Prestazioni aggiuntive ed appalto a corpo

La richiesta di servizi aggiuntivi non previsti nel capitolato, trattandosi di prestazioni eventuali (complementari a quelli in appalto), non determinano la trasformazione dell’appalto “a corpo” in appalto “a misura”
La scelta tra i due sistemi alternativi di remunerazione dell’appalto, a corpo o a misura, è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante che, ai sensi dell’art. 5 dell’allegato I.7 del d.lgs. n. 36/2023 può optare per il primo sistema (a corpo) nei soli casi in cui, in relazione alle caratteristiche specifiche dell’opera o del lavoro, …. motivandolo espressamente, ne ritiene necessario il ricorso.

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Ciò che caratterizza l’appalto a corpo è che il prezzo viene determinato in una somma fissa ed invariabile, che non può subire di regola modifiche in relazione alla quantità o alla qualità delle prestazioni effettivamente eseguite; detta somma risulta dal ribasso offerto dall’operatore economico sull’importo a base d’asta, sicché elemento essenziale è solo tale valore finale, e non anche le voci di costo che hanno concorso a determinarlo. Nessuna delle parti può pretendere una modifica del prezzo pattuito in relazione ai servizi effettivamente eseguiti. Il rischio di eventuali aumenti nella quantità rispetto a quella prevedibile sono posti a carico dell’appaltatore, rientrando nella normale alea contrattuale.
Diversamente, per l’appalto a misura, il corrispettivo è stabilito fissando il prezzo per ogni unità dell’opera finita e per ogni tipologia di prestazione occorrente per la sua realizzazione; il prezzo convenuto può – quindi – variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori o servizi eseguiti. Il rischio di un incremento delle prestazioni necessarie, in questo caso, ricade sull’ente appaltante, perché il costo complessivo viene determinato a consuntivo.
Nell’appalto a corpo, è possibile per il committente, in presenza di particolari circostante, richiedere servizi aggiuntivi o straordinari, trattandosi di ipotesi eventuale prevista per far fronte a situazioni impreviste, imprevedibili o d’emergenza.
Il verificarsi di tali situazioni impone (anche al di là di una espressa previsione della lex specialis) il pagamento di un corrispettivo aggiuntivo in quanto in siffatte ipotesi il rischio assunto con l’offerta a corpo viene a porsi al di fuori della normale ed accettabile alea (cfr. ex multis Cass. Civ., sez. I, ordinanza n. 22268 del 25 settembre 2017; idem sentenza n. 9246 del 7 giugno 2012).
La Corte di cassazione ha ritenuto, in particolare, che «Il principio di immodificabilità del prezzo “a corpo” può quindi subire una deroga, dovendo i lavori aggiuntivi essere compensati con un corrispettivo ulteriore. Infatti, la modalità di pagamento del corrispettivo “a corpo” non trasforma l’appalto in contratto aleatorio, rispondendo ad un principio generale (valido anche nell’appalto tra privati, alle condizioni di cui all’art. 1661 c.c.) la possibilità di modificare il prezzo in presenza di variazioni tipologiche e dimensionali dell’opera» (Cass. civ. n. 9246/2012 cit).
Ciò, tuttavia, come chiarito dalla giurisprudenza sopra richiamata, non determina la trasformazione dell’appalto “a corpo” in appalto “a misura” atteso che solo le eccedenze devono essere determinate “a misura”, secondo quanto, peraltro, nel caso di specie, espressamente stabilito dall’articolo 1 punto 4 del capitolato speciale d’appalto, ai sensi del quale per le “ulteriori prestazioni rispetto a quelle previste nel …capitolato” è stabilito “un corrispettivo aggiuntivo determinato dall’appaltante in base ai prezzi unitari desumibili dai conti economici progettuali, decurtati del ribasso di aggiudicazione o, in mancanza delle specifiche voci, in base ai prezzi di mercato decurtati dello stesso ribasso”.
Questo quanto ricordato da Tar Sicilia, Catania, Sez. I, 21/07/2025, n. 2364:
7. Tanto chiarito sul sistema di determinazione del prezzo dell’appalto, occorre stabilire se sia compatibile con l’appalto “a corpo”, nell’ambito del quale sia espressamente prevista la possibilità per la committente di richiedere prestazioni aggiuntive o interventi straordinari, la clausola della lex specialis che impone alle ditte concorrenti di allegare all’offerta economica, a pena di inammissibilità, “la stima dei costi delle migliorie proposte con valorizzazione dei prezzi unitari dichiarazione sui costi delle migliorie proposte con valorizzazione dei prezzi unitari”.
