Non sono contrarie a legge o irragionevoli formule matematiche volte a rendere marginale il peso degli elementi economici attraverso vari elementi correttivi

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Nell’accogliere il ricorso per revocazione il Consiglio di Stato ribadisce come non siano contrarie a legge o irragionevoli formule matematiche volte a rendere marginale il peso degli elementi economici attraverso vari elementi correttivi.

Nella procedura oggetto di giudizio il concorrente che aveva offerto il ribasso in valore assoluto minore, pari ad € 198.354,00,aveva ottenuto il punteggio di 28,70/30, mentre il concorrente, che aveva offerto un ribasso pari ad € 475.108,65, aveva invece ottenuto il punteggio di 30/30, con uno scarto di appena 1,30 punti pur a fronte dello sconto praticato rispetto al primo (superiore alla metà).

Consiglio di Stato, Sez. III, 08/10/2021, n.6735 così stabilisce:

8. Al riguardo ritiene il Collegio, condividendo le prospettazioni dell’Azienda appellante qui ribadite anche dalla Cooperativa ricorrente, i ribassi offerti dai concorrenti corrispondono, sia in valore assoluto che percentuale, al differenziale di punteggio ottenuto nella gara.

8.1. Infatti, a fronte di una base d’asta pari ad € 6.607.134,00, l’aggiudicataria nonché odierna ricorrente per revocazione ha presentato un’offerta complessiva, pari ad € 6.340.205,00, e ha ottenuto 29,01 punti, mentre il r.t.i. composto da xxx. e yyy, che ha presentato un’offerta complessiva pari ad € 6.209.808,00, ha ottenuto 29,62 punti.

6.2. Rispetto alla base d’asta la differenza in valore assoluto tra le due offerte è apri ad € 130.397,79 e tale differenza tra i due ribassi in valore percentuale corrisponde all’1,97%.

6.3. Lungi dall’apparire sproporzionato, come ha ritenuto il Tribunale, il ridotto differenziale dei due punteggi rispecchia perfettamente il differenziale dei punteggi attribuiti sulla base della formula contestata perché è pari a 0,61 punti – pari a 2,03% del punteggio massimo attribuibile di 30 – tra le due offerte.

6.4. Sarebbe invero risultato sproporzionata e, dunque, irragionevole una attribuzione di punteggi sulla base di una diversa formula che, in ipotesi, avesse utilizzato l’intera gamma di punteggi disponibile e avesse attribuito trenta punteggi al maggior ribasso, ad esempio, e zero punti al minor ribasso, ove si consideri che i ribassi offerti sono contenuti tutti in una piccola “forbice” di € 270.000,00 su una base d’asta di € 6.607.134,00, come si è accennato.

6.5. Bene ha messo in rilievo la Cooperativa ricorrente, del resto, che la scelta di tale formula rispecchia ragionevolmente, in un modo, cioè, tale da non apparire palesemente illogico e irragionevole e perciò, entro tal limite, non sindacabile da questo giudice amministrativo, le esigenze proprie della gara nonché le sue caratteristiche strutturali perché è evidente che, rispetto ad una prestazione messa a bando nella quale i dati strutturali sono prevalenti sono molto simili, e contigui, tra i diversi offerenti sarebbe del tutto incongruo valorizzare, nell’elemento economico, le modeste differenze tra i prezzi praticati, derivanti da elementi marginali nella composizione del costo e consentire, per questa via, una svalutazione dell’elemento tecnico-qualitativo rispetto a quelle del prezzo.

6.6. Se è vero, pertanto, che i punteggi attribuiti alle sei offerte in gara sono contenuti in un intervallo di 1,3 punti (che, su un totale di 30 punti a disposizione, costituisce il 4,3%), è altresì vero – e risultante determinante nel valutare la correttezza del criterio prescelto dall’amministrazione, ciò che il primo giudice non ha considerato – che tale risultato è coerente con l’intervallo in valore assoluto – € 276.000,00, circa – in cui sono contenuti i ribassi offerti, che rappresenta invero il 4,17% della base d’asta pari, come si è più volte accennato, ad € 6.607.134,00.

6.7. Insomma la formula applicata dall’Azienda ha consentito ragionevolmente di applicare il massimo punteggio di 30 punti al prezzo risultante dal maggior ribasso, come previsto dalla lex specialis, e punteggi proporzionali alle altre offerte che avevano invero offerto un ribasso molto vicino al migliore sicché, di conseguenza, in modo altrettanto ragionevole i punti sono stati contenuti nell’ambito di una piccola “forbice”.

7. La formula in esame, lungi dall’essere aprioristicamente irragionevole, ha invece la evidente finalità di attribuire decisiva rilevanza alle componenti qualitative dell’offerta ed è pienamente giustificata in un appalto ad elevato tasso tecnico, come quello di cui è causa (l’affidamento, va qui ricordato, del delicatissimo servizio assistenziale per la gestione della residenzialità e semiresidenzialità psichiatriche), essendo tra quelle più utilizzate, e non a caso, per l’affidamento di servizi eguali o analoghi in molte delle Aziende Sanitarie di tutta Italia, come comprova la copiosa documentazione prodotta dalla ricorrente, anche in questa sede di giudizio revocatorio.

