Il T.A.R. Milano conferma la propria posizione sulla specialità del nuovo rito accesso
Il caso
La stazione appaltante, nemmeno a seguito di espressa richiesta, ostende all’offerente secondo graduato il PEF reso in gara dall’aggiudicatario.
Il primo impugna quindi il diniego parziale dell’istanza di accesso con riferimento alla mancata esibizione del PEF, il quale è a suo dire “indispensabile al fine di apprezzare compiutamente l’iter istruttorio e motivazionale seguito dall’Amministrazione e l’affidabilità della proposta affidataria e, quindi, di consentire il pieno sindacato giurisdizionale e la tutela dei diritti e degli interessi della ricorrente, gravemente compromessi dagli atti impugnati”.
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SCARICA GRATIS LA GUIDALe ragioni della stazione appaltante
La stazione appaltante eccepisce la tardività del gravame in quanto proposto oltre il termine di 10 giorni previsto dall’art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023, decorrente dalla comunicazione del diniego parziale del 18.9.2024. Nel merito la SA ha rilevato la mancanza di interesse della ricorrente all’acquisizione del PEF anche in considerazione che il documento non aveva formato oggetto di valutazione in sede di gara dal momento che si tratta di un atto “non previsto dalla presente procedura”.
La decisione
T.A.R. Lombardia, I, 19 dicembre 2024, n. 3728 accoglie il ricorso.
In primo luogo il Collegio ha ritenuto tempestivo il ricorso, in quanto non rilevava la disciplina acceleratoria dello speciale rito sulle decisioni di oscuramento dei documenti per presenza di “segreti tecnici o commerciali” introdotta dal 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023, bensì quella speciale di cui all’art. 116, comma 2, c.p.a., che prevede la proposizione del ricorso, a pena di decadenza, entro il termine di 30 giorni dalla conoscenza del rigetto dell’istanza di accesso.
E ciò in quanto parte ricorrente non aveva inteso reagire contro l’oscuramento frapposti ad asseriti “segreti tecnici o commerciali” contenuti nella documentazione della controinteressata. Aveva invece inteso acquisire, in particolare, la documentazione di gara rappresentante dal PEF prodotto dall’aggiudicataria che non è stata volutamente trasmessa dalla stazione appaltante che tra l’altro non ha neppure frapposto la presenza di “segreti tecnici o commerciali”.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 19/12/2024 di Elvis Cavalleri
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