L’art. 108 del nuovo Codice non reca più la necessità generalizzata di procedere alla verifica d’ufficio dei costi della manodopera

La ricorrente, tra i vari motivi di ricorso, ha lamentato la violazione degli articoli 11, 41 e 108 del codice dei contratti pubblici, in quanto l’aggiudicataria avrebbe dichiarato un costo della manodopera pari a quello stimato dalla S.A. e proposto la realizzazione di migliorie.
Il Tar Campania si allinea alle posizioni ( vedasi L’art. 108 del nuovo Codice non reca più la necessità generalizzata di procedere alla verifica d’ufficio dei costi della manodopera, come invece riportato all’art. 95, comma 10 del precedente Codice. – Giurisprudenzappalti) espresse nella decisione del Tar Toscana 23.04.2024 n. 493 (anche se viene indicata una diversa sentenza).

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Questo quanto stabilito da Tar Campania, Salerno, Sez. II, 28/04/2025, n. 793:
13. Quanto alle contestazioni sollevate con l’ultimo motivi di ricorso, deve evidenziarsi che l’art. 108 del nuovo Codice, a differenza dell’art. 95 di quello precedente, non reca più la necessità generalizzata di procedere alla verifica d’ufficio dei costi della manodopera.
13.1. Ferme le considerazioni assorbenti di cui sopra, ad ulteriore confutazione delle contestazioni in esame, deve evidenziarsi che, secondo il più recente e consolidato orientamento giurisprudenziale “nessun onere di esplicita o formale valutazione della congruità dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza può essere imputato alla stazione appaltante, laddove il concorrente abbia formulato una offerta nel pieno rispetto dei valori indicati nel disciplinare di gara, ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. n. 36/2023 e non emergano elementi che possano mettere in dubbio la congruità dei valori offerti” (cfr. TAR Firenze, sentenza dell1.02.2024, n. 133).
14. Siffatta circostanza, unitamente ai rilievi innanzi descritti, non può che condurre al rigetto del ricorso.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 28/04/2025 di Roberto Donati

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