Annullamento dell’aggiudicazione ed inefficacia (ex tunc) del contratto
Una volta annullata l’aggiudicazione, il giudice amministrativo può dichiarare l’inefficacia del contratto anche ai sensi dell’art. 122 c.p.a., pur in assenza delle ipotesi tipizzate di inefficacia automatica previste dall’art. 121 c.p.a.
L’art. 122 c.p.a. attribuisce infatti al giudice un potere discrezionale di valutare se dichiarare inefficace il contratto.
Questo quanto stabilito da Tar Campania, Napoli, Sez. I, 28/05/2026, n. 3376:
5.3. Nondimeno il Collegio ritiene che, seppur l’inefficacia del contratto non debba essere dichiarata ai sensi del richiamato articolo 121 comma 1 lettera c) del c.p.a., possa essere ugualmente dichiarata ai sensi dell’art. 122 c.p.a., in accoglimento della domanda di declaratoria di inefficacia del contratto formulata nel descritto ampio senso nel ricorso introduttivo.
Sul punto, in via preliminare, va osservato che non merita positivo vaglio da parte del Collegio il rilievo dell’Amministrazione resistente secondo cui il citato d.l. 15 settembre 2023, n. 123, richiamato nell’art. 3 della determina a contrarre, escluderebbe a priori la possibilità di una declaratoria di inefficacia del contratto in ragione delle esigenze di urgenza e di speditezza dei lavori. Invero, deve ribadirsi che la portata derogatoria del d.l. n. 123 del 2023 rispetto alla disciplina di cui al D. Lgs. n. 36/2023, con riferimento alla gara in esame, è stata perimetrata dalla determina a contrarre, la quale non prevedeva alcuna deroga all’art. 122 c.p.a., e pertanto non preclude, per l’ipotesi di accoglimento di ricorso proposto per l’annullamento dell’aggiudicazione, la possibilità di declaratoria di inefficacia del contratto e di subentro nel rapporto.
Ciò premesso, l’art. 122 c.p.a. riconosce al giudice amministrativo che annulli l’aggiudicazione il potere di stabilire se dichiarare inefficace il contratto (fissando in tal caso la decorrenza di tale declaratoria), e questo tenendo conto, in particolare, degli interessi delle parti, dell’effettiva possibilità, per il ricorrente, di conseguire l’aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati, dello stato di esecuzione del contratto e della possibilità di subentrare nel contratto, nei casi in cui il vizio dell’aggiudicazione non comporti l’obbligo di rinnovare la gara e la domanda di subentro sia stata proposta (tra le tante, Cons. Stato, V, 11 luglio 2017, n. 3415).
E la giurisprudenza, al riguardo, ha svolto le seguenti, importanti puntualizzazioni. «L’art. 122 c.p.a. configura la dichiarazione di inefficacia del contratto come conseguenza dell’esercizio di un potere officioso riconosciuto al giudice che pronunci l’annullamento dell’aggiudicazione definitiva; in questo caso, infatti, il giudice è chiamato anche a valutare, sulla base dei parametri specificati nella norma, se privare o meno di effetti il contratto stipulato; soltanto ai fini dell’eventuale subentro nel rapporto, è richiesta una specifica domanda di parte, come si ricava, oltre che dall’articolo in parola, anche dal successivo art. 124 c.p.a.» (Cons. Stato, sez. V, 24 maggio 2017, n. 2445); sotto tale ultimo profilo, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 13 del 2017, nel riconoscere in linea generale la possibilità di regolare gli effetti conformativi dell’accoglimento del ricorso, ha evidenziato, con riguardo alla materia degli appalti, che è “altresì ammessa la possibilità per il giudice amministrativo di modellare nel caso concreto l’efficacia delle sentenze in materia di contratti pubblici (cfr. artt. 121 e 122 del Codice del processo amministrativo)“.
5.4. Orbene, la Sezione, una volta pervenuta alla decisione di annullare l’aggiudicazione definitiva disposta in favore della parte controinteressata, ritiene di determinarsi sulle espresse domande di declaratoria di inefficacia del contratto e di subentro formulate dalla ricorrente (seconda graduata) nel senso che il contratto debba essere dichiarato inefficace con decorrenza ex tunc.
Occorre infatti muovere dalla considerazione che oggetto della gara è un appalto integrato, relativo alla progettazione ed esecuzione dei lavori per la riqualificazione dell’auditorium “ex Caivano Arte”; e che la fase di progettazione, nel caso in esame, riveste una sicura importanza, riguardando anche parti strutturali dell’edificio, essenziali per la statica e la sicurezza.
Ciò premesso il Collegio, sulla base dei criteri di valutazione indicati nell’art. 122 c.p.a., ritiene che la declaratoria di inefficacia del contratto, nella fattispecie concreta in esame, non possa che avere portata retroattiva, in ragione dei seguenti rilievi.
In primo luogo, in termini di considerazione generale, va richiamato il principio espresso dalla giurisprudenza in fattispecie analoghe, secondo cui, «trattandosi di appalto integrato, è preferibile inibire l’inizio o la prosecuzione di lavori che potrebbero poi risultare non coerenti con un diverso progetto esecutivo quale quello che il nuovo aggiudicatario potrebbe decidere di predisporre» (Cons. Stato n. 1032 del 2018).
In secondo luogo, assume rilievo dirimente la considerazione che l’aggiudicazione in epigrafe è stata qui reputata illegittima, e pertanto da annullare, in quanto, per i motivi già illustrati, la parte aggiudicataria è risultata carente dei requisiti per la progettazione, non avendo dimostrato di possedere la professionalità all’uopo richiesta dalla lex specialis. Ne deriva che la progettazione esecutiva, pur probabilmente già ultimata nelle more dalla stessa controinteressata, è stata effettuata senza i requisiti di professionalità e di esperienza richiesti dal disciplinare di gara.
E tanto convince il Collegio che parte ricorrente non possa subentrare solo ex nunc nella esecuzione del contratto, in quanto ciò comporterebbe che la ricorrente dovrebbe eseguire la fase dei lavori sulla base di una progettazione predisposta dall’aggiudicataria xxxx, la quale tuttavia difetta proprio dei requisiti per l’esecuzione della progettazione richiesti a pena di esclusione dalla disciplina di gara.
5.5. Per quanto esposto, il Collegio deve quindi dichiarare la totale inefficacia ex tunc del contratto stipulato in data 12.2.2025.
E l’accoglimento della domanda di declaratoria di inefficacia del contratto e di subentro comporta il logico assorbimento della domanda risarcitoria per equivalente proposta dalla ricorrente in via subordinata.
6. In conclusione, in accoglimento del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, è annullata l’aggiudicazione in epigrafe, e dichiarata l’inefficacia ex tuncdel contratto stipulato tra l’Amministrazione e la parte controinteressata, con l’accoglimento della domanda della parte ricorrente di conseguire l’aggiudicazione (salvo il buon esito delle verifiche dei requisiti da parte della stazione appaltante) e di stipulare il contratto.
Fonte: giurisprudenzappalti.it di Roberto Donati, 29/05/2026

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