Sulla nozione di “interventi conclusi” (in una procedura di appalto integrato)
Appalto integrato avente ad oggetto la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori.
Il disciplinare di gara richiedeva ai concorrenti, al fine dell’attribuzione del relativo punteggio, di illustrare n. 3 lavori “relativi a interventi già positivamente conclusi e ritenuti significativi della propria capacità di realizzare opere similari a quelle di progetto”, indicando quali informazioni minime il committente, l’importo, la tipologia e i tempi di esecuzione, senza tuttavia imporre la produzione di certificati di collaudo tecnico-amministrativo o di regolare esecuzione (CRE) riferiti all’intera opera pubblica.
In questo caso la lex specialis risulta decisiva ai fini della decisione del Tar, così come il richiamo al principio di massima partecipazione.
Questo quanto stabilito da Tar Lazio, Roma, Sez. IV, 02/01/2026, n. 1:
Il Collegio ritiene che la nozione di “interventi conclusi” debba essere intesa in senso sostanziale, riferibile alle singole lavorazioni o fasi esecutive che compongono opere complesse di lunga durata, e non necessariamente al collaudo finale dell’infrastruttura nel suo complesso. Un’interpretazione che pretendesse l’avvenuta ultimazione dell’intero appalto principale (nel caso di specie, grandi opere infrastrutturali come l’Alta Velocità o tratte autostradali, la cui realizzazione si protrae per anni) finirebbe, infatti, per restringere irragionevolmente la concorrenza, precludendo la valorizzazione di esperienze tecniche significative e consolidate, maturate su specifiche lavorazioni già terminate e certificate, e ciò ancor più qualora vengano in rilievo – come nel caso di specie – opere di grandi dimensioni, dove i lavori sono eseguiti per singoli tratti.
Pertanto l’espressione “conclusione” (e non “ultimazione”, termine coerente con le norme contabili in materia di appalti pubblici) va interpretata con riferimento alle singole lavorazioni coerenti con le esperienze
Nel caso di specie, la documentazione prodotta da xxx (cfr. doc. 15 e allegati al contratto di avvalimento) attesta in modo inequivocabile l’avvenuta esecuzione da parte dell’ausiliaria yyy di lavorazioni specifiche, quantificate e certificate, pur nell’ambito di cantieri ancora aperti. In particolare, per il lavoro commissionato da ………………….., risulta un “Importo lavori eseguiti e certificati” pari a € 14.974.221,33; analogamente, per il lavoro commissionato da ……………… Scarl, risulta un importo eseguito e certificato di € 9.212.631,31. Tali importi, suffragati dall’emissione dei relativi Stati di Avanzamento Lavori (SAL), dimostrano che le lavorazioni oggetto di valutazione (scavi, rivestimenti, gallerie) sono state realizzate e “positivamente” verificate dalla committenza per il valore dichiarato, a nulla rilevando che l’opera generale in cui si inseriscono non sia ancora giunta a compimento. La dicitura “lavori in corso” riferita al contratto principale non inficia pertanto la compiutezza e la valutabilità tecnica delle prestazioni già rese e contabilizzate.
I lavori svolti dalla società ausiliaria yyy S.r.l., possono pertanto ritenersi positivamente conclusi, considerata la positiva contabilizzazione degli stessi da parte del committente, senza contestazione alcuna.
Tale approccio ermeneutico trova conforto nella giurisprudenza amministrativa in tema di appalti di servizi (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 11 ottobre 2023, n. 740): “La legge di gara, d’altra parte, non richiedeva la produzione dei certificati di regolare esecuzione dei servizi analoghi allegati dai concorrenti; né, sotto questo profilo, può essere attribuita un’enfasi eccessiva all’uso del participio “svolti” utilizzato dalla legge di gara con riferimento agli eventuali servizi analoghi dichiarati dai concorrenti, assumendo che intendesse riferirsi soltanto ai servizi “già ultimati” dal concorrente prima dell’indizione della procedura; una tale interpretazione, infatti, sarebbe irragionevolmente restrittiva della concorrenza in quanto sproporzionata rispetto alle esigenze sottese alla previsione del requisito in parola, il quale era diretto a selezionare soltanto imprese che avessero già maturato adeguata esperienza nello specifico settore in epoca relativamente recente e dessero, pertanto, adeguata garanzia di corretta esecuzione del servizio di interesse; e ciò a prescindere dalla circostanza che gli stessi fossero già stati ultimati o fossero ancora in corso di esecuzione alla data di indizione della gara qui in esame”.
La Commissione Giudicatrice, nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, ha pertanto correttamente ritenuto idonee e significative le esperienze prodotte dall’aggiudicataria tramite avvalimento, esprimendo un giudizio che non appare affetto da macroscopici vizi logici o travisamento dei fatti.
In materia di valutazioni tecniche, infatti, il sindacato del giudice amministrativo non può spingersi fino a sostituire la propria valutazione a quella dell’Amministrazione, ma deve limitarsi a un esame estrinseco volto a verificare che non sussistano abnormità o palesi illogicità, limiti che, nel caso in esame, non risultano valicati (cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 14 gennaio 2020, n. 330; Cons. Stato, Sez. VI, 29 ottobre 2020, n. 6753).
In conclusione, l’operato della Commissione appare immune dalle censure dedotte, avendo correttamente valorizzato la capacità tecnica dimostrata dall’aggiudicataria attraverso lavorazioni analoghe di rilevante importo, documentalmente eseguite e certificate.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 02/01/2025 di Roberto Donati

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