“Patrimonio culturale” e partenariato speciale ex art.134 del Codice dei contratti.
L’appellante lamenta l’illegittima inclusione nell’oggetto del partenariato di cui all’art. 134 del d.lgs n. 36/2023 di immobile che non sarebbe un bene culturale, perché l’intervento sullo stesso non avrebbe carattere ancillare rispetto al Museo storico e al Parco e non rientrerebbe nel concetto di valorizzazione dei beni culturali di cui agli artt. 6, 11 e 111 del d.lgs. n. 42/2024, con conseguente evidente violazione dell’art. 14 delle preleggi che vieta l’interpretazione estensiva per le norme derogatorie.
Il Consiglio di Stato non condivide la lettura della disposizione in questione secondo cui le forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati dovrebbero avere quale oggetto esclusivo i beni culturali, come definiti dall’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 42/2004, vale a dire “le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà” .
Tale lettura, infatti, non appare conforme al dato testuale dell’art. 134, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 in cui la specialità del partenariato sembra riconnettersi per le ragioni esposte alle finalità di “assicurare la fruizione del patrimonio culturale della nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla sua tutela o alla sua valorizzazione”, finalità in cui si parla di patrimonio culturale e non di bene culturale, né al concetto di valorizzazione, come disegnato dagli artt. 3 e 6 del d.lgs. n. 42/2004, intesa quale attività diretta alla promozione della conoscenza del patrimonio culturale, nonché all’ampliamento delle condizioni di accessibilità e fruibilità del bene.
Questo quanto stabilito da Consiglio di Stato, Sez. V, 19/02/2026, n. 1319:
9.2. Il Collegio ritiene condivisibili le conclusioni del giudice di primo grado.
L’art. 134 del d.lgs. n. 36/2023, corrispondente all’art. 151 del d.lgs. n. 50/2016, prevede al secondo comma che “Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla sua tutela o alla sua valorizzazione, lo Stato, le regioni e gli enti territoriali possono, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l’apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dall’articolo 8”.
9.3. Il partenariato speciale, limitato dal d.lgs. n. 50/2016 ai soli beni immobili ed ora esteso dall’art. 132 del d.lgs. n. 36/2023 anche ai beni mobili, è sicuramente atipico perché mira a progetti integrati che consentano di “assicurare la fruizione del patrimonio culturale della nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla sua tutela o alla sua valorizzazione”.
Come evidenziato anche nella relazione al d.lgs. n. 36/2023 “Il riferimento alla “valorizzazione” dei beni culturali, oltre che alla loro tutela, contenuto nel comma 1, risponde ad una sollecitazione in tal senso della dottrina” e all’esigenza di coordinamento del predetto istituto con il codice dei beni culturali e del paesaggio e, segnatamente, con la disciplina contenuta negli artt. 112, rubricato “Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica”, e 115, rubricato “Forme di gestione”.
Il d.lgs. n. 42/2004 ha, infatti, inteso comporre il potenziale conflitto tra tutela e valorizzazione, definendone i contenuti agli artt. 3 e 6 e riaffermando una concezione unitaria del bene culturale, inteso come valore da preservare e come risorsa e servizio destinato alla collettività. In particolare, alla tutela, oltre alla disciplina giuridica e all’amministrazione dei beni culturali, è riservato l’intervento operativo diretto alla loro protezione e difesa; alla valorizzazione sono ricondotte le attività integrative e migliorative finalizzate alla pubblica fruizione dei beni, purché svolte in forme compatibili con le esigenze di tutela.
La valorizzazione è, quindi, l’attività diretta alla promozione della conoscenza del patrimonio culturale, nonché all’ampliamento delle condizioni di accessibilità e fruibilità del bene. Ne discende, pertanto, che i luoghi della cultura devono essere considerati, non solo come testimonianza del passato, ma anche come luoghi di incontro per la collettività.
Ciò comporta l’utilizzo degli spazi in modo innovativo e inaugura modalità di fruizione nuove per il pubblico, di modo che i luoghi destinati ad attività culturali siano sempre più aperti al pubblico, divenendo importanti occasioni di confronto e di uso collettivo.
9.4. Ne discende, quindi, che non è condivisibile la lettura della disposizione in questione prospettata da parte appellante secondo cui le forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati dovrebbero avere quale oggetto esclusivo i beni culturali, come definiti dall’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 42/2004, vale a dire “le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà” . Tale lettura, infatti, non appare conforme al dato testuale dell’art. 134, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 in cui la specialità del partenariato sembra riconnettersi per le ragioni esposte alle finalità di “assicurare la fruizione del patrimonio culturale della nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla sua tutela o alla sua valorizzazione”, finalità in cui si parla di patrimonio culturale e non di bene culturale, né al concetto di valorizzazione, come disegnato dagli artt. 3 e 6 del d.lgs. n. 42/2004, intesa quale attività diretta alla promozione della conoscenza del patrimonio culturale, nonché all’ampliamento delle condizioni di accessibilità e fruibilità del bene.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 19/02/2026 di Roberto Donati

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