Le deliberazioni aventi natura di mero indirizzo politico-amministrativo sono prive di efficacia lesiva immediata e diretta
I provvedimenti che, senza condizionare direttamente la gestione di una concreta vicenda amministrativa, si limitano a impartire agli organi competenti le direttive necessarie per orientare l’esercizio delle funzioni a essi attribuite, in vista del raggiungimento di obiettivi predefiniti, non incidono sulla sfera giuridica dei terzi.
Questo quanto stabilito da Tar Campania, Napoli, Sez. V, 06/07/2026, n. 4247:
Coglie nel segno l’eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dalla difesa dell’ente locale, in quanto il ricorso ha ad oggetto deliberazioni aventi natura di mero indirizzo politico-amministrativo, e dunque sono prive di efficacia lesiva immediata e diretta nei confronti della posizione giuridica della ricorrente.
È principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa quello per cui hanno natura di atto di indirizzo i provvedimenti che, senza condizionare direttamente la gestione di una concreta vicenda amministrativa, si limitano a impartire agli organi competenti le direttive necessarie per orientare l’esercizio delle funzioni a essi attribuite, in vista del raggiungimento di obiettivi predefiniti (T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 12 aprile 2005, n. 531; 22 dicembre 2025, n. 2203). Tali atti si caratterizzano, sotto il profilo strutturale, per l’assenza di un contenuto amministrativo immediatamente eseguibile: essi si limitano a disegnare una cornice programmatica, destinata a essere sviluppata da singoli, successivi provvedimenti gestionali adottati dagli uffici competenti. È proprio l’interposizione necessaria di tale ulteriore attività provvedimentale a precludere all’atto di indirizzo l’idoneità a incidere sulla sfera giuridica dei terzi, sicché esso non soddisfa il requisito della lesività attuale e concreta richiesto, a pena di inammissibilità, dagli artt. 35, comma 1, lett. b), c.p.a. e 100 c.p.c. (richiamato, nel processo amministrativo, dall’art. 39 cod. proc. amm.).
Si tratta, peraltro, di una qualificazione che non può essere ritagliata sul mero nomen iuris utilizzato dall’organo deliberante, né sulla competenza formale dell’organo che adotta l’atto, ma deve essere condotta avendo riguardo al contenuto concreto e specifico dell’atto medesimo (T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, n. 2203/2025). Ne discende, simmetricamente, che un atto formalmente qualificato come “di indirizzo” dal medesimo organo che lo adotta va riqualificato come atto a contenuto provvedimentale ove rechi una disciplina dettagliata e specifica, tale da demandare agli uffici esecutivi mere attività di ordine attuativo: in tal caso esso si risolve, nella sostanza, in una statuizione immediatamente vincolante, autonomamente impugnabile e soggetta alle ordinarie garanzie procedimentali (T.A.R. Salerno n. 2203/2025 e n. 531/2005).
Il medesimo principio trova conferma, sotto un profilo complementare, nella sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 21 marzo 2025, n. 2350, la quale ha respinto il motivo di appello con cui una parte sosteneva l’inammissibilità del ricorso di primo grado proposto (anche) avverso una delibera di giunta, qualificata come mero atto di indirizzo politico. Il Consiglio di Stato ha chiarito che l’eventuale natura di indirizzo della delibera comunale non priva, di per sé, il ricorrente della facoltà di agire in giudizio quando il gravame investa, in via concorrente, anche atti puntuali e concreti, immediatamente lesivi, adottati a valle dell’atto di indirizzo medesimo. A contrario, se ne trae che, ove il ricorso si appunti esclusivamente sull’atto di indirizzo, senza investire l’atto applicativo dotato di autonoma e immediata capacità lesiva, esso non supera il vaglio di ammissibilità, per difetto di un provvedimento idoneo a incidere, da solo, sulla sfera giuridica del ricorrente.
Fonte: giurisprudenzappalti.it di Roberto Donati, 07/07/2026

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