Decadenza dall’aggiudicazione di un pubblico appalto. Competenza del Giudice Ordinario!

Appalto per la realizzazione di sistema di videosorveglianza.

Dopo l’aggiudicazione il RUP disponeva che la Direzione lavori procedesse alla consegna del cantiere “sotto riserva nelle more della stipulazione del contratto, al fine di rendere sicure nell’immediato talune aree e di garantire l’ordine pubblico”.

A seguito della consegna l’impresa riscontrava tuttavia l’esistenza in loco di svariati “imprevisti […] che precludono l’avanzamento dei lavori” e procedeva quindi alla segnalazione al Direttore dei lavori dichiarando di essere in attesa delle necessarie direttive.

Per farla breve, seguivano scambi di corrispondenza con reciproche contestazioni.

La stazione appaltante alla fine revocava l’aggiudicazione dell’appalto “per gravi inadempimenti” e contestualmente aggiudicava l’appalto in favore dell’impresa seconda classificata in gara.

La ex aggiudicataria impugna il provvedimento di revoca.

Tar Puglia, Bari, 03/ 01/ 2020, n.6 dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, in favore del Giudice Ordinario.

Viene richiamata a tale proposito l’Ordinanza Cass. civ. Sez. Unite, 05-10-2018, n. 24411 (vedasi file allegato ordinanzacassazione244112018 ).

La medesima è giunta  a stabilire che, in materia di appalti, il riparto di giurisdizione deve ritenersi articolato nel modo seguente:

a) sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 1 del cod. proc. amm., sulle controversie relative alla sola fase procedimentale, cioè dall’inizio della procedura sino all’aggiudicazione definitiva estendendosi detta giurisdizione a qualsiasi provvedimento, atto, accordo e comportamento tenuto entro quel lasso temporale, nonché in ogni caso ad eventuali provvedimenti dell’amministrazione di annullamento d’ufficio della stessa aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990 o comunque previsti da norme di legge, in quanto direttamente incidenti sulla stessa genesi dell’aggiudicazione all’atto della sua effettuazione e, dunque, riconducibili alla relativa procedura;

b) quanto, invece, alla situazione successiva all’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, e prima del sopravvenire dell’efficacia della conclusione del contratto (ivi compresa la sua anticipata esecuzione), vige il normale criterio di riparto imperniato sulla distinzione fra interesse legittimo e diritto soggettivo, di modo che si configurava la giurisdizione del giudice amministrativo solo in presenza di una controversia inerente all’esercizio da parte dell’amministrazione di un potere astratto previsto dalla legge, mentre, al di fuori di tal caso (e, dunque, in assenza di riconducibilità dell’agire dell’Amministrazione ad un potere di quel genere), la situazione è di diritto comune e, dunque, si configura la giurisdizione del giudice ordinario;”.

Nel caso di specie, il Collegio non ritiene in alcun modo di doversi discostare da tale nitida e lineare pronuncia della Sezione Unite, evidenziando in particolare come in forza della natura oggettivamente privatistica delle vicende negoziali fatte oggetto di contestazione nel presente giudizio, la giurisdizione sulle medesime debba essere riferita esclusivamente al Giudice Ordinario.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 04/01/2020 – autore Roberto Donati

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