FOCUS: “Revoca dell’appalto legittima se la base d’asta risulta eccessiva alla luce dei ribassi offerti”

Con la sentenza n. 7091 del 20 agosto 2025, la Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha chiarito che la stazione appaltante può legittimamente revocare la procedura di gara in autotutela quando la base d’asta si rivela incongrua, come dimostrato dall’entità dei ribassi offerti dagli operatori economici.
Il caso concreto
La vicenda trae origine da una procedura ristretta per l’affidamento di servizi da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Al termine della verifica di congruità delle offerte, l’amministrazione rilevava che tre dei quattro operatori avevano presentato ribassi molto elevati (due superiori al 50% e uno prossimo a tale soglia).
Ciò induceva la stazione appaltante a ritenere che la base d’asta fosse stata determinata in misura eccessiva e, pertanto, a revocare gli atti di gara, avviando una nuova procedura con diversa impostazione economica.
Un concorrente ha impugnato la decisione, sostenendo che non sussistessero i presupposti per l’esercizio del potere di revoca. Il TAR ha respinto il ricorso e la controversia è approdata in appello al Consiglio di Stato, che ha confermato la legittimità della determinazione della stazione appaltante, pur con motivazioni diverse rispetto al primo giudice.
Le doglianze dell’appellante
Secondo l’operatore economico escluso, l’esercizio del potere di autotutela non sarebbe insindacabile, ma soggetto al controllo giurisdizionale nei limiti della logicità, proporzionalità e ragionevolezza.
A suo avviso, nel caso concreto mancavano i presupposti individuati dall’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990 per giustificare la revoca, non essendo ravvisabili né sopravvenuti motivi di pubblico interesse, né mutamenti imprevedibili della situazione di fatto, né una nuova valutazione dell’interesse pubblico sottostante.
L’appellante contestava inoltre che la base d’asta della nuova gara fosse stata calcolata con la stessa metodologia utilizzata in precedenza e che fosse illogico ritenere mutata la situazione di fatto sulla base della convenienza delle offerte presentate.
La decisione del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha respinto tutte le censure, affermando che la revoca è stata correttamente motivata e sostenuta da ragioni logiche e proporzionate.
La determinazione della base d’asta rientra, infatti, nella valutazione tecnico-discrezionale della stazione appaltante, la quale conserva il potere di rivedere la propria decisione quando emergano elementi che evidenzino un errore nella stima originaria.
Secondo i giudici, la circostanza che due operatori abbiano presentato ribassi superiori al 50% costituisce di per sé un indizio sufficiente per ritenere la base d’asta sproporzionata rispetto alle condizioni di mercato, senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori. Tale sproporzione è stata ritenuta idonea a giustificare la revoca, senza che il provvedimento risultasse viziato da illogicità, inefficienza o difetto di motivazione.
La Sezione ha altresì chiarito che la circostanza per cui la nuova procedura sia stata bandita con requisiti di partecipazione identici o persino meno stringenti non inficia la legittimità del ritiro degli atti, posto che ciò che rileva è la sussistenza di motivi validi per l’esercizio dell’autotutela.
Osservazioni conclusive
La pronuncia ribadisce un principio di grande rilievo pratico: la stazione appaltante, fino alla stipula del contratto, può riesaminare la congruità delle proprie scelte e, in presenza di elementi oggettivi che evidenzino un errore nella stima economica, può legittimamente revocare la gara.
Il giudice amministrativo conserva il potere di controllo sul corretto esercizio di tale discrezionalità, verificando che non ricorrano vizi di illogicità manifesta o carenza di motivazione.
Per le amministrazioni, la decisione rappresenta un’importante conferma della possibilità di rimediare a valutazioni economiche errate emerse in corso di procedura, evitando l’aggiudicazione di contratti fondati su basi d’asta incongrue e potenzialmente dannose per l’interesse pubblico.
A cura della Redazione di TuttoGare PA del 19/09/2025

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