Stazioni appaltanti e subappalti, obbligo di controllare la tracciabilità dei flussi finanziari

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Stazioni appaltanti e subappalti, obbligo di controllare la tracciabilità dei flussi finanziari

Ampia indagine dell’Autorità su appalti finanziati dal Pnrr/Pnc, svolta con accertamenti della Guardia di Finanza

Le stazioni appaltanti hanno l’obbligo di controllare la tracciabilità dei flussi finanziari dell’appalto anche per i subappalti, richiedendo la documentazione dei pagamenti ai vari subcontraenti. L’appaltatore, infatti, rappresenta il dominus della filiera, come principale responsabile della corretta esecuzione dell’appalto, tenuto ad un ruolo di controllo e coordinamento rispetto a tutte le attività coinvolte nel progetto. Al fine di rendere effettivo tale sistema di controllo è prevista anche l’introduzione di controlli a campione sui flussi finanziari dell’appalto da parte delle stazioni appaltanti.

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Lo ha ribadito Anac a chiusura di un’indagine estesa a varie stazioni appaltanti su appalti finanziati dal Pnrr/Pnc. L’indagine, svolta attraverso accertamenti della Guardia di Finanza, ha riguardato l’attuazione della normativa in tema di tracciabilità finanziaria, fondamentale anche ai fini del Pnrr. Il Consiglio dell’Autorità nell’adunanza del 14 maggio 2025, ha approvato, pertanto, sette note a firma del Presidente riferite a sette casi concreti, che evidenziano un fenomeno diffuso di incompletezza nell'attuazione della normativa prevista dalla legge 136/2010 e di carenze nei controlli sull'esecuzione dei subappalti e subaffidamenti

In alcuni casi, dagli accertamenti condotti dal Nucleo di polizia economico-finanziaria in materia tributaria emerge la presenza di fatture d'acquisto sprovviste della prescritta indicazione del Cig e del Cup, e irregolarità di natura tributaria riguardo la deduzione di costi indeducibili, non giustificati dall’esecuzione del contratto, con correlata irregolare detrazione dell'Iva indetraibile.

L’Autorità ha evidenziato, quindi, gli adempimenti previsti per consentire la tracciabilità dei flussi finanziari provenienti dal contratto di appalto, posti a carico della filiera delle imprese, nel cui ambito rientrano, oltre all’appaltatore, i soggetti titolari dei subappalti, raccomandando alle stazioni appaltanti di adottare un adeguato sistema di controllo e monitoraggio periodico sulla tracciabilità dei pagamenti ed incassi, minimizzando i rischi di violazione della normativa in esame.

Le stazioni appaltanti sono chiamate a richiamare nel contratto di appalto il rispetto degli obblighi sulla tracciabilità, con indicazione delle modalità che si intenderanno adottare per effettuare i controlli sulla tracciabilità dei pagamenti e degli incassi nell’ambito della filiera delle imprese. Anac sottolinea di utilizzare sempre delle best practice, prevedendo l’inserimento di specifiche clausole contrattuali, che obblighino, ad esempio, l’appaltatore a fornire alla stazione appaltante le fatture e copia dei bonifici effettuati nei confronti dei subappaltatori dal conto dedicato, riportanti il Cig e, se presente, il Cup relativi all'appalto. Inoltre, nonché con riferimento alla verifica della tracciabilità dei pagamenti intercorsi all’interno di tutta la filiera delle imprese, è stata prevista la possibilità di acquisizione delle dichiarazioni sostitutive, rilasciate, secondo le formalità di legge, da parte dei soggetti della filiera attestanti la regolarità dei pagamenti.

Tali controlli sono da intendersi complementari ai controlli che devono essere svolti dal Responsabile del procedimento, dal Direttore lavori e dal Coordinatore per la sicurezza, ciascuno per quanto di competenza, sui subappaltatori e su tutti i soggetti che operano nei cantieri, verificando la regolarità delle prestazioni svolte e il rispetto dei ruoli assunti ed autorizzati ai sensi di legge.

A conclusione di ciò, Anac esorta le stazioni appaltanti a tenere conto dei principi espressi dall’Autorità e a valutare, per il futuro, le azioni migliori da intraprendere per assicurare, tra l’altro, una più completa e ampia tracciabilità delle operazioni di pagamento, evitando l’insorgere di problematiche che possano rilevare in termini di incompletezza dell’attuazione della citata normativa di cui alla legge n. 136/2010. Al contempo, è stato ritenuto di richiamare le stazioni appaltanti ad un maggior rigore nello svolgimento dei controlli in fase esecutiva, al fine di consentire l’ingresso in cantiere unicamente ai soggetti e mezzi autorizzati ai sensi di legge, nel rispetto della normativa vigente, raccomandando al contempo l’adozione di tutte le iniziative per assicurare il rispetto delle previsioni contrattuali, anche con riferimento alle prescrizioni fornite dagli Enti tutori per la fase esecutiva, nonché la regolare progressione dei lavori. Ciò, in modo anche da prevenire situazioni di ritardo nell’esecuzione, che possano compromettere il raggiungimento degli obiettivi degli interventi e rilevare, tra l’altro, in termini di responsabilità a carico delle imprese, se a loro imputabili.

Fonte: ANAC del 22/07/2025

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