Revoca Aggiudicazione, sospensione dall’albo

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TAR Campania Napoli sez. I 20/1/2026 n. 389

Introduzione

La revoca dell'aggiudicazione è legittima se l'operatore economico non presenta tempestivamente un Piano Operativo di Sicurezza (POS) conforme, poiché tale inadempienza e i ritardi documentali indicano inaffidabilità, giustificando il ritiro in via cautelativa, specialmente in appalti d'urgenza. Il mancato adempimento di obblighi propedeutici alla stipula, come il POS, legittima l'Amministrazione alla revoca.  

  • Approfondimento sugli indici di inaffidabilità
  • Indennizzo per revoca
  • Sospensione cautelativa dell’Operatore Economico
  • La sintesi della decisione

Approfondimento sugli Indici di inaffidabilità

Corre altresì l’obbligo di evidenziare come ritardi e comportamenti non collaborativi dell'aggiudicatario tra la fase di aggiudicazione e la stipula del contratto, in particolare se ritardano servizi urgenti, costituiscano indici di inaffidabilità. Tali condotte, confermando l'assenza di cooperazione, legittimano la revoca della aggiudicazione secondo la giurisprudenza amministrativa. Inaffidabilità: Il comportamento non collaborativo nel fornire la documentazione necessaria è un chiaro indice di inaffidabilità. Revoca dell'aggiudicazione: I ritardi nelle attività preliminari, specialmente in casi di urgenza, sono sufficienti a giustificare da soli la revoca del provvedimento di aggiudicazione.

La giurisprudenza pregressa, tra cui Consiglio di Stato Sez V 3 giugno 2021 n.4248 Consiglio di Stato, sez. V, 3 giugno 2021 n. 4248 e Cons. Stato, sez. V, 29 luglio 2019, n. 5354, supporta la legittimità della revoca per tutelare il pubblico interesse. 

La verifica dei requisiti e la sottoscrizione del contratto devono avvenire secondo i termini previsti, garantendo il buon andamento della Pubblica Amministrazione. 

 
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Indennizzo per revoca

L'indennizzo per revoca di un provvedimento amministrativo, ex art. 21 quinquies L.241/1990, è escluso soltanto se il privato ha causato la necessità della revoca con negligenza o imperizia. Il presupposto è l'affidamento incolpevole, che decade in presenza di gravi carenze documentali dell'impresa. L'indennizzo copre solo il danno emergente. 

Quindi l’esclusione dell'indennizzo è dovuta solo se la revoca deriva da una condotta negligente, imperita o da false dichiarazioni del privato, mancando la buona fede e l'affidamento incolpevole.

Al contrario, ai sensi del comma 1-bis dell'art. 21-quinquies, si stabilisce quindi che l'indennizzo è dovuto se la revoca di un atto ad efficacia durevole o istantanea incide su rapporti negoziali, provocando pregiudizi.

Per quanto concerne la determinazione del danno, l'indennizzo è limitato al solo danno emergente (spese sostenute) e non copre il lucro cessante (mancato guadagno).

L'ammontare tiene conto dell'eventuale conoscibilità del vizio dell'atto da parte del privato o del concorso di terzi. 

In supporto, anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato (es. Sez. V, 23 ottobre 2025, n. 8229), afferma che l'indennizzo per revoca di un atto amministrativo (art. 21-quinquies l. 241/90) presuppone la buona fede del privato. La diligenza è elemento costitutivo: la negligenza invece priva di tutela l'affidamento.  È necessaria pertanto una condotta diligente per ottenere l'indennizzo; se il privato è scorretto, come è stato considerato nel caso de quo (condotta negligente), come ad es. tacere circostanze rilevanti, l'ordinamento rifiuta la tutela, negando il ristoro.

Sospensione cautelativa dell’Operatore Economico

L’amministrazione può sospendere cautelativamente un operatore economico dall'Albo Fornitori in caso di condotte gravi, inclusa la mancata consegna di documenti sulla sicurezza. La valutazione, basata sull'affidabilità dell'operatore, può riguardare anche fatti antecedenti alla stipula, se idonei a minare la fiducia e il corretto svolgimento delle prestazioni future. 

La sintesi della decisione

La condotta contestata – consistita nella reiterata non consegna del Piano Operativo di Sicurezza in un appalto di pronto intervento a cui era susseguita la mancata stipula del contratto e la successiva revoca di aggiudicazione – era, ad avviso del Collegio, pienamente riconducibile all’ipotesi di rottura del rapporto fiduciario determinata dal comportamento della ditta ricorrente, posta a fondamento della revoca dell’aggiudicazione.

Il TAR Campania quindi, con sentenza, ha pertanto confermato la legittimità della revoca dell'aggiudicazione di un appalto ANAS e della sospensione dall'Albo fornitori per 6 mesi a carico di un'impresa che ha presentato un Piano Operativo di Sicurezza (POS) inidoneo, in particolare in contratti di "pronto intervento". 

Nessun indennizzo è dovuto: La revoca causata dalla negligenza dell'impresa (POS carente) non dà diritto all'indennizzo ex art. 21-quinquies.

La sospensione dall’albo è legittima in quanto prevista dai regolamenti interni per la rottura del rapporto fiduciario. Il ricorso è stato respinto, confermando la legittimità dell'operato della Stazione Appaltante. 

Fonte: Mediaconsult del 20/02/2026

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