8. Ne consegue la piena legittimità della scelta effettuata dalla pubblica amministrazione, nel caso di specie, per affidare un servizio essenziale alla cura della persona, nella sua integralità, e dei suoi diritti fondamentali e, cioè, la gestione di una residenza psichiatrica a supporto di anziani, adulti e minori non autosufficienti, ove il rilievo della qualità dell’offerta, valorizzato dall’amministrazione stessa, è più che giustificato rispetto alla base d’asta, senza che possano rilevare astratte e aprioristiche considerazioni – né generiche simulazioni come quelle disposte sul piano istruttorio in primo grado – circa un eccessivo appiattimento dei punteggi assegnati per l’offerta economica, basate su calcoli matematici che, per quanto corretti in sé, sono sganciati dalla considerazione concreta della singola vicenda di gara, delle sue finalità e delle offerte presentate ed effettivamente valutate.

9. La più recente giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, benché non manchino anche pronunce di segno contrario, soprattutto nell’applicazione dell’ora abrogato d. lgs. n. 163 del 2006, e spesso incentrate sulla specificità della vicenda, è del resto orientata nell’ammettere la legittimità della c.d. formula inversamente proporzionale che, per l’assegnazione dei punteggi economici nell’ambito di una gara da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prenda quale punto di riferimento per lo sviluppo del calcolo matematico i prezzi proposti dai concorrenti anziché i ribassi sulla base d’asta.

9.1. Numerose pronunce di questo Consiglio, ormai, vengono affermando che questo criterio non è manifestamente abnorme e/o irragionevole perché, sebbene non comporti eccessive differenziazioni tra le singole offerte (pure a fronti di ribassi apprezzabilmente diversi), garantisce comunque – come è nel caso di specie – un apprezzabile collegamento proporzionale tra l’entità del ribasso e al conseguente attribuzione del punteggio (v., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 10 aprile 2018, n. 2185).

9.2. Si esclude quindi la necessità di assegnare il punteggio massimo al maggiore ribasso e un punteggio pari a zero al minore ribasso ché, anzi, un siffatto criterio – anche se astrattamente rispondente alla possibilità di assegnare l’intero range di punteggio alla componente economica – determinerebbe l’effetto – anch’esso opinabile e, in ultima analisi, irragionevole – di produrre ingiustificate ed “estreme” valorizzazioni delle offerte economiche anche laddove, come è nel caso qui in esame per tutte le ragioni sopra evidenziate, il minimo ribasso e quello massimo si differenzierebbero per pochi punti percentuali (v., sul punto, Cons. St., sez. V, 9 marzo 2020, n. 1691; Cons. St., sez. V, 26 novembre 2020, n. 7436).

9.3. Insomma la più recente giurisprudenza amministrativa si è orientata nel senso di ritenere «non contrarie a legge o irragionevoli formule matematiche volte a rendere marginale il peso degli elementi economici attraverso vari elementi correttivi»: così la sentenza del 23 dicembre 2019, n. 8688 (conforme anche il precedente di cui alla sentenza, sempre della V Sezione, del 23 novembre 2018, n. 6639, in essa richiamato).

9.4. Ha rilevato ancor più puntualmente la sentenza della sez. V, 26 novembre 2020, n. 7436 che la descritta evoluzione è avvenuta sulla base del «mutato contesto» (così anche la sentenza del 23 dicembre 2019, n. 8688) conseguente all’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione al quale nelle linee-guida n. 2, sull’offerta economicamente più vantaggiosa, l’ANAC ha segnalato la possibilità di impiegare formule matematiche in funzione dissuasiva rispetto ad una competizione eccessiva sul prezzo e dunque in funzione correttiva del metodo tradizionale dell’interpolazione lineare (cfr. il § IV delle Linee-guida in esame).

9.5. La stessa sentenza del 23 dicembre 2019, n. 8688 ha poi segnalato che i precedenti contrari sono invece riferiti a procedure di gara soggette al codice dei contratti pubblici ora abrogato, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dal quale non era ricavabile alcuna preferenza per criteri legati alla componente prezzo rispetto a quelli di carattere qualitativo, come invece dall’art. 95 del codice dei contratti pubblici attualmente in vigore (si rinvia a quest’ultimo riguardo ai principi formulati dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato nella sentenza 21 maggio 2019, n. 8)

10. Discende conclusivamente da quanto esposto che tutti i criterî elaborati dalla più recente giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, nel quadro appena descritto, sono stati rispettati nel caso di specie e che la formula adottata, e chiaramente prevista dall’art. 19 del capitolato, consentiva ad ogni concorrente di individuare ex ante quale sarebbe stato l’impatto sul punteggio economico e, cioè, che anche un elevato ribasso non avrebbe determinato uno scarto elevato di punteggio tra i concorrenti.

10.1. Nel caso di specie tra l’offerta dell’aggiudicataria e quella del r.t.i., ricorrente in primo grado, vi era una scarsissima differenza di prezzo – € 130.397,79 per un appalto triennale di € 7.000.000,00, circa – e, conseguentemente, una ridotta differenza di punteggio – pari, come detto, a 0,61 punti – con la conseguenza che l’offerta migliore sul piano tecnico, del tutto ragionevolmente, è stata premiata senza che l’assegnazione del punteggio economico, per l’esigua differenza di prezzo offerto, potesse segnare uno “stacco” di rilievo, conformemente, del resto, al numero e all’entità delle offerte e alle caratteristiche strutturali, invero simili sul piano dei costi, di queste rispetto al servizio offerto.

11. Di qui l’accoglimento delle censure proposte dall’Azienda, in sede di appello, e ribadite qui dalla ricorrente per revocazione nonché aggiudicataria del servizio.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 08/10/2021 di Roberto Donati

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