Servizi sociali ed accreditamento: avviso sempre “aperto”, o è legittimo identificare finestre temporali per la presentazione delle istanze?

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Procedura di accreditamento di servizi sociali.

Un ETS impugna la nota dell’Ente con la quale è stata disposta la sua esclusione dall’Elenco Comunale degli Enti del Terzo Settore accreditati per l’erogazione del servizio di accoglienza in strutture residenziali per disabili psichici.

L’ETS lamenta l’illegittimità della clausola prevista dall’art. 6 dell’avviso pubblico (consultabile qui), in quanto, in coerenza con quanto previsto dall’art. 55, comma 4, del D.lgs. 117/2017, le procedure di accreditamento non selettive, alla quale sarebbe da ascriversi la procedura per cui è causa, non consentirebbero l’apposizione di termini perentori.

Nel particolare l’avviso:

– prevedeva un termine per la presentazione della domanda (art. 6), originariamente fissato per le ore 12:00 del 17.11.2025 e prorogato, come da comunicazione del 19.11.2025, alle ore 12:00 dell’1.12.2025;

– stabiliva che l’accreditamento “…ha validità per i prossimi tre anni 2026 – 2027 – 2028. Nel mese di ottobre del 2026 e nel mese di ottobre del 2027 verranno riaperti i termini per nuovi accreditamenti” (art. 4).

 
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T.A.R. Sicilia, Catania, III, 19 gennaio 2026 n. 1240 rigetta il ricorso.

Il Collegio traccia dapprima le coordinate fornite dall’art. 55 del Codice del Terzo Settore, dal quale può desumersi che:

(i) l’accreditamento, quale forma tramite cui realizzare la c.d. co-progettazione, costituisce una modalità di scelta degli ETS che rientra nel modulo procedimentale autorizzatorio, rispetto a cui le amministrazioni pubbliche dispongono di un’ampia autonomia organizzativa e regolamentare;

(ii) la scelta degli enti da accreditare presuppone una “selezione”, la quale viene procedimentalizzata dalle amministrazioni pubbliche nel rispetto dei principi della L. 241/1990 e in modo tale da garantire la parità di trattamento, assicurando le stesse opportunità ai soggetti interessati e non frustrandone la partecipazione al procedimento;

(iii) l’elenco o l’albo a cui, previa selezione, sono iscritti gli ETS, “dovrebbe” avere carattere “aperto”, in modo da garantire a tutti gli ETS interessati, in presenza dei relativi requisiti, di avere le medesime opportunità degli ETS già accreditati.”

Il Collegio conclude nel senso che la fissazione di un termine iniziale per la presentazione delle candidature non frustri il carattere “aperto” dell’accreditamento.

E ciò in quanto “Mediante l’individuazione di un termine perentorio per la presentazione delle domande, rispettivamente, per il 2026, il 2027 e il 2028, il Comune  non ha posto un blocco all’ingresso dell’accreditamento, ma ha assicurato, mediante una procedimentalizzazione temporale finalizzata a garantire un’ordinata fase di controllo dei requisiti – prodromica alla stipula del patto di accreditamento per la realizzazione del servizio di accoglienza in strutture residenziali per disabili psichici nel territorio comunale anno per anno –, che gli operatori interessati fossero posti in condizione di partecipare alla procedura selettiva godendo di un congruo arco temporale per presentare la loro domanda relativamente a ogni anno del triennio individuato nell’avviso“.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 19/01/2026 di Elvis Cavalleri

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