FOCUS “Consorzio con autonoma personalità giuridica e illecito professionale: legittima l’esclusione se l’inadempimento riguarda il consorzio contraente”
1. Premessa
Con la sentenza n. 1558 del 27 febbraio 2026, il Consiglio di Stato, Sezione V, affronta nuovamente il tema della partecipazione alle procedure di affidamento da parte dei consorzi tra imprese artigiane costituiti in forma di società cooperativa consortile a responsabilità limitata, chiarendo la portata dell’autonoma soggettività giuridica del consorzio ai fini del possesso dei requisiti di ordine generale e dell’applicazione delle cause di esclusione per grave illecito professionale ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 36/2023.
La decisione si colloca nel solco di un orientamento ormai consolidato, che riconosce al consorzio dotato di personalità giuridica una posizione autonoma rispetto alle imprese consorziate, con la conseguenza che i requisiti generali devono essere posseduti direttamente dal consorzio e che eventuali illeciti professionali rilevano nei suoi confronti anche quando derivino da vicende relative all’esecuzione di contratti precedenti.
2. Il principio di diritto affermato
Il Consiglio di Stato ha affermato che:
“un consorzio di imprese artigiane costituito nella forma della società cooperativa consortile a responsabilità limitata, dotato di autonoma soggettività giuridica rispetto ai consorziati, deve dimostrare in proprio il possesso dei requisiti di ordine generale e può essere escluso dalla procedura di gara in presenza di un grave illecito professionale ai sensi dell’art. 98 del Codice dei contratti pubblici.”
Il Collegio ha ribadito che il consorzio, quando partecipa a una gara, è il soggetto contraente nei confronti della stazione appaltante e non un mero centro di imputazione formale delle attività delle consorziate.
Ne consegue che le cause di esclusione operano direttamente nei confronti del consorzio, quale autonomo operatore economico, indipendentemente dalla circostanza che l’esecuzione sia affidata a imprese consorziate designate.
3. Il caso concreto: risoluzione contrattuale e valutazione del grave illecito professionale
Nel caso esaminato, la stazione appaltante aveva disposto l’esclusione di un consorzio artigiano sulla base di una precedente risoluzione contrattuale per inadempimento dichiarata dall’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Abruzzo e Molise.
La risoluzione era stata motivata da plurime criticità emerse nel corso dell’esecuzione, tra cui:
- violazioni delle norme sulla sicurezza nei cantieri;
- abbandono del cantiere;
- mancata adozione di misure di conservazione dell’immobile oggetto dei lavori;
- reiterate sostituzioni delle imprese consorziate esecutrici senza risoluzione delle carenze contrattuali;
- incapacità di garantire la continuità dell’esecuzione nonostante l’appalto fosse di entità limitata.
Particolarmente significativo, ai fini della valutazione di affidabilità, è stato il fatto che il consorzio avesse designato tre diverse consorziate nell’arco di pochi mesi per completare i lavori, senza riuscire a superare le contestazioni della stazione appaltante, circostanza ritenuta indice dell’inidoneità del consorzio ad assicurare una corretta esecuzione contrattuale.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima la valutazione della stazione appaltante, evidenziando che la vicenda contrattuale pregressa integra un grave illecito professionale rilevante ai sensi dell’art. 98 del Codice, in quanto idoneo a incidere sull’affidabilità e integrità dell’operatore economico.
4. Autonoma soggettività del consorzio e imputazione delle cause di esclusione
La pronuncia si fonda sul principio, già affermato dall’Adunanza Plenaria, secondo cui il consorzio con personalità giuridica distinta è titolare di una posizione autonoma rispetto alle imprese consorziate.
In particolare, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui:
- il consorzio è l’unico contraente nei confronti della stazione appaltante;
- le imprese consorziate operano in virtù di un rapporto di immedesimazione organica;
- l’interesse perseguito è proprio del consorzio, sebbene collegato allo scopo mutualistico.
In tale prospettiva, le cause di esclusione per grave illecito professionale:
- non riguardano soltanto le imprese esecutrici designate;
- ma possono colpire direttamente il consorzio, quando la vicenda pregressa attiene al rapporto contrattuale in cui il consorzio era parte.
