Il “soccorso procedimentale” è diverso dal “soccorso istruttorio”

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Le doglianze della ricorrente si incentrano sull’elemento temporale dell’offerta, ritenuto indeterminabile, così inficiando l’offerta dell’aggiudicataria. Secondo la ricorrente c’è  un contrasto tra offerta tempo e cronoprogramma, in quanto nell’ambito del documento offerta tempo l’aggiudicataria avrebbe offerto un ribasso di 216 giorni rispetto al valore di 450 a base di gara manifestando la volontà di ultimare l’affidamento in 234 giorni naturali e consecutivi, mentre nell’ambito del cronoprogramma l’aggiudicataria avrebbe manifestato  la volontà di eseguire i lavori in 325 giorni naturali e consecutivi.

La ricorrente ha inoltre evidenziato che il Comune e la CUC hanno avviato il procedimento di verifica di congruità dell’offerta dell’aggiudicataria, nell’ambito del quale hanno consentito alla stessa di produrre un nuovo cronoprogramma per emendare quello reso in sede di gara, con ciò però modificandosi l’offerta.

Tar Campania, Salerno, Sez. I, 18/05/2022, n. 1296 respinge il ricorso:

Il Collegio ritiene che la doglianza di parte ricorrente sia infondata. L’asserito contrasto lamentato dalla ricorrente, secondo cui l’aggiudicatario nell’offerta tempo avrebbe manifestato la volontà di ultimare l’affidamento in 234 giorni naturali e consecutivi mentre nel cronoprogramma avrebbe palesato l’intenzione di eseguire i lavori in 325 giorni naturali e consecutivi, è confutata dal rilievo che anche il GANT allegato al cronoprogramma sin dal primo rigo che i giorni di lavorazione sono 234, ….

Chiarito quindi che dalla lettura complessiva del cronoprogramma emerge che non vi è alcun contrasto con l’offerta, non è censurabile che la stazione appaltante abbia consentito al controinteressato di presentare un nuovo cronoprogramma per maggiore chiarezza sul computo dei giorni di lavorazione, in quanto ciò non integra una modifica della domanda, dato che anche nel vecchio cronoprogramma, correttamente letto, è indicato che l’affidamento sarebbe stato ultimato in 234 giorni naturali e consecutivi; ciò è possibile all’esito del soccorso procedimentale, il quale non comporta modifica dell’offerta, ma solo chiarimenti sull’offerta. Sul punto, l’aggiudicataria con Nota del 20.7.2021 ha precisato infatti che «in allegato alla documentazione trasmessa in data 15 luglio u.s. è stato allegato anche il Diagramma di GANTT opportunamente rettificato in quanto quello inserito in fase di gara nell’Offerta Tempo riportava, a causa di un errore di digitazione, delle date di inizio/fine lavori errate» (cfr. all. 8 di parte ricorrente). Sotto tale ultimo profilo, la giurisprudenza si è espressa in questi termini: «Il Consiglio di Stato, nei pareri relativi allo schema del Codice degli appalti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016 e del “correttivo” di cui al d.lgs. n. 56/2017, resi dalla Commissione speciale (n. 855 del 21 marzo 2016; n. 782 del 22 marzo 2017) ha sottolineato, in relazione all’art. 83, l’opportunità di conservare un ‘soccorso procedimentale’, nettamente distinto dal ‘soccorso istruttorio’, in virtù del quale possano essere richiesti, in caso di dubbi riguardanti “gli elementi essenziali dell’offerta tecnica ed economica”, chiarimenti al concorrente, fermo il divieto di integrazione dell’offerta. Si tratta, in particolare, di quei chiarimenti che, per la giurisprudenza, sono ammessi, in quanto finalizzati a consentire l’interpretazione delle offerte e ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante alla gara, superandone le eventuali ambiguità, e a condizione di giungere a esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale con esse assunte (Cons. Stato, V, 27 aprile 2015, n. 2082; 22 ottobre 2014, n. 5196; 27 marzo 2013, n. 1487). La richiesta volta ad ottenere delucidazioni sulla mera interpretazione dell’offerta tecnica non implica che i chiarimenti resi costituiscano una modifica dell’offerta tecnica presentata in gara, sempre che non apportino correzioni ma siano limitati a specificare la portata di elementi già contenuti nella stessa offerta» (Cons. Stato, sez. V, 27/01/2020, n.680).

A cura di giurisprudenzappalti.it del 18/05/2022 di Roberto Donati

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