FOCUS: “Esclusione per violazioni tributarie non definitivamente accertate e poteri valutativi della stazione appaltante”

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I fatti di causa

Un raggruppamento temporaneo è stato escluso da una gara per la gestione del servizio di igiene urbana in ragione della posizione fiscale della mandataria.

A suo carico risultava un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. 472/1997, relativo a responsabilità solidale del cessionario di ramo d’azienda per debiti tributari della cedente.

L’importo, superiore a 17 milioni di euro, eccedeva ampiamente le soglie previste dall’Allegato II.10 del Codice dei contratti. La stazione appaltante, dopo avere attivato un subprocedimento di contraddittorio, ritenendo insoddisfacenti le giustificazioni fornite, disponeva l’esclusione del concorrente.

Durante il giudizio, l’Agenzia delle Entrate trasmetteva un nuovo esito informativo di regolarità fiscale, apparentemente più favorevole al concorrente, che la società ricorrente invocava a sostegno dell’illegittimità dell’esclusione.

La cornice normativa

Il TAR Lazio, Sez. II bis, con sentenza n. 15873 del 28 agosto 2025 ricostruisce i principali riferimenti normativi:

  • articolo 95, comma 2, D.Lgs. 36/2023, che consente l’esclusione in presenza di gravi violazioni non definitive in materia fiscale;
  • Allegato II.10, che individua le tipologie di atti impositivi rilevanti, definisce la soglia di gravità (almeno 10% del valore dell’appalto e comunque non inferiore a 35.000 euro) e chiarisce quando la violazione può dirsi “non definitivamente accertata”;
  • articolo 96, comma 14, che impone all’operatore economico l’obbligo di comunicare ogni fatto suscettibile di integrare cause di esclusione;
  • articolo 97, che disciplina i presupposti e i limiti della sostituzione o estromissione di un componente del raggruppamento;
  • nonché le disposizioni tributarie richiamate, in particolare l’articolo 68 del D.Lgs. 546/1992 sull’esecutività progressiva delle sentenze tributarie e l’articolo 1183 c.c. sull’immediata esigibilità delle obbligazioni prive di termine.
 
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Le valutazioni del TAR

Il Collegio respinge il ricorso, valorizzando i seguenti passaggi:

  • avviso di accertamento rilevante: rientra tra gli atti indicati dall’Allegato II.10 ed è sufficiente a integrare la violazione grave, soprattutto in quanto già ritenuto fondato dai giudici tributari di primo e secondo grado;
  • esigibilità della pretesa: la mancanza di un termine espresso per il pagamento non rende la violazione irrilevante, operando la regola dell’immediata esigibilità;
  • sopravvenuta attestazione di regolarità fiscale: non è idonea a travolgere l’esclusione, poiché priva di motivazione adeguata e comunque non in grado di elidere il presupposto sostanziale costituito dalla pretesa erariale accertata;
  • soccorso istruttorio: legittima la richiesta della stazione appaltante di chiarimenti sulla solidità economico-finanziaria della mandataria, richieste che non hanno trovato riscontro soddisfacente;
  • obbligo informativo: la società avrebbe dovuto comunicare la pendenza della contestazione fiscale già in sede di DGUE, in applicazione dell’articolo 96, comma 14;
  • inapplicabilità dell’articolo 97: la causa escludente era preesistente alla presentazione dell’offerta e non sono state adottate misure tempestive di sostituzione o estromissione, sicché non ricorrevano i presupposti per il mantenimento in gara del raggruppamento.

I principi affermati

La sentenza ribadisce alcuni punti fermi in materia:

  • la valutazione della stazione appaltante circa l’esistenza di una violazione tributaria non definitiva ha natura di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza;
  • la sopravvenuta certificazione fiscale favorevole non travolge automaticamente la legittimità dell’esclusione già adottata, se non adeguatamente motivata e in contrasto con un quadro giurisdizionale tributario sfavorevole;
  • l’obbligo dichiarativo previsto dall’articolo 96, comma 14, impone trasparenza anche in relazione a situazioni non definitive, in ossequio ai principi di correttezza e leale collaborazione;
  • il meccanismo di sostituzione nel raggruppamento (articolo 97) richiede condotte attive e tempestive, non potendo essere invocato retroattivamente.

 

Considerazioni conclusive

La pronuncia del TAR Lazio conferma un approccio rigoroso in tema di esclusione per violazioni tributarie non definitive. La causa escludente viene letta come strumento a tutela dell’affidabilità del concorrente, non come mera sanzione formale. La discrezionalità della stazione appaltante è ampia, ma deve poggiare su un’istruttoria solida, comprensiva anche di verifiche sulla capacità economica dell’operatore.

Per gli operatori economici, la sentenza evidenzia l’importanza di una disclosure completa delle proprie posizioni fiscali e della tempestiva gestione delle possibili misure sostitutive nei raggruppamenti. Per le amministrazioni, si tratta di un precedente che rafforza la possibilità di esercitare un controllo sostanziale sull’affidabilità dei concorrenti, senza che certificazioni sopravvenute possano automaticamente neutralizzare valutazioni ragionevoli già adottate.

A cura della Redazione di TuttoGare PA del 18/09/2025

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