AGGIORNAMENTO PATENTE A CREDITI: L’ INL fornisce chiarimenti con la Nota del 9 dicembre 2024, n. 9326.

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  1. Premessa

Con l’introduzione dell’art. 27 nel D.Lgs. n. 81/2008 – così come attuato e specificato dal D.M. 18 settembre 2024, n. 132 – il legislatore ha inteso rafforzare il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.

Tale meccanismo consiste nell’attribuzione di un punteggio che, se inferiore a quindici crediti, preclude l’operatività nel cantiere e comporta significative conseguenze sanzionatorie.

Tra i punti trattati nella nota dell’INL troviamo:

- le sanzioni amministrative;

- i provvedimenti interdittivi e l’allontanamento dal cantiere;

  • le verifiche del committente e del responsabile dei lavori.

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  1. Ambito soggettivo e contenuto della “patente a crediti”

Ai sensi dell’art. 27, D.Lgs. n. 81/2008, a decorrere dal 1° ottobre 2024, devono essere in possesso della patente “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1, lett. a)”, con l’esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. La patente è assegnata con un punteggio iniziale di 30 crediti, elevabili fino a 100 in ragione di specifici criteri previsti dall’art. 4 del D.M. n. 132/2024.

Se la patente scende al di sotto dei 15 crediti, il soggetto non può operare in cantiere. Tale situazione è equiparata all’assenza stessa della patente o del documento equivalente per i soggetti comunitari ed extracomunitari, a seconda della normativa applicabile.

2.1 Eccezioni e periodi transitori

  • Eccezione nelle more del rilascio: L’art. 27, comma 2, ultimo periodo, consente lo svolgimento delle attività “nelle more del rilascio” della patente, salvo diversa comunicazione da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL).
  • Periodo transitorio (23 settembre 2024 – 31 ottobre 2024): Come indicato nella circolare n. 4/2024, è ammessa l’operatività in cantiere sulla base di un’autocertificazione trasmessa via PEC, in attesa del rilascio della patente.
  • Completamento di lavori già avviati: Il comma 10 dell’art. 27 prevede inoltre che, qualora la patente scenda sotto i 15 crediti durante l’esecuzione di un appalto o subappalto già in corso, ma con lavori eseguiti per oltre il 30% del valore contrattuale, sia consentito portare a termine tali attività. È tuttavia onere dell’impresa o del lavoratore autonomo provare il superamento di tale soglia. Questa eccezione non opera per i soggetti del tutto privi di patente o che non abbiano presentato la relativa istanza di rilascio.
  1. Il regime sanzionatorio

L’art. 27, comma 11, introduce una sanzione amministrativa per chi operi in cantiere:

  • Senza patente o documento equivalente;
  • Con patente “a crediti” inferiore a 15 punti.

La sanzione è pari al 10% del valore dei lavori (al netto dell’IVA) e, comunque, non inferiore a 6.000 euro. Non è prevista la procedura di diffida di cui all’art. 301-bis del D.Lgs. n. 81/2008. In assenza di un valore contrattuale formalizzato, la sanzione si applica in misura minima pari a 6.000 euro.

3.1 Modalità di calcolo e accertamento

Per la quantificazione della sanzione si fa riferimento al singolo contratto (o capitolato/preventivo) sottoscritto dal trasgressore.

Gli organi di vigilanza potranno richiedere esibizione di contratti o preventivi ai sensi dell’art. 4 della L. n. 628/1961, tanto all’impresa o al lavoratore autonomo quanto al committente.

In caso di assenza di un valore contrattuale espresso, si applica la soglia minima di 6.000 euro. Successivamente all’individuazione del valore di riferimento, la sanzione è determinata secondo l’art. 16 della L. n. 689/1981. L’ordinanza-ingiunzione è emessa dall’Ispettorato del lavoro territorialmente competente.

3.2 Organi competenti all’accertamento e destinazione degli importi

Tutti gli organi di vigilanza di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 81/2008 possono accertare le violazioni ed irrogare la sanzione. Le somme introitate sono destinate al bilancio dell’Ispettorato nazionale del lavoro, per finanziare l’implementazione dei sistemi informatici necessari al rilascio e all’aggiornamento della patente.

  1. Misure interdittive e allontanamento dal cantiere

Oltre alla sanzione pecuniaria, il comma 11 dell’art. 27 prevede l’esclusione, per sei mesi, dai lavori pubblici disciplinati dal D.Lgs. n. 36/2023. A tal fine, l’INL deve informare ANAC e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’adozione del provvedimento interdittivo.

Il personale ispettivo, in presenza di soggetti operanti senza patente o con patente inferiore a 15 crediti, deve procedere all’allontanamento immediato dal cantiere, ai sensi dell’art. 650 c.p., informando il trasgressore dell’impossibilità di operare in qualunque cantiere temporaneo o mobile in tali condizioni.

  1. Obblighi del committente e del responsabile dei lavori

L’art. 90, comma 9, lett. b-bis), D.Lgs. n. 81/2008, impone al committente o al responsabile dei lavori di verificare il possesso della patente a crediti (o documento equivalente o attestazione SOA) per le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi, anche in subappalto.

  • Affidamento a soggetto privo di patente/attestazione SOA: Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 a 2.562,91 (con diffida ex art. 301-bis).
  • Affidamento a soggetto con patente sotto i 15 crediti: Trova analoga sanzione se, al momento dell’affidamento, l’impresa o il lavoratore autonomo erano già sotto la soglia dei 15 crediti.
  • Patente che si riduce sotto i 15 crediti in corso d’opera: In tal caso, non si applica la sanzione al committente o responsabile dei lavori, ma resta la responsabilità per l’impresa o il lavoratore autonomo ai sensi del comma 11 dell’art. 27.

La sanzione nei confronti del committente o del responsabile dei lavori è applicabile unicamente ai lavori affidati dopo il 1° ottobre 2024, data di entrata in vigore dell’obbligo del possesso della patente.

  1. Sospensione e revoca della patente

Le disposizioni prevedono anche la possibilità di sospensione o revoca della patente a crediti, in esito alle istruttorie effettuate dagli organi competenti. La modulistica relativa alla sospensione, all’archiviazione e alla revoca è in corso di aggiornamento. Ulteriori istruzioni potranno essere fornite successivamente, tenendo conto delle problematiche operative che dovessero emergere nei primi mesi di applicazione.

  1. Conclusioni

Il nuovo sistema della patente a crediti costituisce un significativo passo in avanti nella qualificazione e responsabilizzazione degli operatori nei cantieri temporanei o mobili.

Il regime sanzionatorio previsto dall’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, affiancato dalle indicazioni fornite dal D.M. n. 132/2024, mira a garantire un livello più elevato di sicurezza e qualità del lavoro, penalizzando chi operi privo dei requisiti minimi di professionalità e qualificazione. In tale contesto, la collaborazione tra imprese, lavoratori autonomi, committenti, responsabili dei lavori e organi di vigilanza risulta essenziale per l’effettiva efficacia del sistema sanzionatorio e dell’intero meccanismo di accreditamento professionale.

A cura della Redazione di TuttoGarePA del  20/12/2024

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