SERVIZI SOTTO SOGLIA: QUANDO SONO ILLEGITTIMI I SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI?

Il TAR di Campobasso, con la Sentenza del 28.10.2016 n. 444, si è espresso sull’illegittimità dei sub-criteri di valutazione dei titoli nei servizi sotto soglia. Trattasi nella specie di procedura inquadrabile tra quelle finalizzate all’acquisizione di servizi, di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 (nuovo Codice degli appalti).

Il Comune di Isernia ha indetto una procedura selettiva finalizzata all’acquisizione di servizi di mediazione familiare per esigenze socio-assistenziali. La ricorrente ha partecipato, collocandosi al secondo posto della graduatoria, con un punteggio pari a 6,5. Si duole del fatto che la prima classificata, controinteressata non costituitasi, sia stata ammessa alla procedura selettiva, ancorché non abbia allegato all’autocertificazione copia del documento d’identità e non abbia datato il curriculum professionale versato nella documentazione allegata alla domanda di partecipazione. Si duole altresì di alcuni vizi della procedura.
La ricorrente insorge, con il ricorso notificato il 15.9.2016 e depositato il 20.9.2016, per impugnare i seguenti atti:
1) la determinazione n. 417 del 16.6.2016 del Settore 2° “Affari Generali e Servizi al cittadino” – Servizio “Welfare – Istruzione – Cultura – Sport” del Comune di Isernia, di approvazione della graduatoria di merito relativa alla selezione finalizzata all’acquisizione di servizi di mediazione familiare di cui alla precedente determinazione n. 376/2016 e relativa graduatoria allegata;
2) il verbale relativo alla valutazione delle domande redatto dal Dirigente, dott. Antonello Incani, del 15.6.2016 e relativi provvedimenti allegati tra cui le griglie di valutazione e la graduatoria di merito; 3) la nota del Comune di Isernia del 18.8.2016 di riscontro alla richiesta di annullamento in autotutela presentata dalla ricorrente; 4)tutti gli atti presupposti consequenziali o comunque connessi anche se allo stato non conosciuti.
Deduce i seguenti motivi:

1) illegittimità dell’ammissione della contro interessata alla procedura selettiva,

2) violazione e falsa applicazione dei criteri di valutazione disposti dall’Amministrazione resistente, violazione e falsa applicazione della lex specialis di concorso, eccesso di potere, errore nei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità, ingiustizia manifesta;

3) violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del DPR n. 487/1994, violazione del principio della par condicio tra i candidati, violazione dei principio di imparzialità, indeterminatezza dei criteri e sub-criteri.

Il fatto – non contestato dall’Amministrazione resistente – che la commissione di gara abbia fissato i sub-criteri di valutazione dei titoli, solo dopo aver preso visione della documentazione dei titoli delle concorrenti, unitamente al fatto che la valutazione dei titoli ha influito e pesato in modo determinante nella redazione della graduatoria finale, evidenzia un profilo di eccesso di potere e di violazione dei principi di trasparenza e imparzialità, che inficia non solo l’esito della gara ma l’intera procedura. La determinazione a posteriori di una ponderazione degli elementi valutativi dei titoli delle concorrenti, in ipotesi, ha potuto influenzare la valutazione stessa e ciò vìola i principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza.

 

a cura di newsletter di lentepubblica.it del 09/11/2016

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