I termini ordinari per la ricezione delle offerte nelle procedure ordinarie sono dimezzati
Ai sensi dell’articolo 8 comma 1 lettera c) del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 e dell’articolo 2 comma 2 della medesima Legge 120/2020 i termini ordinari per la ricezione delle offerte nelle procedure ordinarie sono dimezzati, e nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti.
Lo ribadisce Consiglio di Stato, Sez. V, 11/01/2023, n. 392 respingendo l’appello:
16. Quanto al primo motivo è agevole rilevarne l’infondatezza manifesta. La stazione appaltante si è semplicemente avvalsa della facoltà (potere) di ridurre i termini per motivi di urgenza. Si tratta di un potere previsto dall’art. 8 comma 1 lett. c) del d.l. 76/2020, convertito in L. 120/2020 che così recita: “c) in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza di cui agliarticoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti;(…)”.
16.1. Si tratta di una delle disposizioni acceleratorie delle procedure previste dal c.d. “d.l. semplificazioni” contenuta nell’art. 8 rubricato, appunto, “Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici” in vigore dal 1 giugno 2021.
16.2. E’ una norma attributiva di potere che lascia alle stazioni appaltanti la più ampia discrezionalità circa il suo utilizzo e che in questo caso non sconta alcuna delle criticità che sono state evidenziate dall’appellante. Non è superfluo osservare che:
a) il bando di gara è stato pubblicato il 9 giugno 2021, vale a dire a ridosso della stagione estiva;
b) che sia urgente aggiudicare un servizio di prevenzione ed estinzione d’incendi boschivi prima che trascorra la stagione estiva è valutazione di comune buon senso;
c) altrettanto di comune buon senso è ritenere che il gestore uscente fosse semmai facilitato a presentare un’offerta che, come si vedrà nel prosieguo, non presentava alcuna significativa difficoltà, al contrario di quello che è stato rappresentato, peraltro in modo del tutto generico.
16.3. La manifesta infondatezza del motivo consente di non indugiare oltre sul punto, tenuto conto che la sentenza è motivata in modo più che convincente e non merita le critiche che le sono state rivolte.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 11/01/2023 di Roberto Donati
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