Chi è il lavoratore “in nero”

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Nel respingere l’appello il Tar Puglia evidenzia la portata dei provvedimenti di sospensione previsti dell’articolo 14 del Decreto Legislativo 81/2008, ricordando altresì come il lavoratore c.d. “in nero” sia quel lavoratore impiegato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l’impiego ovvero previa comunicazione ad altri Enti come richiesto dalla specifica tipologia contrattuale.

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Questo quanto stabilito da Tar Puglia, Lecce, Sez. III, 26/06/2025, n. 1111:

5. Il ricorso, integrato da motivi aggiunti interposti in corso di causa, è sicuramente infondato nel merito e deve, quindi, essere rigettato.

6. Giova anzitutto ricordare che l’art. 14 del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, vigente all’epoca dei fatti e rubricato “Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”, prevede al comma 1 che “Al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 92, comma 1, lettera e), gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni quando riscontrano l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro …”.

Secondo condivisibile giurisprudenza, la sopracitata disposizione normativa ha un’evidente finalità cautelare e sanzionatoria, in quanto mira a contrastare il lavoro irregolare, favorendone l’emersione, e a reprimere le situazioni di effettivo rischio e pericolo per i lavoratori, attraverso l’attribuzione di un potere repressivo e sanzionatorio all’organo di vigilanza (ex multis T.A.R. Campania – Salerno, sez. II, sentenza n. 3474/2022), di modo che, la stessa, deve intendersi diretta “alla tutela non solo della sicurezza dei luoghi di lavoro bensì del contrasto al lavoro irregolare in senso ampio, intendendosi per lavoratore irregolare qualsiasi lavoratore “sconosciuto alla p.a.” (si veda anche circolare del Ministero del lavoro n.33 del 10 novembre 2009)” (T.A.R. Campania – Napoli, sez. I, sentenza n. 1699/2024).

Il lavoratore c.d. “in nero” è, dunque, quel lavoratore impiegato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l’impiego ovvero previa comunicazione ad altri Enti come richiesto dalla specifica tipologia contrattuale (Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza n. 7383/2023).

A cura di giurisprudenzappalti.it del 26/06/2025 di Roberto Donati

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