FOCUS: LEGITTIMA L’AMMISSIONE DELL’IMPRESA SE CONFORME AL FAC-SIMILE PREDISPOSTO DALLA STAZIONE APPALTANTE -TAR Campania, Napoli, Sez. I, sentenza 28 marzo 2025, n. 2616

Con la sentenza n. 2616 del 28 marzo 2025, la Sezione I del TAR Campania, sede di Napoli, ha affermato un principio particolarmente rilevante in materia di affidamento procedimentale e corretto utilizzo della modulistica predisposta dalle stazioni appaltanti nelle gare pubbliche.
Il caso: la doglianza della seconda classificata
Il giudizio trae origine dal ricorso proposto da una società seconda classificata in una gara pubblica indetta da un ente locale per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione di interventi di rigenerazione urbana, finanziati nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
La ricorrente, in proprio e quale mandataria di una costituenda ATI, contestava la legittimità dell’aggiudicazione, deducendo che la ditta vincitrice avrebbe dovuto essere esclusa per non aver reso espressa dichiarazione di impegno al rispetto delle quote di assunzione giovanile e femminile, previste per gli appalti PNRR ai sensi dell’art. 48, comma 4, del D.L. 77/2021, convertito dalla L. 108/2021.

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La questione giuridica: omessa dichiarazione e affidamento sulla modulistica
Il cuore del contendere risiedeva nella pretesa violazione di una prescrizione contenuta nel disciplinare di gara, che richiedeva la dichiarazione dell’impegno ad assicurare quote del 30% per l’occupazione giovanile e femminile. Tale dichiarazione, secondo la ricorrente, era da ritenersi essenziale e la sua omissione determinante ai fini dell’esclusione.
Tuttavia, la stazione appaltante aveva messo a disposizione un fac-simile – l’Allegato A – da utilizzare per l’istanza di partecipazione, nel quale non era né precompilata né prevista una sezione specifica per la dichiarazione dell’obbligo in parola. L’impresa aggiudicataria, pertanto, si era limitata a compilare l’Allegato A come richiesto, dichiarando di “aver esaminato e accettato integralmente” tutta la documentazione di gara, ivi compresi bando e disciplinare.
La decisione del TAR: tutela dell’affidamento e responsabilità della stazione appaltante
Il TAR ha ritenuto infondata la censura.
In primo luogo, ha valorizzato il comportamento dell’operatore economico che, attenendosi pedissequamente al modello predisposto dalla stazione appaltante e alle istruzioni rese tramite piattaforma, ha operato in piena buona fede, confidando legittimamente sulla completezza del fac-simile fornito.
In secondo luogo, i giudici amministrativi hanno richiamato il principio di tutela dell’affidamento, affermando che “nessun addebito può essere contestato alla ditta partecipante per essere stata indotta in errore da un negligente comportamento della stazione appaltante, che aveva predisposto la modulistica da allegare alla domanda”.
In tale contesto, secondo il Collegio, eventuali omissioni formali dovevano essere sanate attraverso il soccorso istruttorio, non potendosi configurare in modo automatico una causa di esclusione.
Infine, si sottolinea come la dichiarazione generale di accettazione dell’intero contenuto del disciplinare – resa tramite il fac-simile – sia idonea a ricomprendere anche l’impegno previsto in tema di assunzioni, soprattutto in assenza di una specifica sezione del modulo dedicata alla dichiarazione di tale obbligo.
Considerazioni conclusive
La sentenza si inserisce nel solco giurisprudenziale volto a bilanciare il rispetto delle prescrizioni di gara con la necessità di assicurare certezza, affidamento e semplificazione nelle procedure di gara, specie in ambito PNRR dove l’efficienza e la celerità sono imposte anche dall’art. 125 del Codice del processo amministrativo.
Il messaggio è chiaro: l’impresa non può essere penalizzata per aver seguito le indicazioni formalmente e sostanzialmente fornite dalla stazione appaltante, la quale resta responsabile della chiarezza e completezza della documentazione messa a disposizione dei concorrenti.
La decisione rappresenta dunque un’ulteriore conferma del principio secondo cui il formalismo non può prevalere sull’effettiva volontà sostanziale dell’operatore, specie quando questa è manifestata in conformità a quanto richiesto dalla stessa amministrazione procedente.
A cura della Redazione di TuttoGarePA del 28/04/2025

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