Referenze bancarie prive di data. Soccorso istruttorio!

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Referenze bancarie prive di data. Trattandosi di documentazione contenutisticamente carente, ma comunque non omessa da parte della concorrente, e venendo in rilievo una mera irregolarità non afferente all’offerta tecnica o a quella economica l’esclusione può essere sancita solo al fallito esito del soccorso istruttorio.

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Questo quanto stabilito da Tar Campania, Salerno, Sez. I, 24/07/2025, n. 1351:

10.3. A diverse conclusioni deve pervenirsi per quanto riguarda la carenza di data.

Il Collegio non intende decampare dall’orientamento (richiamato anche dalle resistenti) secondo cui, proprio in quanto le referenze bancarie assumono la natura di meri mezzi di prova per comprovare il possesso dei requisiti di capacità economica- finanziaria richiesti dalla lex specialis, ciò che rileva è il dato sostanziale relativo alla loro idoneità ad attestare l’affidabilità dell’impresa concorrente, potendo pertanto essere rilasciate sia in data successiva a quella di scadenza dei termini di presentazione dell’offerta (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 25 febbraio 2019, n. 1046, sopra citata) sia in data anteriore alla pubblicazione del bando (“la non “rigidità” del requisito di che trattasi consente di ritenere legittima l’ammissione alla gara disposta in presenza di referenze bancarie che precedono, in termini di data di rilascio, quella della pubblicazione del bando di gara”, così T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 4 novembre 2009, n. 10828).

Va tuttavia evidenziato che il citato orientamento fa perno sulla “irrilevanza” della data di emissione della referenza, presupponendo dunque che una data (anteriore o posteriore) vi sia; ed infatti, ad avviso del Collegio, anche laddove, come nel caso di specie, la lex specialis richieda referenze “idonee”, senza stabilire una soglia cronologica di attendibilità, la presenza di una data nell’attestazione rilasciata rappresenta un requisito minimale (in questo senso, di “idoneità”) per poter ritenere valide le referenze prestate (tanto, vieppiù con riguardo alla referenza rilasciata dalla banca …………….., ove si ribadisce la “valenza conseguentemente limitata alla sfera di riferimento alla data odierna”).

10.4. Dalla ritenuta inidoneità delle referenze in quanto prive di data non può tuttavia scaturire l’accoglimento della censura volta ad ottenere esclusione dell’aggiudicataria, considerato che – trattandosi di documentazione contenutisticamente carente, ma comunque non omessa da parte della concorrente, e venendo in rilievo una mera irregolarità non afferente all’offerta tecnica o a quella economica – l’Amministrazione non avrebbe potuto escluderla tout-court dalla gara, ma solo al fallito esito del soccorso istruttorio, che costituiva suo preciso onere attivare all’esito dell’acquisizione della referenza carente (“in ogni caso, le referenze bancarie sono suscettibili di soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante, che ha anche la possibilità di richiedere la loro integrazione mediante altra documentazione”: T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 7 agosto 2023, n. 4766).

Come di recente osservato, infatti la previsione legale del soccorso istruttorio non attiene al solo piano procedimentale, ma si riflette nella articolazione delle categorie sostanziali, dando luogo alla configurazione, accanto alle fattispecie escludenti corrispondenti ai vizi più gravi della documentazione presentata dai concorrenti, di quelle che integrano mere irregolarità, suscettibili appunto di sanatoria mediante il soccorso istruttorio, di modo che “la diversa qualificazione del vizio, dedotto dal ricorrente in funzione immediatamente escludente dell’aggiudicatario, come mera irregolarità sanabile, in quanto riconducibile al potere del giudicante di individuare la corretta cornice di inquadramento dei fatti dedotti sulla base della normativa applicabile, non può che tradursi nella reiezione della domanda in quel modo formulata: né potrebbe accedersi all’ipotesi di accoglimento della domanda di annullamento ma indirizzando (e circoscrivendo) l’effetto conformativo verso la riedizione del potere di ammissione previa attivazione del soccorso istruttorio, sia perché tale statuizione non corrisponderebbe alla domanda (e all’interesse) della parte ricorrente, che abbia chiesto tout court (come nella specie) l’esclusione della controinteressata dalla gara, sia perché, per le ragioni illustrate, farebbe difetto lo stesso presupposto di quella domanda, corrispondente ad una situazione di insanabile carenza della documentazione presentata dall’aggiudicataria in sede di partecipazione alla gara” (Consiglio di Stato, sez. III, 18 aprile 2025, n. 3401).

L’ammissione del concorrente al soccorso istruttorio, al fine di emendare la documentazione presentata, rappresenta infatti un esito alternativo ed incompatibile rispetto alla (diretta ed automatica) esclusione del medesimo concorrente dalla procedura di evidenza pubblica.

Laddove pertanto, come nel caso di specie, sussistano i presupposti per la sua applicazione, deve escludersi, a carico del provvedimento di aggiudicazione impugnato, l’esistenza del vizio dedotto dal ricorrente in termini di mancata estromissione dell’impresa aggiudicataria dalla gara.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 24/07/2025 di Roberto Donati

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