Sisma in Abruzzo. Gara lavori con prezziario non aggiornato. Illegittimità
1) IL FATTO
L’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) impugna un bando di gara per l’affidamento dei lavori di demolizione e ricostruzione di una scuola, per un valore complessivo pari a € 8.128.072,62, lamentando che detto valore sia stato costruito sulla base di prezziari non aggiornati.
Il caso è peculiare, siccome trova applicazione la normativa speciale emanata per l’emergenza sismica che prevale, per principio di specialità, sulla disciplina generale degli appalti pubblici.
2) LA NORMA
In particolare, con D.L. n. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 189/2016, sono state emanate le disposizioni volte “a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
Con Ordinanza n.7 del 1412.2016, il Commissario straordinario del Governo approvò Il “Prezzario Unico Cratere Centro Italia 2016”, da utilizzarsi in luogo dei prezziari regionali adottato dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, nell’elaborazione dei computi metrici estimativi, nella definizione degli importi a base di appalto, nei procedimenti per la valutazione di anomalia delle offerte, nella redazione dei progetti e nella valutazione degli stessi.
Detto Prezzario Unico del Centro Italia, obbligatorio per i bandi di opere pubbliche riguardanti il cratere sismico, è stato successivamente aggiornato con Ordinanza n. 126 del 28.4 2022, in ragione dell’eccezionale aumento dei costi conseguenti ai noti eventi bellici e pandemici.
3) LA CRONISTORIA
Questa la scansione degli eventi:
– Il 29.6.2022 veniva depositato il progetto definitivo/esecutivo dell’opera,;
– Il 10.10.2023, veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo, redatto dai progettisti con il Prezziario Unico del Cratere Centro Italia 2022;
– Il 26.10.2023 veniva concesso il contributo per la realizzazione dell’opera, da parte dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Post Sisma 2016 Regione Abruzzo
– il bando di gara è stato pubblicato in data 27.5.2025, ovvero a distanza di oltre un anno e mezzo dall’approvazione del progetto.
4) LA DECISIONE
T.A.R. Abruzzo, I, 05 novembre 2025, n. 480 ritiene il ricorso dell’ANCE meritevole di positivo apprezzamento.
Il punto di partenza della decisione muove dalla considerazione che proprio l’ordinanza commissariale del 2022, nell’indicare il regime sui prezzi da applicare per la ricostruzione, all’art. 1, co. 6, precisa che le stazioni appaltanti possono avvalersi “nei bandi o e nelle procedure di affidamento dei lavori della ricostruzione pubblica” di detto Prezzario unico Cratere Centro Italia in alternativa al “prezzario regionale di riferimento vigente”.
In verità, l’invocato art. 1 co. 6 sancisce che il principio di alternatività fosse possibile solo “fino al 31 dicembre 2022“, il che, in disparte ai profili di ragionevolezza della conclusione tratta dal Collegio, formalmente mina la correttezza dell’iter motivazionale seguito.
Ciò posto, e preso atto della scansione temporale della procedura, il Collegio ha potuto rilevare che, pur dovendo trovare applicazione la disciplina speciale dettata per la ricostruzione post-sisma, deve osservarsi che tra l’approvazione del quadro economico e la pubblicazione del bando di gara è trascorso un lasso temprale decisamente superiore rispetto a quello di tre mesi previsto dall’art. 17, comma 3-bis del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) che trova applicazione anche alle opere soggette all’applicazione della disciplina post-sisma.
Secondo il Collegio la “facoltà attribuita alle stazioni appaltanti, però, non può trasmodare nel mero arbitrio e deve essere letta tenendo presente il principio generale secondo il quale corrisponde ad un principio di responsabilità, economicità e buona amministrazione l’obbligo per le Stazioni appaltanti di non limitarsi ad adottare un prezziario aggiornato, ma effettuare una verifica attenta della congruità dei prezzi posti a base di gara, e ciò nell’ottica di salvaguardare la par condicio e la serietà del confronto concorrenziale, che deve basarsi su parametri tecnico economici attendibili e rispondenti al reale andamento dei prezzi di mercato.
L‘aggiornamento dei prezzi ai reali valori di mercato ha carattere imperativo, in quanto posto a presidio di interessi di rilievo pubblicistico, quali le condizioni di serietà dell’offerta, la qualità delle prestazioni, l’effettiva concorrenzialità e convenienza economica dell’appalto“.
Bando annullato, scuola inagibile dal 2016 e destinata a restare ancora chiusa per molto tempo…
A cura di giurisprudenzappalti.it del 06/11/2025 di Elvis Cavalleri

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