Proroga immotivata del termine di scadenza per la presentazione delle offerte. Conseguenze.

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Ad una settimana dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, con apposita Determinazione la stazione appaltante ha “ritenuto opportuno”, “in considerazione dell’emergenza epidemiologica”, prorogare il termine per la presentazione delle offerte di 42 giorni.

La ricorrente, che aveva già presentato l’offerta, chiede l’annullamento della suddetta proroga in quanto, tenuto pure conto della circostanza che il procedimento si sarebbe svolto in modo interamente telematico, non ricorrevano le ipotesi dell’art. 79, commi 3 e 5 bis, D.Lg.vo n. 50/2016[1].

Essendo stata respinta l’istanza di revoca della proroga in autotutela, presenta dunque ricorso al Tar, sostenendo la violazione dell’articolo 79 e l’illogicità della motivazione, relativa all’emergenza epidemiologica posta a base della proroga, in quanto la gara in esame si svolge in modo interamente telematico.

Nel frattempo, entro il “nuovo termine prorogato” sono state presentate altre 3 offerte, con  la Commissione giudicatrice che sta esaminando e valutando le offerte tecniche.

Da evidenziare che, se la gara si fosse conclusa entro il termine originario, la ricorrente sarebbe stata l’unico operatore economico ad aver presentato l’offerta.

Tar Basilicata, Sez. I, 01/02/2021, n.73 accoglie il ricorso.

Nel merito, il ricorso è fondato, anche se le fattispecie, contemplate dell’art. 79, commi 3 e 5 bis, D.Lg.vo n. 50/2016, non costituiscono un elenco tassativo dei casi di proroga dei termini di presentazione delle offerte nelle gare di appalto.

Infatti, non avendo la stazione appaltante ricevuto alcuna istanza di proroga da parte di operatori economici, che avevano manifestato l’interesse a partecipare alla procedura aperta di cui è causa, risulta fondata la censura, relativa all’illogicità dell’unica motivazione, con la quale è stata giustificata l’impugnata proroga “in considerazione dell’emergenza epidemiologica”, pur tenendo conto dell’obbligo del sopralluogo, sancito dal punto 2.7 del bando di gara, attesochè i termini procedimentali sono stati sospesi per l’emergenza sanitaria Covid 19 dagli artt. 103, comma 1, D.L. n. 18/2020 conv. nella L. n. 27/2020 e 37 D.L. n. 23/2020 conv. nella L. n. 40/2020 dal 23.2.2020 al 15.5.2020 e vi era l’urgenza di provvedere, in quanto l’attuale contratto di gestione del servizio scade il 31.12.2020, mentre, per quanto riguarda tutti gli altri adempimenti, diversi dal sopralluogo, preliminare alla formulazione dell’offerta, va rilevato che la gara in questione si svolge, ai sensi dell’art. 58 D.Lg.vo n. 50/2016, in modo interamente telematico, consentendo la massima partecipazione degli operatori economici, senza alcun pericolo di contagio.

A quanto sopra consegue l’accoglimento del ricorso e per l’effetto l’annullamento dell’impugnato provvedimento di proroga, con la conseguenza che la Commissione giudicatrice deve esaminare soltanto l’offerta, presentata dalla Cooperativa ricorrente, e fatta sempre salva l’ulteriore attività amministrativa della stazione appaltante.


[1] Art. 79. (Fissazione di termini)

1. Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto in particolare della complessità dell’appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65.

2. Quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati, i termini per la ricezione delle offerte, comunque superiori ai termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65, sono stabiliti in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte.

3. Le stazioni appaltanti prorogano i termini per la ricezione delle offerte in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte nei casi seguenti:

    a) se, per qualunque motivo, le informazioni supplementari significative ai fini della preparazione di offerte adeguate, seppur richieste in tempo utile dall’operatore economico, non sono fornite al più tardi sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte. In caso di procedura accelerata ai sensi degli articoli 60, comma 3, e 61, comma 6, il termine è di quattro giorni;

    b) se sono effettuate modifiche significative ai documenti di gara.

4. La durata della proroga di cui al comma 3 è proporzionale all’importanza delle informazioni o delle modifiche.

5. Se le informazioni supplementari non sono state richieste in tempo utile o la loro importanza ai fini della preparazione di offerte adeguate è insignificante, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a prorogare le scadenze.

5-bis. Nel caso di presentazione delle offerte attraverso mezzi di comunicazione elettronici messi a disposizione dalla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 52, ivi incluse le piattaforme telematiche di negoziazione, qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento di tali mezzi tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga di cui al primo periodo, la stazione appaltante assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate e sia consentito agli operatori economici che hanno già inviato l’offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso l’indirizzo Internet dove sono accessibili i documenti di gara, ai sensi dell’articolo 74, comma 1, nonché attraverso ogni altro strumento che la stazione appaltante ritenga opportuno. In ogni caso, la stazione appaltante, qualora si verificano malfunzionamenti, ne dà comunicazione all’AGI ai fini dell’applicazione dell’articolo 32-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell’amministrazione digitale.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 01/02/2021 di Roberto Donati

 

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