Il malfunzionamento delle piattaforme digitali
Problematiche in caso di malfunzionamento delle piattaforme telematiche
In virtù della sentenza del TAR Piemonte Torino sez. I 23/10/2025 n. 146. L'operatore economico che non riceva la conferma di invio dell'offerta telematica e non si attivi immediatamente per verificare il problema, viola il canone di “diligenza media” e impedisce l'applicazione del soccorso procedimentale dall'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 36/2023. L'esclusione è legittima perché la negligenza dell'operatore economico impedisce di dimostrare che il malfunzionamento della piattaforma è la causa del mancato invio, e il soccorso è riservato solo ai casi di malfunzionamento comprovato.
Introduzione
Problematiche in caso di malfunzionamento delle Piattaforme
Sommario
- Responsabilità dell’O.E., cosa avviene in caso di mancata conferma
- Efficacia probatoria dei file di log
- Utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale
- Sintesi circa la responsabilità O.E. e obbligazione di risultato
- Conclusioni
Responsabilità dell’O.E., cosa avviene in caso di mancata conferma
Nell’ipotesi in cui lex specialis (o le regole tecniche) richiedano la notifica di invio, l'offerta non è perfezionata finché non viene ricevuta la conferma. Vige pertanto una responsabilità dell’O.E., infatti, se son riceve la conferma, il concorrente deve attivarsi subito contattando l’assistenza tecnica per comprenderne le cause e tutto ciò va fatto prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Le conseguenze della negligenza dell’operatore sono le seguenti. Se l’operatore non agisce e il termine scade, non può invocare il soccorso procedimentale. Questo perché il soccorso è previsto solo per i malfunzionamenti della piattaforma, e l'operatore non ha fornito la prova che la causa non sia una sua negligenza. In via del tutto eccezionale il soccorso si applicherebbe quindi solo se il malfunzionamento fosse chiaramente imputabile alla piattaforma e non all'operatore.
Obbligazione di risultato
Nelle gare telematiche, la presentazione tempestiva dell'offerta è un'obbligazione di risultato. Per liberarsi dalle conseguenze del ritardo, il concorrente deve dimostrare che la causa non è a lui imputabile, come un malfunzionamento della piattaforma, ma gli screenshot dell'upload non sono sufficienti; devono essere allegati i file di log della stazione appaltante che dimostrino il mancato "invio" finale. La presentazione tempestiva dell'offerta sulla piattaforma è un'obbligazione di risultato a carico del concorrente. Il principio si basa sull'articolo 1218 del codice civile (art. 1218 c.c.). Come liberarsi dalle conseguenze del ritardo? Il concorrente deve provare che l'inadempimento è derivato da una causa a lui non imputabile, come un malfunzionamento accertato della piattaforma. La giurisprudenza stabilisce un onere di prova rigoroso in caso di mancato invio.
Bisogna altresì asserire che gli screen shot presentano dei limiti, infatti, gli screenshot che attestano il mero "caricamento" (c.d. upload) dei file non sono sufficienti per dimostrare l'avvenuto "invio" (c.d. send).
L'invio è l'operazione finale che completa il processo di deposito dell'offerta.
Efficacia probatoria dei file di log
I file di log prodotti dalla stazione appaltante hanno piena efficacia probatoria.
Se i log dimostrano che l'invio finale non è mai stato completato, l'operatore economico non può liberarsi dalle conseguenze del ritardo, anche se ha effettuato il caricamento.
In ragione di tanto quindi, le stazioni appaltanti devono usare piattaforme di approvvigionamento digitale per le gare d'appalto, senza alterare la parità di accesso e la concorrenza. La giurisprudenza interpreta il caricamento tempestivo della documentazione come un'obbligazione di risultato, il cui adempimento richiede l'effettivo caricamento online; l'esecutore può liberarsi dalla responsabilità del ritardo solo provando che l'impossibilità è a lui non imputabile. In caso di malfunzionamento temporaneo delle piattaforme, le stazioni appaltanti devono garantire la partecipazione, anche prolungando i termini se necessario.
Utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono utilizzare queste piattaforme per tutte le procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, seguendo regole tecniche specifiche. Esse (le piattaforme) non possono alterare la parità di accesso degli operatori, limitare la loro partecipazione o distorcere la concorrenza.
In caso di malfunzionamento, le stazioni appaltanti devono comunque assicurare la partecipazione degli operatori, potendo sospendere e prorogare i termini per la ricezione delle offerte per il tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento.
Sintesi circa la responsabilità O.E. e obbligazione di risultato
La giurisprudenza equipara il caricamento tempestivo della documentazione a un'obbligazione di risultato.
La parte è considerata inadempiente fino a quando non ha effettivamente caricato la documentazione richiesta nel sistema.
Esonero dalla responsabilità: Per liberarsi dalla responsabilità del ritardo, si deve dimostrare che l'impossibilità di caricare i documenti è dovuta a una causa a lui non imputabile
Conclusioni
Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per il Piemonte ha respinto il ricorso, confermando l'esclusione dell'azienda dalla gara d'appalto per la Linea 2 della Metropolitana di Torino. La sentenza ha giudicato infondati i motivi presentati dalla società, confermando la legittimità dell'esclusione dalla gara pubblica. Il ricorrente, non avendo ricevuto la notifica di conferma (come da esso asserito), avrebbe dovuto, secondo il canone di media diligenza, muoversi tempestivamente per risolvere il problema, senza attendere lo scadere, non facendolo, si è assunta il rischio del mancato invio.
Fonte: Mediaconsult del 23/01/2026

Vuoi leggere altri contenuti come questo?
Iscriviti alla newsletter!
Ogni Lunedì riceverai notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, contratti e appalti pubblici direttamente nella tua casella e-mail
Vuoi leggere altri contenuti come questo?
Iscriviti alla newsletter!
Ogni Lunedì riceverai notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, contratti e appalti pubblici direttamente nella tua casella e-mail
Iscriviti Ora