Sussiste acquiescenza ad un provvedimento amministrativo solo nel caso in cui ci si trovi in presenza di atti, comportamenti o dichiarazioni univoci, posti liberamente in essere dal destinatario dell’atto

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Sussiste acquiescenza ad un provvedimento amministrativo solo nel caso in cui ci si trovi in presenza di atti, comportamenti o dichiarazioni univoci, posti liberamente in essere dal destinatario dell’atto, che dimostrino la chiara ed incondizionata (cioè non rimessa ad eventi futuri ed incerti) volontà dello stesso di accettarne gli effetti e l’operatività.

Questo quanto ribadito Consiglio di Stato, Sez. III, 07/07/2026, n. 5421:

L’eccezione è infondata, dovendo richiamarsi innanzitutto il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui sussiste acquiescenza ad un provvedimento amministrativo solo nel caso in cui ci si trovi in presenza di atti, comportamenti o dichiarazioni univoci, posti liberamente in essere dal destinatario dell’atto, che dimostrino la chiara ed incondizionata (cioè non rimessa ad eventi futuri ed incerti) volontà dello stesso di accettarne gli effetti e l’operatività; con la conseguenza di escludere la possibilità di affermare la sussistenza dell’acquiescenza per mera presunzione, non potendosi in tal caso trovare univoco riscontro della volontà dell’interessato di accettare tutte le conseguenze derivanti dall’atto amministrativo (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. IV, 12 giugno 2014, n. 2998; id., 20 dicembre 2000, 6848).

 
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Peraltro, con specifico riferimento ai contratti ad evidenza pubblica va richiamato l’orientamento secondo cui la partecipazione alla procedura di gara non configura, di per sé, acquiescenza alle clausole del bando, le quali, anzi, possono essere impugnate solo dopo avere concretamente dimostrato non solo la volontà di partecipare alla procedura selettiva (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 10 febbraio 2000, n. 734; id., 27 giugno 2001, n. 3507), ma la lesione attuale e concreta dell’interesse legittimo azionato: tale principio non può non valere anche per la successiva sottoscrizione del contratto avvenuta all’esito di una gara in cui l’impresa, pur risultata aggiudicataria, abbia contestato alcune prescrizioni della lex specialis ovvero – come nel caso di specie – le modalità di svolgimento della procedura, al fine di conseguire una posizione in graduatoria più favorevole, trattandosi di accordo quadro con più operatori economici. In altri termini, se si accedesse alle tesi di …………, la ricorrente avrebbe dovuto contestare la stipula del contratto, con espressa dichiarazione di riserva, con il rischio di vedersi rifiutare la stipula dello stesso da parte dell’Amministrazione; al contrario, essendo la notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio avvenuta ben prima della stipula del contratto di appalto (e, dunque, essendo le doglianze ben note alle parti all’atto della sottoscrizione dell’accordo quadro cui l’appellante è giunta quale terza classificata), l’acquiescenza rispetto ai provvedimenti impugnati avrebbe dovuto essere manifestata chiaramente, in occasione della stipula del contratto, mediante una qualsiasi dichiarazione espressa di segno contrario (rinuncia al ricorso ovvero dichiarazione di abbandono o altra dichiarazione equipollente): in mancanza di dichiarazioni contrarie, non può presumersi una volontà della ricorrente di rinunciare all’impugnazione precedentemente proposta.

Pertanto, in difetto di una chiara ed incondizionata volontà di rinunciare al ricorso pur dopo la stipula del contratto di appalto, non può ritenersi realizzata l’acquiescenza rispetto ai provvedimenti impugnati (cfr. Cons. Stato, sez. V, 21 settembre 2010, n. 7031, per una fattispecie similare).

Fonte: giurisprudenzappalti.it di Roberto Donati, 08/07/2026

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