La decisione di non invitare a presentare offerta una delle ditte che hanno manifestato interesse richiede una motivazione rafforzata

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La ricorrente contesta come il Comune abbia pubblicato un avviso di indagine di mercato propedeutico all’indizione di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 50 lett. b del d.lgs. n. 36/2023 (in realtà la procedura sembrerebbe essere quella di affidamento diretto) per l’affidamento del servizio di refezione scolastica.

Ha presentato domanda di partecipazione alla procedura in discorso ma non ha ricevuto alcun invito alla presentazione dell’offerta né comunicazioni specifiche di esclusione. Sulla base di contatti informali avrebbe poi appreso di essere stata esclusa dalla gara per rispetto del principio di rotazione. Il Comune ha poi disposto l’affidamento diretto del servizio.

Censura l’operato della stazione appaltante perché “l’esclusione della società ricorrente dalla fase di invito alla presentazione dell’offerta tecnica ed economica, nonostante la regolare manifestazione di interesse, risulta priva di qualsivoglia motivazione formale”.

 
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Tar Calabria, Catanzaro, 16/01/2026, n. 74 accoglie il ricorso:

Il motivo è fondato.

L’art. 50 del d.lgs. n. 36/2023 disciplina le procedure per l’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 14 e prevede, tra le varie modalità, l’”affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”.

L’allegato I.1 al d.lgs. n. 36/2023, recante le “definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure, degli strumenti”, prevede all’art. 3, comma 1, lett. d) che per affidamento diretto si intende “l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”.

Nel richiamare i requisiti generali e speciali, la norma fa sì che siano applicabili: a) i principi generali di cui all’art. 1, comma 1, l.n. 241/1990 e cioè i principi di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza; b) il generale obbligo di motivazione dei provvedimenti adottati, e in specie del provvedimento che dispone l’affidamento diretto a un operatore, ex art. 3, l.n. 241/1990; c) l’art. 4 d.lgs. n. 36/2023 e dunque la regola per cui le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato.

Nel caso di specie nel provvedimento impugnato si legge che: “- entro i termini previsti, sono pervenute n. 4 manifestazioni di interesse con protocollo n.:……….;

– tre ditte sono state invitate sul portale acquistinretepa.it a presentare l’offerta tecnica ed

Economica”.

Il provvedimento dà dunque conto che una delle manifestazioni di interesse, evidentemente quella dell’odierna ricorrente, non sia stata seguita dall’invito a presentare offerta tecnica. Non viene tuttavia spiegato per quali ragioni l’invito sia stato omesso.

Alla stregua dei principi suindicati una motivazione sarebbe stata necessaria, in quanto solo attraverso di essa l’amministrazione può esercitare la discrezionalità che le è attribuita in ordine alla scelta dell’affidatario, nelle procedure come quella in esame.

Peraltro, nel caso di specie non viene neanche in rilievo una scelta discrezionale a favore di una offerta piuttosto che di un’altra, ma la decisione in nuce di non invitare a presentare l’offerta una delle ditte che aveva proposto la manifestazione di interesse, il che avrebbe richiesto una motivazione rafforzata, costituendo una deroga ai principi di imparzialità e dell’accesso al mercato.

In mancanza di una congrua motivazione sul punto, il motivo è fondato.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 16/01/2026 di Roberto Donati

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