Inadempimento Contrattuale, legittima esclusione dall’Appalto

A decidere sulla questione, relativa ad una concorrente esclusa perché iscritta al casellario informatico dell’ANAC, per essersi resa colpevole di violazioni in tema in inadempimento contrattuale, è il TAR Napoli, con la Sentenza dell’11.04.2018 n. 2390.

La norma di cui all’art. 80 risiede appunto nell’esigenza di verificare l’affidabilità complessivamente considerata dell’operatore economico che andrà a contrarre con la p.a. per evitare, a tutela del buon andamento dell’azione amministrativa, che quest’ultima entri in contatto con soggetti privi di affidabilità morale e professionale. L’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 ripropone il contenuto dell’art. 38 del d.lgs. n. 163/2016, apportando però significative modifiche al testo originario anche per quanto attiene al più specifico ambito dei comportamenti incidenti sulla moralità professionale delle imprese concorrenti.
L’art. 108 del D.Lgs. in esame conferma  il potere del contraente pubblico di determinare autoritativamente ed unilateralmente la risoluzione del contratto senza la necessaria intermediazione  di un provvedimento del giudice. La norma si applica per i lavori nonché, in quanto compatibili, ai contratti relativi a servizi e forniture.
La stazione appaltante, nel caso specifico, può qualificare il fatto, inteso come comportamento contrattuale del concorrente, quale grave illecito professionale, dovendo tuttavia dimostrarne l’incidenza in punto di inaffidabilità, e quindi prescindendo dalla pendenza di un giudizio che viene a collocarsi all’esterno della fattispecie normativa utilizzata.
Secondo le indicazioni fornite da ANAC nelle Linee Guida n. 6 recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice», la Stazione appaltante deve valutare, ai fini dell’eventuale esclusione del concorrente, i comportamenti gravi e significativi riscontrati nell’esecuzione di precedenti contratti, anche stipulati con altre amministrazioni.

 

A cura di LentePubblica.it del 24/04/2018

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