Approfondimento - RUP e Commissione giudicatrice: Novità e Chiarimenti del Consiglio di Stato

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Premessa

Il ruolo del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nelle gare pubbliche rappresenta da sempre un tema centrale del diritto degli appalti.

Con l’entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), ulteriori aspetti riguardanti la sua partecipazione alla commissione giudicatrice sono stati oggetto di analisi e chiarimenti, culminati con l’ordinanza del Consiglio di Stato, sez. V, 28 ottobre 2024, n. 4016.

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Il ruolo del RUP nelle gare sopra soglia

Secondo l’art. 93 del D.Lgs. 36/2023, il RUP può far parte della commissione giudicatrice nelle gare pubbliche, sia per quelle sotto soglia sia per quelle sopra soglia comunitaria. Tuttavia, nelle gare sopra soglia, il RUP può partecipare alla commissione solo se è un dirigente della stazione appaltante. Tale previsione mira a garantire un livello adeguato di competenza e responsabilità nella gestione di procedure complesse.

Un ulteriore tema riguarda la possibilità per il RUP di presiedere la commissione. L’art. 51 del Codice dei Contratti Pubblici prevede esplicitamente che, nelle gare sotto soglia, il RUP possa svolgere il ruolo di presidente della commissione giudicatrice. Tuttavia, non era altrettanto chiaro se tale possibilità fosse applicabile anche alle gare sopra soglia. Questo interrogativo è stato recentemente affrontato dal Consiglio di Stato.

L’ordinanza del Consiglio di Stato n. 4016/2024

Con l’ordinanza n. 4016/2024, il Consiglio di Stato ha precisato che la tesi secondo cui il RUP possa esclusivamente “far parte” della commissione giudicatrice, senza poterla presiedere, è errata. Secondo i giudici amministrativi, il Codice dei Contratti Pubblici non esclude che il RUP, quando partecipa alla commissione, possa anche svolgere il ruolo di presidente, indipendentemente dal fatto che si tratti di una gara sotto o sopra soglia comunitaria.

Il caso concreto esaminato dal Consiglio di Stato riguardava una cooperativa sociale che aveva impugnato l’aggiudicazione di una gara sostenendo che il RUP non avrebbe potuto presiedere la commissione giudicatrice. Il Consiglio di Stato, respingendo l’appello, ha chiarito che l’art. 93, c. 3, del D.Lgs. 36/2023 non preclude al RUP di assumere la presidenza della commissione giudicatrice, purché ricorrano i requisiti di legge.

La composizione della commissione giudicatrice secondo il nuovo Codice

L’art. 93 del D.Lgs. 36/2023 disciplina in dettaglio la composizione e il funzionamento della commissione giudicatrice.

In sintesi, si evidenziano i seguenti punti principali:

  1. Composizione: La commissione è composta da un numero dispari di membri (massimo cinque), esperti nel settore oggetto del contratto. Possono essere nominati anche commissari supplenti.
  2. Appartenenza: I commissari devono essere dipendenti della stazione appaltante o di altre amministrazioni pubbliche, salvo indisponibilità documentata, nel qual caso si può ricorrere a professionisti esterni.
  3. Nomina: La selezione dei membri avviene secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione, escludendo chi si trovi in conflitto di interessi o abbia riportato condanne per reati rilevanti.
  4. Ruolo del RUP: Il RUP può partecipare alla commissione e, ove ricorrano le condizioni, anche presiederla. Questo vale sia per le procedure sotto soglia che per quelle sopra soglia.
  5. Modalità operative: La commissione può operare in modalità telematica e deve utilizzare piattaforme digitali per la valutazione delle offerte

I principi ribaditi dal Consiglio di Stato

Nell’ordinanza n. 4016/2024, il Consiglio di Stato ha sottolineato che:

  • La partecipazione del RUP alla commissione giudicatrice, inclusa la possibilità di presiederla, è prevista dal Codice e non incontra limitazioni interpretative non espressamente sancite dalla norma.
  • La distinzione tra gare sotto soglia e sopra soglia, in relazione al ruolo del RUP, non è supportata da alcun vincolo normativo.
  • La presenza del RUP nella commissione, in qualità di componente o presidente, deve comunque rispettare i principi di trasparenza, imparzialità e competenza.

Conclusioni

L’ordinanza n. 4016/2024 del Consiglio di Stato offre un importante chiarimento sulla possibilità del RUP di presiedere la commissione giudicatrice nelle gare sopra soglia.

Tale pronuncia conferma che il nuovo Codice dei Contratti Pubblici consente una gestione flessibile, ma rigorosa, del ruolo del RUP nelle procedure di gara.

Questo ribadisce la necessità di garantire professionalità, trasparenza e imparzialità nella gestione degli appalti pubblici, valorizzando al contempo la funzione strategica del RUP all’interno delle stazioni appaltanti.

A cura della Redazione TuttoGare PA del 19/12/2024

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