FOCUS: “La qualificazione delle stazioni appaltanti per i contratti di concessione e partenariato pubblico-privato alla luce del Parere MIT n. 3462 del 3 giugno 2025”

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Il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, delineato dagli artt. 62-64 del D.Lgs. 36/2023 e dall’Allegato II.4, ha subito un rilevante intervento correttivo con il D.Lgs. 209/2024. Tale decreto ha integrato e modificato la disciplina previgente, introducendo regole più stringenti, in particolare per i contratti di concessione e di partenariato pubblico-privato (PPP), sia nel settore dei lavori sia in quello dei servizi e forniture.

Una delle principali novità riguarda l’estensione dell’obbligo di qualificazione a copertura non solo delle tradizionali fasi di progettazione e affidamento, ma anche dell’esecuzione, configurando così una qualificazione unitaria e complessiva per determinate categorie contrattuali.

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Il chiarimento del Ministero delle Infrastrutture con il Parere n. 3462 del 3 giugno 2025

Con il Parere n. 3462 del 3 giugno 2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito importanti precisazioni interpretative circa l’applicazione degli articoli 3, comma 5, e 5, comma 5 dell’Allegato II.4 del Codice dei contratti pubblici, come modificati dal D.Lgs. 209/2024.

Il MIT ha chiarito che:

  • per i contratti di PPP e concessione di servizi e forniture di importo pari o superiore a euro 140.000, l’art. 5, comma 5 dell’Allegato II.4 prevede espressamente che la qualificazione delle stazioni appaltanti sia complessiva e debba coprire congiuntamente le fasi della progettazione e affidamento nonché dell’esecuzione;
  • per i contratti di PPP e concessione di lavori di importo pari o superiore a euro 500.000, l’art. 3, comma 5 dello stesso Allegato stabilisce in modo analogo che la qualificazione debba riferirsi unitariamente alle fasi della progettazione (nei casi previsti dall’art. 193, comma 16), dell’affidamento e dell’esecuzione.

Questo regime si discosta in modo significativo da quello previsto per i contratti di appalto, dove l’ordinamento ammette la possibilità di ottenere la qualificazione anche limitatamente a singole fasi (ad esempio solo per l’esecuzione), consentendo alle stazioni appaltanti una maggiore flessibilità organizzativa.

 

Livelli minimi di qualificazione e requisiti soggettivi

Sempre sulla base del parere ministeriale e della normativa di riferimento, emerge che:

  • per i contratti di PPP e concessione di servizi e forniture di importo pari o superiore a euro 140.000, le stazioni appaltanti devono possedere almeno una qualificazione di livello SF2, oltre a garantire la presenza di un soggetto dotato di esperienza triennale nella gestione di piani economici e finanziari e dei connessi profili di rischio;
  • per i contratti di PPP e concessione di lavori di importo pari o superiore a euro 500.000, occorre invece disporre di una qualificazione di livello almeno L2, ferma restando la medesima esigenza di comprovare la disponibilità di un esperto con almeno tre anni di esperienza nella gestione dei profili economico-finanziari e di rischio.

 

La risposta al quesito interpretativo: differenze rispetto agli appalti

Nel caso prospettato alla Direzione generale del Ministero, una stazione appaltante qualificata per l’esecuzione di contratti di appalto di lavori (livello L2) e per servizi e forniture (livello SF1) chiedeva se fosse possibile ottenere la qualificazione per il solo ambito dell’esecuzione anche con riferimento ai contratti di concessione e di PPP, così come previsto per gli appalti.

Il MIT ha escluso tale possibilità, ribadendo che, in base agli articoli 3, comma 5 e 5, comma 5 dell’Allegato II.4, per i contratti di concessione e PPP la qualificazione deve essere necessariamente complessiva, abbracciando unitariamente le fasi della programmazione e progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione. Si tratta di una soluzione normativa che trova la sua ratio nell’elevata complessità gestionale e nella natura tipicamente “integrata” di tali contratti, caratterizzati dalla stretta interconnessione tra analisi economico-finanziaria, progettazione e gestione del rischio.

 

Conclusioni

Il sistema delineato dal Codice dei contratti pubblici, come modificato dal D.Lgs. 209/2024, evidenzia un deciso rafforzamento delle garanzie di capacità tecnica, organizzativa e finanziaria delle stazioni appaltanti chiamate a gestire operazioni di PPP e concessioni.

L’impossibilità di conseguire la qualificazione solo per singole fasi in tali tipologie contrattuali risponde all’esigenza di assicurare un presidio unitario su tutte le fasi di vita dell’operazione, riducendo il rischio di inefficienze, squilibri contrattuali e contenziosi.

Le amministrazioni che intendano avvalersi di modelli di partenariato o di concessione sono dunque tenute a pianificare in modo integrato il percorso di qualificazione, investendo nella formazione e nel rafforzamento delle proprie strutture, per garantire non solo la correttezza formale delle procedure ma la sostenibilità complessiva dei progetti di interesse pubblico.

A cura della Redazione di TuttoGare PA del 04/07/2025

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