Il Consiglio di Stato richiama espressamente i precedenti conformi:
- Stato, Ad. Plen., 2 marzo 2021, n. 5;
- Stato, sez. V, 5 aprile 2024, n. 3144;
- Stato, sez. V, 2 settembre 2019, n. 6024.
Tali decisioni hanno chiarito che il consorzio stabile o artigiano dotato di autonoma soggettività giuridica non può sottrarsi alla verifica dei requisiti generali invocando la distinta personalità delle imprese consorziate.
5. Il rapporto tra designazione delle consorziate ed affidabilità del consorzio
Di particolare interesse è il passaggio motivazionale in cui il Consiglio di Stato sottolinea che la sostituzione delle imprese consorziate esecutrici non esclude la responsabilità del consorzio.
Il consorzio resta infatti il soggetto che:
- partecipa alla gara;
- stipula il contratto;
- risponde dell’esecuzione nei confronti della stazione appaltante.
Pertanto, le difficoltà operative incontrate dalle consorziate esecutrici possono riflettersi sull’affidabilità del consorzio, soprattutto quando evidenziano una carenza organizzativa o gestionale imputabile alla struttura consortile.
Nel caso concreto, la reiterata sostituzione delle consorziate è stata interpretata non come rimedio, ma come indice di inaffidabilità del consorzio.
6. Coordinamento con l’art. 98 del Codice dei contratti pubblici
La decisione offre anche un’applicazione significativa dell’art. 98 del D.Lgs. 36/2023, che consente l’esclusione per grave illecito professionale quando la stazione appaltante dimostri, con mezzi adeguati, che l’operatore economico ha commesso fatti idonei a mettere in dubbio la sua integrità o affidabilità.
Nel caso in esame, la risoluzione contrattuale per inadempimento, accompagnata da una pluralità di contestazioni gravi e documentate, è stata ritenuta sufficiente per fondare la valutazione discrezionale della stazione appaltante.
Il Consiglio di Stato ribadisce che:
- la valutazione sull’affidabilità è ampiamente discrezionale;
- il sindacato del giudice è limitato alla manifesta illogicità o irragionevolezza;
- la precedente risoluzione contrattuale costituisce uno degli indici tipici di illecito professionale.
7. Considerazioni operative per stazioni appaltanti e consorzi
La sentenza assume particolare rilievo operativo.
Per le stazioni appaltanti, viene confermato che:
- nei confronti dei consorzi con autonoma soggettività giuridica deve essere effettuata una verifica autonoma dei requisiti generali;
- eventuali illeciti professionali relativi a precedenti contratti possono essere imputati direttamente al consorzio;
- la designazione di consorziate esecutrici non esclude la responsabilità del consorzio.
Per i consorzi, la pronuncia evidenzia che:
- la struttura consortile deve garantire un’effettiva capacità organizzativa;
- le vicende esecutive dei contratti incidono sulla reputazione dell’ente consortile;
- la sostituzione delle consorziate non elimina automaticamente i profili di inaffidabilità.
8. Con la sentenza n. 1558 del 2026, il Consiglio di Stato conferma un orientamento ormai consolidato in materia di partecipazione alle gare dei consorzi dotati di personalità giuridica, ribadendo che l’autonoma soggettività comporta anche autonoma responsabilità ai fini dei requisiti di ordine generale.
L’esclusione per grave illecito professionale può dunque essere legittimamente disposta nei confronti del consorzio, quando la vicenda pregressa dimostri una carenza di affidabilità imputabile alla sua organizzazione, anche se l’esecuzione materiale del contratto è stata affidata a imprese consorziate.
La pronuncia rafforza l’impostazione sostanziale dell’art. 98 del Codice dei contratti pubblici, valorizzando la tutela dell’affidamento della stazione appaltante e la necessità che l’operatore economico, quale che sia la forma organizzativa prescelta, offra adeguate garanzie di correttezza e affidabilità.
A cura della Redazione di Tutto Gare PA del 02/04/2026

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