Il possibile “afflato selettivo” nelle procedure di coprogettazione

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T.A.R. Umbria, I, 10 giugno 2024, n. 438 sul possibile afflato selettivo, per usare termini cari al Consiglio di Stato, nelle procedure di coprogettazione.

“l’art. 55 del d.lgs. n. 117/2017 non obbliga l’amministrazione procedente a selezionare un solo soggetto del terzo settore con il quale avviare la co-progettazione, stabilendo soltanto che le amministrazioni pubbliche devono assicurare il coinvolgimento attivo degli enti del terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, e prevedendo poi che la co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione e che l’individuazione degli enti del terzo settore con cui attivare il partenariato può avvenire anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell’intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l’individuazione degli enti partner.

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La scelta di procedere alla individuazione di uno solo o di una pluralità partner è rimessa alla valutazione discrezionale dell’amministrazione in fase di costruzione degli atti generali che precedono la selezione vera e propria: la selezione di un solo partner con cui avviare la co-progettazione consentirà all’amministrazione di avere un progetto più organico, mentre la previsione della possibilità di una co-progettazione aperta a più partner permetterà un confronto tra più soluzioni progettuali in un processo più complesso ma anche più arricchente in termini di risultati“.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 10/06/2024 di Elvis Cavalleri

 

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