L’ammissione delle associazioni di volontariato alle gare implica, quale logico corollario, la possibilità di impiegare nel servizio anche personale volontario

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L’ammissione delle associazioni di volontariato alle gare implica, quale logico corollario, la possibilità di impiegare nel servizio anche personale volontario.

Questo quanto ribadito da Tar Calabria, Reggio Calabria, 03/07/2026, n. 502:

 
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D’altronde -si soggiunge solo incidentalmente non potendo il Collegio sostituirsi ad una verifica di congruità mai effettuata- le argomentazioni da ultimo addotte dalla ricorrente non valgono neanche come principio di prova in ordine all’illegittimità dell’operato della Stazione Appaltante, in quanto non è affatto vietato alle OdV di partecipare a gare in RTI, come rileva la giurisprudenza per cui “le associazioni di volontariato possono partecipare alle gare per l’affidamento di pubblici servizi nei casi in cui l’attività oggetto di gara sia funzionale allo scopo associativo dell’ente e compatibile con la disciplina statutaria di esso” (T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. II, 23.1.2017, n. 39).

Peraltro, come è stato chiarito da recente giurisprudenza, è perfettamente legittimo l’uso di personale volontario da parte di OdV anche nell’ambito di raggruppamenti, rientrante nella libertà imprenditoriale di organizzazione di lavoro, da parte delle organizzazioni. Sul punto si richiamano le coordinate interpretative offerte dalla giurisprudenza per cui la disciplina di gara -non oggetto di contestazioni sul punto non proibisce tale utilizzo e comunque “la tesi liberale risulta corroborata anche dall’orientamento di questo T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, n. 353/2023 (punto 4), secondo cui l’ammissione delle associazioni di volontariato alla gara implica, quale logico corollario, la possibilità di impiegare nel servizio anche personale volontario, altrimenti la clausola partecipativa resterebbe priva di senso; anche in riferimento a tale profilo, va ribadito che l’opposta interpretazione colliderebbe con il principio del favor partecipationis in quanto si tradurrebbe in una illegittima clausola limitativa della partecipazione degli operatori del settore” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 4.12.2023, n. 6670, confermata da Consiglio di Stato, Sez. III, 11.7.2024, n. 6211).

Fonte: giurisprudenzappalti.it di Roberto Donati, 06/07/2026

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