FOCUS: “La falsa dichiarazione non è più causa di esclusione automatica. Il Consiglio di Stato rilegge l’illecito professionale nel nuovo Codice”

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La sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 7 novembre 2025, n. 8661, offre un importante chiarimento in tema di presentazione di false dichiarazioni e di informazioni fuorvianti nell’ambito delle procedure di evidenza pubblica, delineando l’esatto perimetro applicativo degli artt. 95 e 98 del D.lgs. n. 36/2023 e segnando una netta discontinuità rispetto al previgente assetto normativo del D.lgs. n. 50/2016.

Il nuovo Codice dei contratti pubblici non contempla più, tra le cause di esclusione automatica indicate dall’art. 94, una fattispecie assimilabile al previgente art. 80, comma 5, lett. f bis). La presentazione di una dichiarazione falsa, così come la comunicazione di informazioni fuorvianti, non integra più una causa immediata di estromissione dalla gara, ma rileva esclusivamente nell’eventuale configurazione del grave illecito professionale ai sensi dell’art. 95, comma 1, lett. e).

1. L’inquadramento sistematico: dall’automatismo espulsivo alla valutazione discrezionale di attendibilità

La pronuncia ricostruisce il meccanismo delineato dagli artt. 95 e 98 del nuovo Codice. La falsa dichiarazione o l’informazione fuorviante assumono rilevanza solo qualora:

     a. ricorrano le condizioni indicate dall’art. 98, comma 2, che impongono alla stazione appaltante una valutazione in ordine alla affidabilità dell’operatore;

     b.si verifichi la situazione descritta dall’art. 98, comma 3, lett. b), che estende il rilievo anche alla negligenza dell’operatore, purché le informazioni false o fuorvianti siano                suscettibili di influenzare le decisioni della p.a.

Il Consiglio di Stato pone dunque l’accento sul nesso funzionale tra informazione inesatta e potere decisionale della stazione appaltante. L’informazione omessa o fuorviante non rileva come illecito professionale in sé, ma solo nella misura in cui incida, o sia potenzialmente idonea a incidere, sul processo decisionale. Negli altri casi, il suo rilievo giuridico permane, ma esclusivamente nella valutazione della gravità del fatto ai fini dell’eventuale esclusione.

2. L’onere probatorio rafforzato e la centralità degli indizi gravi, precisi e concordanti

La sentenza richiama l’art. 98, comma 6, che richiede, quale soglia minima probatoria per la configurazione dell’illecito professionale, la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti. Si tratta di un criterio probatorio particolarmente stringente e funzionale a evitare automatismi, coerente con la logica del Codice imperniata sul superamento di forme di esclusione sproporzionate o formalistiche.

L’omissione informativa può costituire essa stessa un illecito professionale solo se accompagnata da un corredo indiziario idoneo a rendere evidente la situazione escludente. In mancanza, la stazione appaltante può considerarla, ma solo quale elemento accessorio nella valutazione complessiva dell’affidabilità.

 
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3. Le implicazioni in tema di motivazione: l’onere motivazionale grava sulle esclusioni, non sulle ammissioni

Il Consiglio di Stato ribadisce un principio consolidato: se la stazione appaltante non ritiene che la pregressa vicenda professionale incida sulla moralità professionale dell’operatore, non è tenuta a una motivazione analitica. L’ammissione può essere motivata anche implicitamente o per facta concludentia, come già affermato da un articolato orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato, Sez. V, 19 febbraio 2021, n. 1500; Sez. V, 5 maggio 2020, n. 2850; Sez. VI, 18 luglio 2016, n. 3198; CGARS, 23 gennaio 2015, n. 53; e altre).

Di contro, l’esclusione richiede un onere motivazionale particolare, poiché si fonda su una valutazione di gravità tale da elidere l’affidabilità dell’operatore economico. La motivazione deve rendere conto del percorso logico che conduce alla conclusione espulsiva e del modo in cui gli elementi raccolti soddisfano la soglia probatoria richiesta dalla legge.

4. Il richiamo ai principi generali del nuovo Codice: risultato e fiducia come criteri guida del potere discrezionale

La sentenza valorizza inoltre i principi generali del Codice, riaffermando che il principio del risultato, come chiarito dalla giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. V, 19 novembre 2024, n. 9255), rappresenta il criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e guida l’individuazione della regola del caso concreto.

La valutazione della stazione appaltante non può essere ancorata a una lettura meramente formalistica, ma deve essere orientata alla realizzazione dell’intervento pubblico nel modo più rispondente agli interessi della collettività.

In stretta connessione, il principio della fiducia, introdotto dall’art. 2 del D.lgs. n. 36/2023 e ampiamente valorizzato dalla giurisprudenza amministrativa (Tar Campania, Napoli, sez. V, 6 maggio 2024, n. 2959; Cons. Stato, sez. V, 27 febbraio 2024, n. 1924), amplia l’autonomia valutativa dei funzionari pubblici e affida loro la responsabilità di condurre la gara nella prospettiva del miglior risultato possibile, senza rinunciare al rispetto delle regole, ma interpretandole e applicandole secondo la logica del ciclo di vita del contratto.

Ne deriva una visione più sostanziale e teleologica della gestione delle procedure, che si riflette direttamente nella ponderazione della rilevanza di false dichiarazioni o omissioni informative.

5. Esito del giudizio

Il Consiglio di Stato conferma la sentenza Tar Lazio, sez. II, n. 1312/2025, ribadendo che, in assenza di prova idonea a dimostrare che le informazioni fornite dall’operatore avessero concretamente inciso o fossero potenzialmente idonee a incidere sulle decisioni della stazione appaltante, non sussistono i presupposti per l’esclusione.

A cura della Redazione di TuttoGare PA del 20/01/2025

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