MIT: Servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione
Il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere del 21/04/2026 n. 4169 ha risposto al seguente quesito:
Con il comma 15-quater dell'art. 41 del codice dei contratti pubblici viene consentita, per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura di cui al successivo art. 50, c.1, lett. b), una riduzione non superiore al 20% dei corrispettivi determinati secondo le modalità di cui all'All. I.13. A questo proposito si chiede un parere circa l'applicabilità della predetta riduzione a tutti i servizi S.I.A., ivi compresa l'attività di progettazione che nel richiamato c. 1, lett. b), dell'art. 50 viene distinta dai servizi di ingegneria e architettura.
Risposta aggiornata
La "riduzione del 20%" va interpretata come sconto massimo ammissibile. La stazione appaltante deve computare l'importo per intero in base all'Allegato I.13 del Codice dei contratti pubblici, sono gli operatori economici a poter decidere se scontare o meno detto importo; nel caso di sconto, lo stesso non potrà essere superiore al 20%. L'art. 41, c. 15 quater del Codice dei contratti pubblici trova applicazione per tutti i servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria.
Fonte: Supporto Giuridico Servizio Contratti Pubblici del MIT, 30/04/2026

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