Violazione del principio di segretezza e del divieto di commistione tra elementi tecnici ed economici dell’offerta. Il bando è decisivo!
La Sentenza del Tar Lombardia risulta significativa perché si esprime sulla presenza di elementi economici nell’offerta tecnica dell’aggiudicataria.
E la decisione, dopo aver ripercorso i diversi orientamenti giurisprudenziali, si basa sulle previsioni della “lex specialis” della gara.
Ecco le motivazioni di Tar Lombardia, Milano, Sez. IV, 13/11/2020, n.2170, che annulla l’aggiudicazione:
Innegabilmente la legge di gara prevede (al paragrafo 8.1.4 del disciplinare) che, «A pena di esclusione dalla gara, nella “Busta B – Offerta tecnica”, non dovrà essere riportato alcun riferimento ad elementi economici, i quali dovranno essere esclusivamente inseriti all’interno della “Busta C – offerta economica”, in particolare, l’elenco dei prezzi unitari, il computo metrico estimativo e il quadro economico dovranno obbligatoriamente, pena l’esclusione dalla gara, essere contenuti nella busta C “offerta economica” e non inclusi nella busta B “offerta tecnica”».
In giurisprudenza si è discusso circa la portata del divieto di commistione e sulla possibilità che esso vada inteso non «formalisticamente in senso assoluto», bensì come principio che «opera solamente allorché l’inserimento di elementi economici nell’offerta tecnica rende possibile la ricostruzione dell’offerta economica nella sua interezza» (Consiglio di Stato, IV, n. 6308/2020). La sentenza citata rammenta che si tratta di «un principio consolidato in giurisprudenza, ove si afferma che il divieto di commistione tra offerta economica ed offerta tecnica costituisce espressione del principio di segretezza dell’offerta economica, ed è posto a garanzia dell’attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, predicati dall’art. 97 Cost., sub specie della trasparenza e della par condicio tra i concorrenti; ciò in quanto la conoscenza di elementi economici dell’offerta da parte della Commissione aggiudicatrice può essere di per sé potenzialmente idonea a determinare un condizionamento, anche in astratto, da parte dell’organo deputato alla valutazione dell’offerta, alterandone la serenità ed imparzialità valutativa; di conseguenza nessun elemento economico deve essere reso noto alla Commissione prima che questa abbia reso le proprie valutazioni sull’offerta tecnica (in termini, tra le tante, Cons. Stato, V, 29 aprile 2020, n. 2732)».
Inoltre, la medesima pronuncia sottolinea la rilevanza di una espressa previsione della legge di gara volta a sanzionare la violazione del principio di cui trattasi (nel caso deciso dal Consiglio di Stato si trattava dell’attribuzione di 0 punti).
Secondo l’opposto orientamento (TAR Lazio – Roma, II-bis, n. 8590/2020, in cui ulteriore ragguaglio di giurisprudenza), «l’applicazione del divieto di commistione deve essere effettuata in concreto e non in astratto, con riguardo alla concludenza degli elementi economici esposti o desumibili dall’offerta tecnica, che devono essere tali da consentire di ricostruire in via anticipata l’offerta economica nella sua interezza ovvero, quanto meno, in aspetti economicamente significativi, idonei a consentire potenzialmente alla commissione di gara di apprezzare “prima del tempo” la consistenza e la convenienza di tale offerta».
Ad avviso del Collegio, nel caso di specie la compiuta disamina della questione, dibattuta in giurisprudenza, non giova ai fini del decidere. Ogni indagine sulla rilevanza o meno degli importi inseriti nell’offerta tecnica rispetto al valore complessivo dell’offerta o sull’idoneità dell’acquisita conoscenza di detti importi a rendere noto alla Commissione il ribasso offerto è superflua, stante il chiaro tenore della clausola su richiamata, in forza della quale la xxxxxxx doveva essere esclusa dalla gara (cfr.: Consiglio di Giustizia amministrativa. n. 937/2020, in cui si afferma che «la peculiarità del bene giuridico protetto dal principio di segretezza dell’offerta economica impone che la tutela si estenda a coprire non solo l’effettiva lesione del bene, ma anche il semplice rischio di pregiudizio» e tuttavia si attenua la portata del divieto osservando che esso «non può essere interpretato in maniera indiscriminata, al punto da eliminare ogni possibilità di obiettiva interferenza tra l’aspetto tecnico e quello economico dell’appalto posto a gara (Cons. St., sez. V, 12 novembre 2015, n. 5181), attesa l’insussistenza di una norma di legge che vieti l’inserimento di elementi economici nell’offerta tecnica (Cons. St., sez. V, 27 novembre 2014, n. 5890), a meno che uno specifico divieto non sia espressamente e inequivocabilmente contenuto nella legge di gara (Cons. St., sez. V, 14 dicembre 2018, n. 7057)». Orbene, dal momento che nella legge di gara, come più volte detto, è presente uno «specifico divieto» espresso e dal tenore inequivocabile, sanzionato con l’esclusione dalla gara, la censura in esame merita adesione.
Insomma, alla luce di questa sentenza sembra opportuno inserire nei bandi clausole che esplicitino il divieto della presenza di elementi economici all’interno dell’offerta tecnica. In maniera da supportare puntualmente la decisione della Commissione di Gara.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 14/11/2020 di Roberto Donati
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