FOCUS: “Esecuzione dei contratti pubblici di servizi e forniture: obblighi di controllo e responsabilità operative tra RUP e DEC nel nuovo Codice”

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Il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023) ha inciso in modo rilevante sul sistema dei controlli durante l’esecuzione dei contratti di servizi e forniture, trasformando in obbligo giuridico ciò che nel precedente impianto normativo era spesso rimesso alla prassi o al buon senso amministrativo.

Al centro del nuovo assetto si collocano due figure distinte ma interconnesse: il Responsabile Unico di Progetto (RUP) e il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC). Comprendere con precisione ruoli e responsabilità operative di ciascuno è oggi essenziale, anche ai fini della prevenzione delle responsabilità erariali, disciplinari e, nei casi più gravi, penali.

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  1. Un obbligo giuridico di controllo: non più solo “buona amministrazione”

L’articolo 15 del D.lgs. 36/2023 stabilisce con chiarezza che il controllo sull’esecuzione delle prestazioni contrattuali è obbligatorio e deve essere formalizzato.

Non è ammessa una gestione informale del rapporto contrattuale, né possono considerarsi valide prestazioni non soggette a riscontro verificabile.

I pagamenti all’operatore economico sono subordinati alla verifica dell’avvenuta esecuzione a regola d’arte, in coerenza con il principio di risultato e con la tutela dell’interesse pubblico.

La delibera ANAC n. 82 del 3 marzo 2025 ha confermato l’importanza di tale approccio, rilevando gravi criticità nella gestione di un appalto per la manutenzione del verde da parte di un’amministrazione comunale. In quel caso, la mancata redazione di verbali, la sovrapposizione tra affidamento ordinario e interventi in somma urgenza e l’assenza di una pianificazione coerente hanno impedito la tracciabilità dei controlli, compromettendo la legittimità dei pagamenti e dell’intera gestione esecutiva.

 

  1. Il RUP: il presidio strategico dell’amministrazione

Nel nuovo assetto delineato dal Codice, il RUP assume un ruolo di coordinamento generale, non limitato alla fase di affidamento ma esteso all’intero ciclo dell’appalto.

In fase esecutiva, il RUP:

  • autorizza varianti, sospensioni e riprese dell’esecuzione;
  • coordina l’operato del DEC e del direttore dei lavori (DL), ove previsto;
  • gestisce i flussi informativi verso l’ANAC;
  • cura il monitoraggio della sicurezza e della regolarità contributiva;
  • garantisce la chiusura regolare del contratto attraverso la documentazione finale.

Il RUP resta quindi il referente unico del contratto, tanto per l’amministrazione quanto per l’appaltatore, ed è responsabile della coerenza complessiva dell’intervento rispetto agli obiettivi pubblici.

 

  1. Il DEC: vigilanza tecnica e tracciabilità dell’esecuzione

Il DEC è il soggetto che opera sul piano tecnico-operativo, assicurando la corretta esecuzione del contratto in conformità a quanto previsto nei documenti di gara e nel contratto sottoscritto. I suoi compiti comprendono:

  • la verifica della qualità, dei tempi e della completezza delle prestazioni;
  • la redazione di ordini di servizio, rapporti periodici e verbali;
  • la gestione delle difformità e delle contestazioni;
  • la collaborazione nella definizione di varianti e accordi bonari.

In presenza di contratti complessi, il DEC può coordinare una squadra tecnica composta da direttori operativi e verificatori di conformità. Ogni attività deve essere documentata secondo criteri di tracciabilità, secondo quanto raccomandato anche dalla delibera ANAC n. 497 del 29 ottobre 2024.

 

  1. Quando la coincidenza tra RUP e DEC non è consentita

Sebbene l’art. 114, comma 7 del Codice preveda la possibilità che il RUP svolga anche le funzioni di DEC, tale coincidenza è ammissibile solo nei contratti di minore complessità o di importo contenuto. Il principio generale è la distinzione funzionale, obbligatoria in presenza delle condizioni elencate:

  • appalti sopra soglia comunitaria;
  • prestazioni tecnologicamente complesse o multidisciplinari;
  • utilizzo di componenti innovativi;
  • servizi o forniture di importo superiore a 500.000 euro;
  • struttura organizzativa della stazione appaltante che richieda funzioni separate.

La separazione tra RUP e DEC è obbligatoria anche in presenza di particolari settori (servizi informatici, legali, sanitari, finanziari), come ribadito dal parere ANAC n. 53 del 16 ottobre 2024.

 

  1. Nomina e requisiti: la professionalità al centro

La nomina del RUP avviene con l’atto di programmazione o con il bando e deve ricadere su personale di ruolo, salvo casi eccezionali di indisponibilità interna.

Il DEC può essere scelto anche all’esterno, tra altre amministrazioni o mediante affidamento professionale.

Il Codice, pur non individuando un profilo normativo specifico per il DEC, rinvia ai requisiti richiesti per il RUP (art. 4 dell’Allegato I.2), modulati in base all’importo e alla complessità dell’appalto:

  • almeno 1 anno di esperienza per contratti sotto 1.000.000 euro;
  • 3 anni fino alla soglia europea;
  • 5 anni sopra soglia.

Il DEC deve possedere titoli di studio e competenze tecniche adeguate, anche specialistiche.

 

  1. Strumenti digitali e obbligo di tracciabilità

Il nuovo Codice promuove l’uso di piattaforme digitali evolute per la gestione della fase esecutiva.

Il Modulo “Gestione Esecuzione Contratto” consente di:

  • tracciare ordini di servizio, comunicazioni, sospensioni e verifiche;
  • gestire i flussi verso la BDNCP e ANAC;
  • facilitare la condivisione di documenti tra RUP, DEC, DL e collaudatori.

L’obbligo di formalizzare ogni fase dell’esecuzione trova ulteriore riscontro nelle raccomandazioni ANAC, che richiedono ispezioni periodiche, utilizzo di check-list tecniche e verbalizzazione costante delle attività di controllo.

 

Conclusioni

Il D.Lgs. 36/2023 ha impresso una chiara svolta alla gestione dell’esecuzione contrattuale, affermando il principio secondo cui nessuna prestazione può dirsi validamente eseguita se non formalmente verificata.

Il binomio RUP-DEC rappresenta oggi l’architrave del sistema dei controlli, fondato sulla distinzione dei ruoli, sulla professionalità e sulla documentazione tracciabile.

La corretta applicazione delle disposizioni normative in tema di esecuzione rappresenta una condizione essenziale per garantire trasparenza, legalità e buon andamento dell’azione amministrativa. In caso contrario, le responsabilità ricadono direttamente su funzionari e dirigenti, esponendoli a conseguenze rilevanti sul piano contabile e disciplinare.

A cura della Redazione TuttoGare PA del 28/07/2025

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