità meramente formale.
La composizione della commissione di gara
Altro profilo oggetto di doglianza è stato quello relativo alla composizione della commissione giudicatrice, contestata perché – a dire dell’appellante – solo uno dei tre componenti possedeva competenze informatiche, trattandosi di un appalto a contenuto tecnico.
Il Consiglio di Stato, in coerenza con quanto stabilito dall’art. 93 del D.Lgs. n. 36/2023, ha ribadito che il requisito dell’esperienza «nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto» deve essere letto in modo sistematico e non atomistico, considerando anche:
- le professionalità occorrenti a valutare le esigenze complessive dell’amministrazione;
- i concreti aspetti gestionali e organizzativi.
Nel caso di specie, la commissione era composta da:
- un responsabile dei servizi informatici con lunga esperienza;
- un docente di farmacia con ruoli direttivi nell’Ateneo;
- un docente di diritto tributario, avvocato cassazionista e revisore legale.
Il Collegio ha ritenuto che, trattandosi di un servizio integrato che incide sulla gestione didattica universitaria, fosse necessaria una pluralità di competenze, non soltanto strettamente informatiche, a conferma di un approccio funzionale e contestualizzato già avallato da precedenti giurisprudenziali (Cons. Stato, Sez. V, n. 4373/2024).
La sufficienza del punteggio numerico come motivazione
Rilevante, nella pronuncia, è anche la conferma del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di motivazione dell’attribuzione dei punteggi numerici.
Il Consiglio di Stato ha ribadito (richiamando tra l’altro Cons. Stato, Sez. V, n. 4410/2024 e n. 10195/2024) che:
- il punteggio numerico costituisce motivazione sufficiente, purché i criteri e subcriteri stabiliti dalla lex specialis siano chiari, analitici e articolati;
- sia possibile ricostruire l’iter logico della commissione e verificarne la logicità e la coerenza.
Nel caso in esame, la commissione aveva utilizzato una tabella con coefficienti graduati da 0 a 1 (Ottimo, Buono, Sufficiente, Minimo, Assolutamente non adeguato), moltiplicati per il punteggio massimo del criterio.
Il Consiglio di Stato ha riconosciuto la legittimità del metodo e l’insussistenza di arbitrarietà.
Le doglianze sulle valutazioni tecniche
L’appellante lamentava altresì che la propria offerta fosse stata valutata con punteggi irragionevolmente bassi rispetto a quella dell’aggiudicataria, a fronte di un’organizzazione ritenuta più strutturata e di esperienze pregresse assimilabili.
Il Collegio ha però evidenziato che:
- il TAR aveva già motivato puntualmente sul punto, richiamando anche le controdeduzioni dettagliate dell’Università;
- l’appello non conteneva specifiche censure contro i passaggi della sentenza di primo grado, limitandosi a riproporre i motivi già formulati.
Ciò ha condotto alla dichiarazione di inammissibilità delle censure ai sensi dell’art. 101 c.p.a., che richiede l’indicazione delle specifiche critiche alla decisione appellata.
Conclusioni
In definitiva, la sentenza si segnala per aver ribadito alcuni principi centrali in materia di contratti pubblici:
- l’ampio spazio riservato alla discrezionalità tecnica della commissione giudicatrice, insindacabile salvo macroscopiche illogicità o travisamenti;
- la legittimità della composizione multidisciplinare della commissione, letta in funzione delle caratteristiche poliedriche dell’appalto;
- la possibilità di rettificare errori materiali o sanare incompletezze formali mediante soccorso istruttorio, in attuazione del favor partecipationis.
Il Consiglio di Stato ha dunque respinto l’appello, compensando le spese per la complessità delle questioni trattate.
A cura della Redazione di TuttoGare PA del 04/07/2025

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