Cauzione provvisoria: legittimità della lex specialis che indichi il sistema del bonifico in luogo del pagamento elettronico

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Società di cui al D.lgs 175/2016 stazione appaltante.

Il Disciplinare di gara stabiliva che la garanzia provvisoria doveva essere costituita alternativamente, secondo la libera scelta del contraente, sotto forma di cauzione o di fideiussione. Nel caso in cui l’offerente si fosse determinato per presentarla con cauzione, egli avrebbe dovuto eseguire un pagamento elettronico collegato anche con il più ampio sistema di pagamento PagoPA.

Successivamente la stazione appaltante adottava atto di rettifica prevedendo, che, per il caso in cui la garanzia provvisoria non fosse fornita con fideiussione, il versamento potesse essere effettuato direttamente sul conto corrente bancario della stessa, di cui veniva fornito il numero identificativo IBAN. La rettifica sostituiva quanto precedentemente indicato dal disciplinare.

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L’operatore ricorrente contesta il provvedimento di rettifica del Disciplinare assunto, che sarebbe illegittimo perché adottato in violazione delle disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale e, in particolare, di quelle relative al pagamento mediante sistema pagoPA, che riguardano le società private soggette a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,

Tar Bolzano, 08/05/2024, n. 118 respinge il ricorso:

17. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

18. Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce che il provvedimento di rettifica del Disciplinare sarebbe illegittimo perché assunto in violazione delle disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale di cui all’art. 5, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e, in particolare, di quelle relative al pagamento mediante sistema pagoPA, che riguardano le società private soggette a controllo pubblico come definite nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è destituito di fondamento.

Osserva il Collegio, che il Codice dei contratti, d.lgs. n. 36/2023, all’art. 106, comma 2, prevede espressamente che la cauzione provvisoria venga costituita “con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall’ordinamento vigente”, con ciò confermando la piena legittimità delle prescrizioni di lex specialis che indichino il sistema del bonifico in luogo del pagamento elettronico.

Pertanto, l’atto assunto da …. in data 14.12.2023, reso pubblico in pari data, con il quale la Stazione appaltante, agendo in rettifica del punto 2.1 del Disciplinare di gara nella sua parte concernente la documentazione amministrativa, ha disposto che la cauzione provvisoria dovesse essere costituita in contanti o con assegno circolare da versarsi sul conto corrente di ….., risulta pienamente rispettoso dei disposti di cui al citato art. 106, comma 2, del vigente Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023), costituente una disciplina speciale e successiva, e perciò prevalente, rispetto a quella generale introdotta dal Codice dell’Amministrazione Digitale con l’art. 5, comma 1, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, modificato da ultimo dall’art. 6, comma 1, lett. a), del d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 08/05/2024 di Roberto Donati

 

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