L’aumento del costo del personale, derivante dal periodico rinnovo dei contratti collettivi di lavoro, non dovrebbe essere considerato un evento imprevedibile

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L’aggiudicazione è stata annullata in primo grado perché il primo classificato aveva stimato il costo della manodopera sulla base dei livelli contrattuali e degli scatti di anzianità del personale incaricato sui servizi senza tenere conto dell’aumento salariale che si era già verificato nel momento della partecipazione alla gara per rinnovo contrattuale del CCNL Cooperative sociali.

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A differenza di quanto affermato dall’appellante, l’adeguamento, in corso di esecuzione, dei minimi salariali previsti nelle tabelle ministeriali non può essere colmato attraverso il ricorso al meccanismo revisionale ex art. 60 del d.lgs. n. 36/2023.

Perché l’aumento del costo del personale, derivante dal periodico rinnovo dei contratti collettivi di lavoro, non dovrebbe essere considerato un evento imprevedibile.

Questo quanto stabilito da Consiglio di Stato, Sez. V, 25/07/2025, n. 6638:

Entrambe le predette prospettazioni non sono condivisibili e vanno disattese.

10.4. Secondo la giurisprudenza di questa Sezione, dalla quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, “il d.lgs. n. 36 del 2023 segue la via tracciata dal d.lgs. n. 50 del 2016 nell’assicurare una tutela rafforzata degli interessi dei lavoratori, richiedendo ai partecipanti alla gara di indicare, in via separata, nella propria offerta economica, i costi della manodopera e i costi per gli oneri di sicurezza, e sanzionando con l’esclusione la violazione di detto obbligo (come evincibile dagli artt. 41, comma 13, e 108, comma 9, del d.lgs. n. 36 del 2023). Dalla lettura combinata delle disposizioni citate, emerge, infatti, la volontà di responsabilizzare gli operatori economici, allo scopo di assicurare che questi ultimi, prima di formulare il proprio “ribasso complessivo”, svolgano una seria valutazione preventiva dei predetti costi. (…) Da ciò si desume la piena continuità del codice del 2023 rispetto a quello del 2016 nella tutela degli interessi dei lavoratori, che nel nuovo codice assume una valenza rafforzata come desumibile dall’art. 11, terzo comma, che agli operatori economici che applicano un contratto collettivo diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, richiede dichiarazioni di garanzia di equivalenza delle tutele offerte ai propri dipendenti rispetto a quelli indicati, non applicati” (Cons. Stato, V, n. 9255 del 2024).

Ciò detto è allora evidente, a differenza di quanto afferma parte appellante, che ammettere la possibilità di far fronte agli aumenti retributivi che interesseranno i lavoratori dipendenti, sebbene fossero già noti al momento in cui la procedura selettiva è stata bandita ed al momento in cui l’offerta è stata formulata, attraverso l’operatività del meccanismo revisionale ex art 60 del d.lgs. n. 36/2023:

– snatura la ratio stessa dell’istituto che è volta a garantire l’interesse pubblico alla perdurante qualità delle prestazioni contrattuali evitando che il corrispettivo subisca aumenti incontrollati nel corso del tempo, tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto e allo stesso tempo di tutelare anche l’interesse dell’impresa a non subire alterazioni dell’equilibrio contrattuale per l’incremento dei costi sopravvenuto durante l’arco del rapporto, che potrebbe indurla ad una surrettizia riduzione degli standards qualitativi delle prestazioni;

– ne anticipa irragionevolmente l’operatività alla fase antecedente a quella dell’esecuzione, quale rimedio al sopravvenuto squilibrio del sinallagma funzionale, e ne consente l’utilizzazione da parte dell’operatore economico aggiudicatario per revisionare i prezzi dallo stesso formulati in sede di offerta, trasformandolo in una sorta di automatismo, nel caso di specie, per di più, ancorato a evenienze già ampiamente prevedibili e calcolabili;

– non è conciliabile con la volontà del legislatore di responsabilizzare gli operatori economici allo svolgimento di una seria valutazione preventiva dei costi della manodopera prima di formulare il proprio “ribasso complessivo”.

10.5. Tali affermazioni sono del resto perfettamente coerenti con l’orientamento di questa Sezione secondo cui l’aumento del costo del personale impiegato, derivante dal periodico rinnovo dei contratti collettivi di lavoro applicabili al settore, “non dovrebbe essere considerato un evento imprevedibile ma una normale evenienza di cui l’imprenditore dovrebbe sempre tenere conto nel calcolo della convenienza economica dell’offerta presentata in gara”; mentre è “irrilevante la circostanza che per il calcolo progettuale del costo del lavoro la stazione appaltante abbia fatto riferimento ai parametri [di altro precedente] CCNL […], poiché […] la verifica di congruità si proietta anche sulla fase di esecuzione del contratto (mentre i dati utilizzati per la predisposizione del bando di gara e per il calcolo dell’importo a base di gara hanno il solo scopo di effettuare una stima minima del costo del lavoro del contratto da affidare)” (Cons. Stato, V, n. 453 del 2024; Cons. Stato, V, n. 6652 del 2023).

A cura di giurisprudenzappalti.it del 25/07/2025 di Roberto Donati

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