FOCUS: “Equilibrio contrattuale e costi della manodopera: il Consiglio di Stato esclude la revisione prezzi per aumenti salariali già stabiliti”

La Sezione V del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6638 del 25 luglio 2025, ha affrontato una questione di rilievo per gli operatori economici e le stazioni appaltanti: la possibilità di ricondurre al meccanismo della revisione prezzi, di cui all’art. 60 del D.lgs. n. 36/2023, gli incrementi retributivi futuri già stabiliti in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.
Il Collegio ha escluso che gli aumenti salariali previsti dal CCNL – e già noti al momento della presentazione dell’offerta – possano rientrare tra le “condizioni oggettive” che attivano la revisione prezzi, confermando sul punto la pronuncia di primo grado del TAR Lombardia (Sez. I, 17 febbraio 2025, n. 519).
La vicenda processuale
La controversia nasceva dall’esclusione di un operatore economico per anomalia dell’offerta in una gara di servizi.
L’impresa aveva calcolato i costi della manodopera unicamente sulla base delle tabelle ministeriali vigenti al momento dell’offerta, trascurando però gli incrementi retributivi già previsti dal rinnovo del CCNL delle Cooperative Sociali sottoscritto il 5 marzo 2024.
La stazione appaltante, infatti, aveva bandito la procedura il 1° luglio 2024, quando erano già stati pubblicati (D.M. 14 giugno 2024, n. 30) gli scatti retributivi progressivi che sarebbero entrati in vigore nei mesi successivi (ottobre 2024, gennaio 2025, settembre 2025, ottobre 2025 e gennaio 2026). Nonostante ciò, l’offerente aveva ritenuto di poter far fronte a tali incrementi futuri facendo leva sul meccanismo di revisione prezzi.
La decisione del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha chiarito che:
- la revisione prezzi non può essere utilizzata per compensare aumenti retributivi già previsti dal CCNL al momento della presentazione dell’offerta;
- gli operatori economici sono tenuti a calcolare i costi della manodopera per l’intera durata del servizio, tenendo conto anche degli scatti salariali futuri già resi noti;
- ammettere il contrario significherebbe trasformare la revisione prezzi in un automatismo volto a rettificare l’offerta economica, snaturandone la funzione e anticipandone l’operatività alla fase di gara.
Il Collegio ha ribadito la ratio dell’art. 60 del D.lgs. n. 36/2023: assicurare l’equilibrio contrattuale durante l’esecuzione e tutelare l’interesse pubblico alla qualità delle prestazioni, evitando al contempo che l’impresa, schiacciata da costi sopravvenuti e imprevedibili, sia indotta a ridurre gli standard qualitativi.
Diverso, però, è il caso di oneri già conosciuti al momento dell’offerta: questi devono essere integralmente valutati dall’operatore nella fase di gara.
Il quadro normativo di riferimento
La pronuncia si inserisce nel solco delle disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici, che:
- all’art. 41, comma 13, e all’art. 108, comma 9, impone l’indicazione separata in offerta dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza, a pena di esclusione;
- rafforza la tutela dei lavoratori, imponendo la dichiarazione di equivalenza delle tutele in caso di applicazione di CCNL diversi da quello indicato dalla stazione appaltante (art. 11, comma 3, D.lgs. n. 36/2023, come modificato dal D.lgs. n. 209/2024);
- rende obbligatoria l’introduzione di clausole di revisione prezzi “permanenti”, sganciate dal presupposto dell’imprevedibilità, fondate su indici Istat e disciplinate anche dal nuovo Allegato II.2-bis.
Tuttavia, la sentenza conferma un principio costante: gli incrementi salariali derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi non sono “eventi imprevedibili” ai fini della revisione prezzi, ma una normale evenienza che deve essere ponderata dall’operatore al momento della formulazione dell’offerta (Cons. Stato, Sez. V, n. 453/2024; n. 6652/2023).
Considerazioni conclusive
La decisione del Consiglio di Stato contribuisce a delineare i confini applicativi dell’istituto della revisione prezzi, escludendo che esso possa essere utilizzato come strumento di riequilibrio per costi salariali già determinati da rinnovi contrattuali noti.
La pronuncia ha un impatto operativo significativo:
- le stazioni appaltanti devono valutare la congruità delle offerte considerando l’intero arco temporale dell’appalto e gli scatti contrattuali già previsti;
- gli operatori economici non possono confidare nel meccanismo revisionale per compensare oneri salariali futuri già resi certi dal CCNL.
In tal modo, si rafforza l’obbligo di un’attenta e completa valutazione preventiva dei costi della manodopera, quale condizione imprescindibile di serietà e sostenibilità dell’offerta.
A cura della Redazione di TuttoGare PA del 22/09/2025

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