Le disposizioni di diritto che disciplinano il potere di intervento in autotutela della P.A. non contemplano espresse previsioni di autotutela doverosa
Le disposizioni di diritto interno che disciplinano il potere di intervento in autotutela della P.A., così come interpretato dalla giurisprudenza prevalente, non contemplano espresse previsioni di autotutela doverosa (ex art. 21 quinquies e art. 21 nonies della L. n. 241 del 1990). Questo stabilisce il Tar, a fronte di ricorso avverso silenzio-rifiuto su istanza di autotutela affinché la stazione appaltante disponesse la revoca dell’aggiudicazione.
L’appalto veniva infatti affidato alla controinteressata per il maggior punteggio dalla stessa conseguito per la disponibilità di un centro di cottura nel territorio del Comune. Tuttavia, successivamente alla aggiudicazione, la controinteressata perdeva la disponibilità di quell’impianto.
Per tale ragione, la ricorrente (seconda graduata) indirizzava al Comune una istanza di autotutela affinché l’ente disponesse la revoca dell’aggiudicazione e procedesse ad affidarle l’appalto.
Tar Campania, Napoli, Sez. VIII, 01/04/2026, n. 2206 così si esprime:
5. Il ricorso è inammissibile.
Le disposizioni di diritto interno che disciplinano il potere di intervento in autotutela della P.A., così come interpretato dalla giurisprudenza prevalente, non contemplano espresse previsioni di autotutela doverosa (ex art. 21 quinquies e art. 21 nonies della L. n. 241 del 1990).
Né il potere di autotutela è coercibile dall’esterno attraverso l’istituto del silenzio-inadempimento ai sensi dell’art. 117 c.p.a., salvo i casi normativamente e tassativamente stabiliti di autotutela doverosa e casi particolari legati ad esigenze conclamate di giustizia (così Cons. Stato, sez. VI, 06 aprile 2022, n. 2564).
5.1 In particolare, il giudice amministrativo ha ritenuto sussistente un’ipotesi di autotutela doverosa nei casi di decadenza dagli incentivi quale conseguenza del generale principio contenuto all’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000 (Consiglio di Stato, sez. VI, 31.12.2019, n. 8920, secondo cui “i casi normativi definiti di autotutela doverosa … non sono affatto “eccezioni” alla regola generale posta dall’art. 21 nonies … ma costituiscono forme ben definite d’autotutela doverosa”) nonché delle istanze di esercizio dei poteri inibitori, conformativi o repressivi previsti dall’art. 19, commi 3 e 4, della l. 241/1990 provenienti da un terzo che assume di essere leso dall’attività da altri intrapresa in forza di una S.C.I.A., laddove sia decorso il termine ivi previsto (T.A.R. Veneto, sez. II, 17.3.2023, n. 356) e, ancora, sulla base della giurisprudenza europea, nei casi di atti amministrativi anticomunitari, ovvero adottati sulla base di un’interpretazione del diritto europeo ritenuta errata da una successiva sentenza interpretativa della Corte di Giustizia (Consiglio di Stato, sez.VI, 16 maggio 2023, n.4862).
Infine, la giurisprudenza soltanto in casi del tutto eccezionali e rari, connotati da tratti di evidente peculiarità, ha ritenuto sussistente un obbligo di adozione di un provvedimento espresso (di accoglimento o di rigetto dell’istanza di riesame), per ritenute ragioni di equità e giustizia (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 9.1.2020, n. 183).
Tali ultimi casi sono definibili come ipotesi con “tratti di peculiarità che giustificano la non operatività del principio generale della insussistenza di un obbligo di provvedere sulla domanda di ritiro in autotutela di un precedente provvedimento adottato dall’amministrazione”.
6. L’esercizio del potere di autotutela, anche nella materia dei contratti pubblici, conserva la natura di potere discrezionale a fronte del quale non è configurabile un obbligo a provvedere in capo all’amministrazione.
Questo principio è espresso, in particolare, all’art. 122, comma 1, del codice dei contratti pubblici che disciplina le ipotesi in cui si verificano sopravvenienze nel corso dell’esecuzione del contratto di appalto e che scolpisce come facoltativo il potere dell’amministrazione di procedere alla risoluzione del contratto di appalto.
7. Ritiene il Collegio che nel caso di specie non vengano in rilievo speciali esigenze di equità e giustizia, tali da determinare in capo al Comune il dovere di procedere ad annullare in autotutela l’aggiudicazione ovvero di risolvere il contratto stipulato con la controinteressata.
Ed infatti, la perdita del punto cottura costituisce circostanza valutabile dall’amministrazione ai fini della opportunità della conservazione del contratto, tenendo in considerazione la capacità della aggiudicataria di garantire il servizio mediante l’utilizzo degli altri punti cottura a sua disposizione.
Fonte: giurisprudenzappalti.it di Roberto Donati, 02/04/2026

Vuoi leggere altri contenuti come questo?
Iscriviti alla newsletter!
Ogni Lunedì riceverai notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, contratti e appalti pubblici direttamente nella tua casella e-mail
Vuoi leggere altri contenuti come questo?
Iscriviti alla newsletter!
Ogni Lunedì riceverai notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, contratti e appalti pubblici direttamente nella tua casella e-mail
Iscriviti Ora