E’ ammissibile la comprova del requisito attraverso l’indicazione di servizi diversi da quelli indicati con la domanda di partecipazione alla gara?

Requisiti di capacità tecnica e professionale. Nella domanda di partecipazione vengono indicati due servizi di architettura e ingegneria per la categoria di lavorazioni IA.04.
A seguito di richiesta di chiarimenti l’aggiudicatario ha allegato tre certificati relativi ad ulteriori tre servizi di architettura e ingegneria.
La ricorrente contesta questa integrazione postuma.
E’ ammissibile la comprova del requisito, attraverso l’indicazione dei servizi diversi da quelli indicati con la domanda di partecipazione alla gara?
Per alcuni giudici non è possibile (https://www.giurisprudenzappalti.it/sentenze/nelle-procedure-per-laffidamento-di-servizi-il-concorrente-non-puo-modificare-lelenco-dei-servizi-analoghi-indicati-utilizzando-la-procedura-del-soccorso-istruttorio/; https://www.giurisprudenzappalti.it/sentenze/errore-nella-indicazione-sugli-anni-di-esecuzione-di-servizio-analogo-niente-soccorso-istruttorio/; https://www.giurisprudenzappalti.it/sentenze/il-soccorso-istruttorio-non-e-ammesso-qualora-confligga-con-il-principio-generale-dellautoresponsabilita-dei-concorrenti/
Tar Campania, Napoli, Sez. I, 18/09/2025, n. 6237 fornisce invece risposta positiva:
In tale contesto, si tratta di stabilire se sia ammissibile la comprova del requisito, attraverso l’indicazione dei servizi diversi da quelli indicati con la domanda di partecipazione alla gara.
Ad avviso del Collegio, al quesito deve darsi risposta positiva.
Va premesso che la verifica del possesso dei requisiti può essere condotta anche successivamente all’aggiudicazione (cfr. Cons. Stato – sez. V, 20/2/2025 n. 1425: “L’ordinamento non esclude, quindi, che la verifica sui requisiti in alcune fattispecie possa avvenire successivamente all’attribuzione dell’efficacia all’aggiudicazione. Ciò risponde alla logica del principio del risultato, che “integra i parametri della legittimità dell’azione amministrativa con riguardo ad una categoria che implica verifiche sostanziali e non formali, di effettività del raggiungimento degli obiettivi (di merito e di metodo), oltre che di astratta conformità al paradigma normativo” (Cons. Stato, III, 29 dicembre 2023, n. 11322)”).
Nella fattispecie all’esame, sebbene emerga che l’aggiudicatario abbia allegato una certificazione dei servizi non idonea a comprovare il possesso del requisito, sta di fatto che, sulla richiesta di chiarimenti, ha dimostrato di aver conseguito per servizi di punta la capacità tecnica e professionale per l’affidamento dell’appalto.
In questi termini, va posta la differenza tra la dichiarazione e la sua incompleta rappresentazione, giungendo a ritenere assolta la prescrizione del disciplinare accordando prevalenza al dato sostanziale circa il possesso del requisito, in quanto l’omissione o incompletezza è soccorribile.
La giurisprudenza ha enucleato le distinzioni tra le forme di soccorso individuate dall’art. 101 del nuovo codice dei contratti pubblici, differenziando le ipotesi di soccorso “integrativo o completivo”, “sanante”, “istruttorio in senso stretto” e “correttivo” (cfr., per tutte, Cons. Stato – sez. V, 20/2/2025 n. 1425, cit.).
Per il soccorso c.d. “sanante”, l’art. 101 cit., co. 1, lett. b), consente di “sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente”.
Nella specie, sono da ritenersi rientranti nell’ipotesi delineata dal legislatore l’omissione della certificazione idonea a comprovare il possesso del requisito di capacità tecnica e professionale.
È ora riconosciuto al soccorso istruttorio un margine di operatività ben più ampio, al fine di garantire la riconducibilità dell’impegno del concorrente a quanto richiesto dalla stazione appaltante, superando gli ostacoli che condurrebbero all’esclusione di offerte selezionabili quali migliori (cfr. Cons. Stato – sez. V, 2/4/2025 n. 2789, p. 17: “occorre osservare che l’istituto del soccorso istruttorio obbedisce, per vocazione generale (cfr. art. 6 l. n. 241 del 1990), ad un fondamentale principio antiformalistico che guida l’azione dei soggetti pubblici ed equiparati. Con riguardo alle procedure di evidenza pubblica, esso si fa carico di evitare, nei limiti del possibile, che le rigorose formalità che accompagnano la partecipazione alla gara si risolvano – laddove sia garantita la paritaria posizione dei concorrenti – in inutile pregiudizio per la sostanza e la qualità delle proposte negoziali in competizione e, in definitiva, del risultato dell’attività amministrativa.
In tale prospettiva, la regola – che traduce operativamente un canone di leale cooperazione e di reciproco affidamento tra le stazioni appaltanti o gli enti concedenti e gli operatori economici (cfr. art. 1, comma 2 bis l. n. 241 del 1990) – ha visto riconosciuta (ed accresciuta) la sua centralità nel nuovo Codice dei contratti pubblici – applicabile ratione temporis alla fattispecie de qua – il quale vi dedica una autonoma e più articolata disposizione (art. 101 d.lgs. n. 36 del 2023) superando talune incertezze maturate nella prassi operativa (in tal senso Cons. Stato, sez. V, 21 agosto 2023 n. 7870)”.
Non può trascurarsi che vi si contrapponga il principio di autoresponsabilità che, nell’enunciazione dettata in giurisprudenza, comporta che ““ciascuno dei concorrenti sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella formulazione dell’offerta e nella presentazione della documentazione …”” (da ultimo, Cons. Stato – sez. V, 18/8/2025 n. 7065).
Come detto, tale principio è invocato dalla ricorrente che, nella discussione orale, ha rappresentato che altrimenti sarebbe sufficiente per il concorrente limitarsi a dichiarare di possedere il requisito, senza alcuna dimostrazione o allegazione e confidando di poterlo comprovare in sede di soccorso istruttorio.
Sennonché, a parere del Collegio occorre anche per questo aspetto porre una differenziazione tra il comportamento del concorrente completamente elusivo delle prescrizioni della legge di gara, nell’ipotesi senza nulla allegare (nel cui caso l’operatore economico mostra di contravvenire all’obbligo di buona fede, che deve permeare anche la sua attività nei confronti della stazione appaltante, come predicato dall’art. 5, co. 1, del d.lgs. n. 36/2023), rispetto al caso in cui il concorrente abbia fornito un principio di prova del possesso del requisito che, ove risultante insufficiente, lo ammette al soccorso istruttorio, essendo quest’ultimo – come sopra chiarito – volto, nella prospettiva del nuovo codice dei contratti pubblici, a sanare ad ampio spettro ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e dei documenti richiesti, con le eccezioni (di stretta interpretazione) delle variazioni alle offerte tecnica ed economica, che restano immodificabili, e dei vizi che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente.
Per le argomentazioni svolte, il primo motivo va dunque respinto.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 18/09/2025 di Roberto Donati

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