Gare Telematiche. “Rischio Tecnico” e Autoresponsabilità dell’operatore economico

Richiamando un principio già consolidato nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, il Tar Lazio respinge il ricorso presentato dall’operatore economico e riafferma il principio dell’”autoresponsabilità” nel compimento delle operazioni sulle piattaforme telematiche.

In una procedura di Dialogo Competitivo bandita dal Comune di Roma Capitale gestita tramite la piattaforma telematica di e-procurement “TuttoGare” di Studio Amica srl, la ricorrente contesta l’esclusione della propria offerta, nonché la mancata attivazione del soccorso istruttorio, assumendo la sostanziale tempestività e completezza dell’invio telematico e della presentazione dell’offerta deducendo un malfunzionamento del sistema che avrebbe rallentato le riferite operazioni.

Le risultanze peritali accertano definitivamente la tardività dell’invio dell’offerta, avvenuto 13 secondi oltre la scadenza inderogabile del termine.

Particolarmente interessante la motivazione con cui i giudici capitolini respingono il ricorso presentato dall’operatore economico e formulano relativamente al corretto utilizzo della piattaforma telematica in uso alla Stazione Appaltante.

 “… quando anche si ammettesse un rallentamento del sistema che avesse ritardato le operazioni, va ricordato che, nell’ambito delle procedure informatiche, tali rallentamenti, fisiologici in tale tipo di trasmissioni, costituiscono un’evenienza che resta a carico del soggetto partecipante, il quale deve premunirsi e mettere in essere le dovute attività (strumentali all’adempimento dell’incombente telematico) in tempo utile, e premunendosi anche e soprattutto rispetto a tali inconvenienti). In materia di procedure amministrative telematiche va affermato il principio dell’equa ripartizione, tra soggetto partecipante e amministrazione procedente, del “rischio tecnico” di inidoneo caricamento e trasmissione di dati su piattaforma informatica (“rischio di rete” dovuto alla presenza di sovraccarichi o cali di performance della rete e “rischio tecnologico” dovuto alle caratteristiche di sistemi operativi software utilizzati dagli operatori) secondo criteri di autoresponsabilità dell’utente, su cui grava l’onere di pronta e tempestiva attivazione delle procedure, sì da capitalizzare il tempo residuo, con la sola esclusione dei malfunzionamenti del sistema imputabili al gestore per i quali non può che affermarsi la responsabilità del gestore/amministratore (CdS Sez. III 2 luglio 2014 n. 3329; sez V 29 dicembre 2014 n. 6416, Sez. I n. 1673/2019).

La ricorrente, sottolineano i giudici, si è attivata solo a ridosso dell’orario di scadenza, non completando la procedura integrale in tempo utile, solo riuscendo a caricare i file delle offerte entro l’orario di scadenza.

Rilevando l’infondatezza del ricorso ed escludendo un fermo del sistema imputabile al gestore del sistema e dunque all’amministrazione, il Collegio evidenzia quindi la particolare diligenza in capo all’operatore economico nella trasmissione degli atti di gara, da porre in essere con solerte anticipo rispetto alla scadenza.

Studio Amica

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