IL SUBAPPALTO DOPO LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSITIZIA EUROPEA QUINTA SEZIONE, 26 SETTEMBRE 2019, CAUSA C-63/18, LA PREOCCUPAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI, COME PROCEDERE?

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Il 26 settembre scorso un brivido è sceso sulla schiena delle stazioni appaltanti italiane, in tale data, infatti, la Corte di Giustizia Europea, giudicando su richiesta dall’ ordinanza del TAR Lombardia 19 gennaio 2019, n. 148, ha stravolto i principi di cui all’art.105 comma 2 del Codice che, a seguito dello “sblocca cantieri”, consente il subappalto nel limite del 40% del valore della procedura di gara.

I giudici di Milano avevano appunto formalizzato la questione pregiudiziale relativa ai limiti per il subappalto, così come attualmente e in maniera indifferenziata previsti per lavori, servizi e forniture, ai sensi appunto dell’art. 105, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.

 

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A cura del dott. Lorenzo SOCCI - Responsabile area amministrativa Comune di San Clemente e Responsabile Centrale Unica di Committenza Unione Valconca

Pubblicato sulla Gazzetta Amministrativa Numero 3/4 - 2019

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