Intervento di adeguamento sismico di un istituto scolastico: i servizi di progettazione resi in favore di committenti privati sono valutabili solo se l’opera progettata è stata realizzata

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Il Consiglio di Stato stabilisce come, con riferimento ad un intervento di adeguamento sismico di un istituto scolastico, non risulti inadeguata la previsione che richiede che i servizi di progettazione resi in favore di committenti privati siano valutabili solo se l’opera progettata è stata in concreto realizzata.

Per cui, essendo ammessa la possibilità di fissare requisiti di partecipazione più rigorosi e superiori a quelli previsti dalla legge, è ragionevole richiedere, a comprova del servizio di ingegneria reso, che, in caso di committenti privati, l’opera progettata sia stata in concreto realizzata

Questo quanto stabilito da Consiglio di Stato, Sez. V, 15/11/2022, n. 10020, nell’accogliere l’appello:

Coerentemente la sentenza di prime cure ricostruisce il quadro normativo in ragione del quale l’art. 83, comma 7, del d.lgs. n. 50 del 2016 rinvia, per la dimostrazione del possesso dei requisiti (anche) di capacità tecnica e professionale all’art. 86 dello stesso testo legislativo, che, al comma 5, richiama i mezzi di prova enunciati dall’allegato XVII, parte II, del codice dei contratti pubblici; detto allegato, sub ii), fa riferimento “ai principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati”, senza dunque pretendere anche la prova della esecuzione dell’opera realizzata (come era invece previsto dall’art. 263, comma 2, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, abrogato dallo stesso d.lgs. n. 50 del 2016).

Ciò non toglie peraltro che proprio dall’esegesi del quadro normativo suesposto si evince che, con riguardo ai requisiti di capacità tecnica e professionale, la stazione appaltante mira ad accertare l’idoneità tecnica ed organizzativa ai fini dell’esecuzione dell’appalto, anche guardando ad un arco temporale più esteso dei tre anni, e dunque valorizzando il criterio dell’esperienza. Può dirsi che la capacità tecnico-professionale si manifesta attraverso precedenti esperienze, che dimostrano come l’operatore economico sia in condizioni di eseguire le prestazioni professionali richieste per l’esecuzione del contratto.

In questa cornice trova giustificazione, peraltro in conformità di un consolidato indirizzo giurisprudenziale, la possibilità di fissare requisiti di partecipazione più rigorosi e superiori a quelli previsti dalla legge, quale quello che richiede, a comprova del servizio di ingegneria reso, che, in caso di committenti privati, l’opera progettata sia stata in concreto realizzata, come pure, in relazione alla committenza pubblica, che i progetti siano stati approvati o comunque sia stato redatto il verbale di verifica o validazione ai sensi di legge; si tratta in entrambi i casi di requisiti volti a consolidare il requisito esperienziale necessario per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità (espressamente richiamato anche dall’art. 58, par. 4, della direttiva 2014/24/UE).

Il discrimine di legittimità consiste nel fatto che detti requisiti di capacità tecnica e professionale più rigorosi non divengano abnormi rispetto alle regole proprie del settore; il che, in punto di adeguatezza, corrisponde a un corretto uso del principio di proporzionalità nell’azione amministrativa (in termini, tra le tante, Cons. Stato, V, 4 gennaio 2017, n. 9).

Ritiene il Collegio, in difformità dalla pronuncia di prime cure, che, con riferimento ad un intervento di adeguamento sismico di un istituto scolastico (evidentemente coinvolgente profili di sicurezza e di incolumità degli studenti, e comunque di rilevante importo economico), non risulti inadeguata, e dunque non rispettosa del principio di proporzionalità, la valutazione discrezionale volta a richiedere che i servizi di progettazione resi in favore di committenti privati siano valutabili solo se l’opera progettata è stata in concreto realizzata.

Il delineato quadro esclude anche il vizio motivazionale che, secondo il primo giudice, inficia il provvedimento di esclusione in data 28 aprile 2021, dal quale è comunque inferibile, seppure in forma ellittica, che lo stesso discende dalla mancata comprova dei requisiti per i servizi svolti nelle modalità prescritte dal punto 14.4 della lettera di invito; d’altronde è incontestato il mancato possesso dei requisiti per la progettazione eseguita in favore di committenti privati in capo al raggruppamento appellato.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 15/11/2022 di Roberto Donati

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