In caso di area assoggettata a vincolo paesaggistico, architettonico, ambientale non è necessariamente obbligatorio il concorso di idee o di progettazione !

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In caso  di area assoggettata a vincolo paesaggistico, architettonico, ambientale  non è necessariamente obbligatorio il concorso di idee o di progettazione.

Questo il principio stabilito dal Tar Salerno.

La vicenda riguarda l’impugnazione di una procedura aperta per servizi di architettura ed ingegneria finalizzata alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica di un Parcheggio.

Il ricorso oggetto di giudizio è basato sulla pretesa violazione dell’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, delle Linee guida ANAC n. 1 (delibera n. 416 del 15 maggio 2019: “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura”), nonché della Legge Regionale n. 19/2019.

La stazione appaltante avrebbe infatti prescelto il modello selettivo di aggiudicazione dell’appalto di servizi di architettura e ingegneria col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, quando invece sarebbe stato obbligatorio l’esperimento del concorso di progettazione, previsto nelle ipotesi di «lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico», in virtù anche del notevole interesse paesaggistico-ambientale dell’area.

Tar Campania, Salerno, Sez. II, 8/ 07/2020, n. 853 dichiara inammissibile il ricorso, ma opera comunque una pregevole valutazione sugli obblighi di valutazione ( da parte del Responsabile del Procedimento ) della procedura da adottare per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria.

Considerato, in via del tutto incidentale e fermo restando il superiore rilievo di inammissibilità, che il ricorso si rivela anche infondato nel merito, per le ragioni succintamente sottoindicate:

– in primis, l’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che: «Per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti ricorrono alle professionalità interne, purché in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto o utilizzano la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui agli artt. 152, 153, 154, 155 e 156. Per le altre tipologie di lavori, si applica quanto previsto dall’art. 24» (ossia anche l’esternalizzazione della progettazione mediante procedura di affidamento dell’appalto di servizi di ingegneria e architettura);

– ai sensi del paragrafo 5.1.4, lett. d, delle Linee guida ANAC n. 3 (delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016): «Il responsabile del procedimento … individua i lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomo e forestale, storico artistico, conservativo o tecnologico accertando e certificando, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, l’eventuale presenza, negli interventi, delle seguenti caratteristiche: 1) utilizzo di materiali e componenti innovativi; 2) processi produttivi innovativi o di alta precisione dimensionale e qualitativa; 3) esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistica o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali; 4) complessità di funzionamento d’uso o necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità; 5) esecuzione in ambienti aggressivi che, come tali, siano capaci di provocare malattie o alterazioni morbose a uomini e animali o di distruggere e danneggiare piante e coltivazioni; 6) necessità di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali; 7) complessità in relazione a particolari esigenze connesse a vincoli architettonici, storico-artistici o conservativi; 8) necessità di un progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e impiantistica»;

– nei pareri precontenziosi di cui alle delibere n. 1027 dell’11 ottobre 2017 e n. 38 del 17 gennaio 2018, l’ANAC ha chiarito essere «compito della stazione appaltante valutare, nell’ambito della propria discrezionalità amministrativa e tecnica, se l’affidamento per gli incarichi e i servizi di progettazione sia ricompreso o meno nelle fattispecie contemplate dall’articolo 23, comma 2, afferenti alla progettazione di lavori di particolare rilevanza, con la conseguente corretta individuazione della procedura da seguire»;

Dopo aver ricordato le motivazioni espresse dalla stazione appaltante, il Tar ribadisce come:

– a fronte di tali rilievi concreti e oggettivi, il ricorrente non è andato oltre la prospettazione di assunti apodittici, sulla scorta di un’ altrettanto apodittica relazione di consulenza tecnica, l’attrazione dell’opera programmata alla categoria di lavori di particolare rilevanza ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, senza circostanziarla mediante la puntuale individuazione delle caratteristiche tecniche riconducibili tra quelle annoverate nel paragrafo 5.1.4, lett. d, delle Linee guida ANAC n. 3; ed ha, nella sostanza, finito per suffragare semplicisticamente i propri assunti in base al notevole interesse paesaggistico-ambientale, alla peculiare vulnerabilità idrogeologica dei luoghi di intervento ed alle dimensioni del parcheggio progettato: quasi che il contesto territoriale di riferimento e la consistenza dell’opera, a prescindere delle intrinseche caratteristiche tecnico-architettoniche di quest’ultima (peraltro, non qualitativamente e quantitativamente dissimile da varie altre presenti sulla Costiera Amalfitana) e dalla concreta portata impattante della stessa sul primo, siano, di per sé soli, suscettibili di integrare gli estremi applicativi dell’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016; e con l’abnorme conseguenza di dover indeclinabilmente optare per la procedura del concorso di idee o progettazione, ogni qual volta si tratti di lavori localizzati in area assoggettata a vincolo paesaggistico, architettonico, ambientale, idrogeologico, ecc. e/o aventi proporzioni significative;

Secondo il Tar, in conclusione, non sussistono vizi macroscopici di illogicità, erroneità o travisamento fattuale, nell’operato della stazione appaltante, che risulta dunque legittimo.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 08/07/2020 di Roberto Donati

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