Preavviso di esclusione: non si applica l’articolo 10 bis della Legge 241 del 1990 (e cinque giorni sono sufficienti)

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La stazione appaltante esclude l’impresa per gravi illeciti professionali, rilevanti ai sensi degli artt. 95, comma 1, lett. e), e 98, commi 2, 3, lett. c), 4 e 6, lett. c), del d.lgs. n. 36 del 2023, dichiarati nel DGUE e tradottisi in due provvedimenti di risoluzione contrattuale, nonché in plurime penali e contestazioni.

L’appellante contesta il provvedimento di esclusione, deducendone l’illegittimità per violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, degli artt. 95, 96 e 98 del d.lgs. n. 36 del 2023.

In particolare, contesta la violazione del contraddittorio, essendo stati assegnati alla società solamente cinque giorni per controdedurre ai rilievi della stazione appaltante.

 
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Consiglio di Stato, Sez. V, 17/09/2025, n. 7352 respinge l’appello:

1.- Il primo motivo di appello deduce che, trattandosi di una causa di esclusione discrezionale ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. n. 36 del 2023, l’amministrazione era tenuta ad avviare un procedimento in contraddittorio con il concorrente, secondo quanto disposto dall’art. 96, comma 6, dello stesso testo normativo. Lamenta come nel caso di specie il Comune abbia comunicato il preavviso di esclusione ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, con nota in data 31 luglio 2024, ma, anziché i dieci giorni normativamente previsti, le sono stati assegnati solo cinque giorni (dal 31 luglio al 5 agosto 2024) per controdedurre. Critica la statuizione di primo grado che ha ritenuto inapplicabile alle procedure di gara il predetto art. 10-bis, e comunque congruo il termine di cinque giorni, come si desumerebbe anche dalla disciplina in materia di soccorso istruttorio (art. 101 del d.lgs. n. 36 del 2023); aggiunge come la incongruità del termine trovi conferma anche nel fatto che dei cinque giorni concessi, due (3 e 4 agosto 2024, rispettivamente sabato e domenica) erano festivi e dunque da non conteggiare.

Il motivo è infondato.

La disciplina sulla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, prevedente il termine di dieci giorni per la presentazione delle controdeduzioni, non si applica al procedimento di gara per espressa previsione dell’art. 10-bis, che, al penultimo periodo, espressamente esclude dalla sfera di applicazione oggettiva i procedimenti concorsuali.

Il che appare, del resto, coerente con l’esigenza di celerità di un procedimento già di per sé significativamente strutturato, ferma restando l’esigenza del contraddittorio, espressamente contemplata dall’art. 96, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 2023, per le cause di esclusione non automatica dalla gara.

Ha condivisibilmente rilevato il primo giudice che il preavviso di esclusione era stato anticipato da una corposa interlocuzione e che la congruità del termine di cinque giorni concesso è desumibile anche dalla disciplina sul soccorso istruttorio, a proposito della quale l’art. 101, comma 1, prevede che la stazione appaltante assegni un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 17/09/2025 di Roberto Donati

 

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