Sentenza di condanna per lesioni personali colpose ( del 2007 ) non dichiarata. Esclusione!

Ancora alla decisione dei giudici amministrativi l’omessa dichiarazione di condanne in fase di gara.

E, ancora una volta, si ribadisce un orientamento rigoroso in materia di obblighi dichiarativi potenzialmente incidenti sulla professionalità dell’impresa.

Viene impugnata, da parte del RTI aggiudicatario provvisorio, l’esclusione derivante dalla mancata dichiarazione di una sentenza di condanna per lesioni personali colpose ex articolo 590, co. 3, C.P., commesse per violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro .

L’esclusione è stata  disposta, a seguito delle verifiche post aggiudicazione, in applicazione di espressa e distinta disposizione (comma 5 dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016) per l’omissione di informazioni idonee ad incidere sul processo decisionale della stazione appaltante [lett c-bis) del medesimo comma 5] e per dichiarazione non veritiera [lett. f-bis)].

Nonostante il fatto-reato sia stato commesso prima della costituzione della società (2007), il Tar Lazio, Roma, Sezione Terza Ter, 28/ 01/ 2020, n.1139 respinge il ricorso.

Il ricorso è infondato….

La condanna riportata -OMISSIS-, secondo quanto emerge dal certificato del casellario giudiziale (e dalla lettura della sentenza), concerne, il reato di cui all’art. 590, commi 1 e 3, c.p. (Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) ed assume, pertanto, rilievo ai sensi dell’art. 80, comma 5, d.lgs. n. 50/2016, in quanto espressione di una grave infrazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, d.lgs. n. 50/2016 (art. 80, comma 5, lettera a); e dunque in tale prospettiva costituisce potenzialmente, un “grave illecito professionale”.

Tale condanna non è stata oggetto di comunicazione al momento della presentazione della domanda.

……………..

L’omissione di tale informazione giustifica dunque l’estromissione dalla gara, posto che la condotta reticente dei partecipanti non ha fornito un quadro completo della situazione dell’impresa partecipante in relazione agli accertamenti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ed ha impedito che il processo decisionale della stazione appaltante si svolgesse in maniera esauriente, non consentendo di esprimere ogni necessaria considerazione sulla sussistenza di eventuali gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la integrità ed affidabilità dell’impresa (cfr. in tema Consiglio di Stato, Sez. V, 3 settembre 2018, n. 5142, 25 luglio 2018, n. 4532; 11 giugno 2018, n. 3592).

L’omissione dichiarativa giustifica quindi il provvedimento di esclusione ai sensi dell’80, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 posto che in base a tale disposizione va escluso l’operatore che abbia “tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante.. oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione” (lett. c-bis) ovvero quello che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti “documentazione o dichiarazioni non veritiere” (f-bis).

Non ha pregio la considerazione secondo cui – in ragione della tenuità della pena, delle modalità della condotta o della vetustà del fatto – la relativa dichiarazione avrebbe potuto essere omessa; spetta infatti alla stazione appaltante il potere di apprezzamento delle condotte dell’operatore economico che possono integrare un “grave illecito professionale”; ciò comporta che qualsiasi condotta contra legem, ove collegata all’esercizio dell’attività professionale, sia di per sé potenzialmente idonea ad incidere sul processo decisionale rimesso alle stazioni appaltanti sull’accreditamento dei concorrenti come operatori complessivamente affidabili (Cons. Stato, Sez. III, 29 novembre 2018, n. 6787); pertanto ai fini del corretto esercizio di tale potere, ciascun concorrente è tenuto a dichiarare qualunque circostanza che possa ragionevolmente avere influenza sul potere, in capo della stazione appaltante, di apprezzamento discrezionale in ordine alla sussistenza dei requisiti di “integrità o affidabilità” (ex multis, questa Sezione n. 9832/2019, Cons. Stato, Sez. V, 12 marzo 2019, n. 1649; id. 24 settembre 2018, n. 5500).

L’omissione informativa che abbia ad oggetto una pregressa vicenda professionale suscettibile di integrare grave illecito professionale non può poi essere emendata mediata attivazione del soccorso istruttorio di cui all’ art. 83, comma 11, d.lg. 18 aprile 2016, n. 50, essendo la condotta omissiva in sé ad assumere rilevanza per la valutazione dell’affidabilità dell’operatore e non soltanto l’oggetto dell’informazione omessa (cfr. ex multis Cons. Stato, 7449/2019 “domina il dovere di fedele redazione e presentazione del DGUE (Documento di gara unico europeo) di cui all’art. 85 d.lgs. n. 50 del 2016, perché – in specificazione normativa dell’immanente principio di buona fede nelle trattative contrattuali – è l’amministrazione e non l’interessato a vagliare la sua meritevolezza e affidabilità in base ai precedenti penali”).

Non ha poi pregio la deduzione secondo cui la condanna riguarderebbe non la società ma il suo amministratore, per un reato commesso in un periodo antecedente alla costituzione della società stessa; il Collegio non ritiene di doversi discostare dall’orientamento giurisprudenziale secondo cui non è corretto distinguere la società (in quanto tale, un’entità puramente giuridica) dai soggetti per il tramite dei quali, in ragione delle loro funzioni di amministrazione e controllo, la medesima impresa concretamente opera in quanto si produrrebbe “l’effetto aberrante di escludere la rilevanza di qualsiasi sentenza di condanna ai fini della valutazione di affidabilità sottesa al precetto dell’art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50 del 2016, dal momento che nel vigente sistema normativo la responsabilità penale riguarda direttamente le sole persone fisiche e non anche le imprese” (ex multis, Cons. Stato n. 6016/2018, TAR Lazio 12106/2019).

A cura di giurisprudenzappalti.it del 28/01/2020 – autore Roberto Donati

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