Soltanto colui che ha partecipato alla gara è legittimato ad impugnare l’esito della medesima

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La regola generale è quella per cui soltanto colui che ha partecipato alla gara è legittimato ad impugnare l’esito della medesima, in quanto soltanto a quest’ultimo è riconoscibile una posizione differenziata.

Lo ribadisce  Tar Lombardia, Brescia, Sez. I., 21/11/2025, n. 1061:

 
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Nello stesso senso si pone la pronuncia più recentemente resa dal Consiglio di Stato (Sez. V, n. 3979 del 2.5.2024), che, pur occupandosi della legittimazione di una società in materia di accesso agli atti di gara, ha ben scrutinato la questione dell’impugnabilità degli atti stessi da parte del soggetto che non vi abbia partecipato, ribadendo “la regola generale è quella per cui soltanto colui che ha partecipato alla gara è legittimato ad impugnare l’esito della medesima, in quanto soltanto a quest’ultimo è riconoscibile una posizione differenziata (Ad. plen. 26 aprile 2018 n. 4, 7 aprile 2011 n. 4 e 29 gennaio 2003 n. 1)”, salve le ipotesi tassative di impugnazione diretta del bando da parte del non concorrente, già ricordate, che comunque non riguarderebbero “anche gli atti ad esso successivi”: ciò in quanto “l’ammissibilità del ricorso è condizionata dal fatto che la situazione giuridica sostanziale di cui il ricorrente è titolare deve essere direttamente incisa dal provvedimento che si intende gravare, sicché chi non ha partecipato alla gara può (solo) dolersi che essa sia stata indetta (oppure che non sia stata indetta o che il bando contenga clausole escludenti, profili che non riguardano la presente controversia e che comunque determinano l’impugnabilità del bando, non dei successivi atti di gara)”.

Del resto, l’interpretazione fatta propria dalla ricorrente finirebbe per comportare uno stravolgimento della giurisdizione amministrativa come di tipo soggettivo, che non ruota attorno al mero ripristino della legalità violata, ma che presuppone, per l’accesso al giudice, la sussistenza delle concorrenti condizioni dell’azione, vale a dire la legittimazione (posizione giuridica riconosciuta dall’ordinamento giuridico e che differenzi il ricorrente dal quisque de populo) e l’interesse al ricorso.

Nel caso di specie, pertanto, xxxx, in quanto non partecipante alla gara, non è legittimata a contestarla.

Né tale legittimazione può derivare dalla affermata volontà di parteciparvi unitamente a yyyy, gestore uscente: ciò sia perché non v’è la benché minima prova di tale volontà, sia perché la titolarità di una posizione differenziata e qualificata non può “discendere dall’essere stata la precedente affidataria del servizio…estinguendosi tale posizione con la scadenza del relativo contratto, cui esclusivamente accede e che non si perpetua anche in futuro come qualità immanente al soggetto” (cfr. C.d.S., Sez. V, n. 6325 del 9.11.2018).

A cura di giurisprudenzappalti.it del 21/11/2025 di Roberto Donati

 

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