7.1. Secondo un orientamento che il Collegio condivide, negli appalti da aggiudicarsi a corpo “il corrispettivo è determinato in una somma fissa e invariabile derivante dal ribasso offerto sull’importo a base d’asta. Elemento essenziale della proposta economica è, quindi, il solo importo finale offerto, mentre il computo metrico estimativo ha un valore meramente indicativo delle voci di costo che hanno concorso a formare il detto importo finale. Ne consegue che le indicazioni e il prezzo delle singole lavorazioni contenute nel computo metrico estimativo sono destinate a restare fuori dal contenuto essenziale dell’offerta e quindi del contratto da stipulare. Ciò, peraltro, trova conferma nell’art. 59, comma 5, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale (riproducendo l’analoga norma contenuta nell’art. 53, comma 4, d lgs. 12 aprile 2016, n. 163) stabilisce che: “per le prestazioni a corpo il prezzo convenuto non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti” (cfr., in relazione all’analoga previsione del previgente Codice dei contratti pubblici, Cons. Stato, VI, 4 gennaio 2016, n. 15). In definitiva, pertanto, come più volte precisato dalla giurisprudenza amministrativa, negli appalti a corpo in cui la somma complessiva offerta copre l’esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, il computo metrico estimativo risulta irrilevante al fine di determinare il contenuto dell’offerta economica (Cons. Stato, V, 3 settembre 2018, n. 5161; Cons. Stato, V, 3 aprile 2018, n. 2057; Cons. Stato, VI, 4 gennaio 2016, n. 15; Cons. Stato, VI, 4 agosto 2009, n. 4903; Cons. Stato, IV, 26 febbraio 2015, n. 963)” (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 682 del 22 gennaio 2024).
Tale orientamento è stato confermato anche sotto la vigenza del nuovo codice degli appalti: cfr. T.a.r. per la Campania, sez. I, sentenza n. 6402 del 22 novembre 2024 che, con riferimento ad un appalto il cui prezzo è stabilito a corpo, ha ritenuto nulla la clausola del Disciplinare che imponeva, a pena di esclusione, che l’offerta economica fosse corredata, tra l’altro, del “computo Metrico migliorie estimativo, redatto con le stesse modalità di quello progettuale, nel quale dovranno essere riportate solo le opere previste nelle migliorie proposte, con i relativi prezzi ed analisi”. Il Tar Napoli ha ritenuto, in particolare, che tale clausola, “stabilendo di fatto un’ipotesi di esclusione non prevista dalla legge, contrasta(sse) con il principio consolidato secondo cui negli appalti con prezzo a corpo il prezzo contrattuale è unicamente quello che coincide con l’offerta economica, da cui sono estranei sia i computi metrici estimativi, sia le analisi dei prezzi”.
È stato, altresì, chiarito che “negli appalti aggiudicati «a corpo», e non in quelli a misura, elemento essenziale della proposta economica è il solo importo finale offerto, mentre il computo metrico estimativo ha un valore meramente indicativo delle voci di costo che hanno concorso a formare l’importo finale, di talché le indicazioni e il prezzo delle singole lavorazioni contenute nel computo metrico estimativo sono destinate a restare fuori dal contenuto essenziale dell’offerta e del contratto da stipulare. È, infatti, nell’appalto a misura che l’indicazione dei singoli prezzi delle lavorazioni nel computo metrico estimativo nell’offerta economica è funzionale a consentire l’analisi dei prezzi offerti» (T.a.r. per la Campania, sez. I, 21 ottobre 2022, n. 6527).
7.2. Ritiene il Collegio che la previsione secondo cui il committente può richiedere all’appaltatore servizi aggiuntivi non previsti nel capitolato, non muti i termini della questione, trattandosi di prestazioni eventuali (complementari a quelli in appalto) che non determinano la trasformazione dell’appalto “a corpo” in appalto “a misura”, per il quale, pertanto, alla luce del condivisibile orientamento sopra richiamato, elemento essenziale della proposta economica è e resta il solo importo finale offerto.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 22/07/2025 di Roberto Donati

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