Quando il termine del soccorso istruttorio non è perentorio
Il ricorrente ricorda come il Comune indicesse una gara telematica avente ad oggetto l’appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per la realizzazione di un auditorium. Dopo aver chiesto di partecipare alla gara, la stazione appaltante in data 26 agosto 2025 pubblicava sul proprio sito un avviso di sospensione della gara, con il quale si chiedeva ai cinque concorrenti ammessi con riserva – tra cui il ricorrente – di integrare la documentazione già esibita, senza indicare il termine entro il quale tale adempimento avrebbe dovuto essere effettuato.
Lo stesso avviso era trasmesso tramite p.e.c. nella medesima data al Consorzio ricorrente, con l’ulteriore comunicazione che il deposito della documentazione integrativa sarebbe dovuto avvenire entro le ore 10:00 del giorno 2 settembre 2025.
In data 2 settembre 2025, la stazione appaltante escludeva il Consorzio ricorrente, in quanto la documentazione amministrativa richiesta non era pervenuta entro i termini stabiliti.
Il ricorso avverso l’esclusione viene accolto da Tar Puglia, Bari, Sez. I, 28/01/2026, n. 104:
Nel merito, il ricorso è fondato e, pertanto, può essere accolto.
Nello specifico, il Consorzio………….. denunciava l’illegittimità del provvedimento di esclusione sopra ricordato, in quanto adottato in violazione dell’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023 e, in particolare, del principio di tassatività delle cause di esclusione.
In tesi, il ricorrente rilevava che il superamento del termine assegnato dalla stazione appaltante non avrebbe potuto comportare l’esclusione dalla procedura di gara, in caso di rispetto della scadenza massima di dieci giorni prevista dall’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023 e in difetto di un’espressa indicazione sulle conseguenze escludenti del deposito tardivo della documentazione integrativa.
A tal riguardo e in primo luogo, è possibile desumere la natura ordinatoria del termine per l’integrazione documentale dalla tipologia di soccorso istruttorio che viene in rilievo nel caso di specie.
L’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023, infatti, individua quattro tipologie di soccorso istruttorio, che gli interpreti definiscono rispettivamente come integrativo (co. 1, lett. a), sanante (co. 1, lett. b), soccorso istruttorio in senso stretto (co. 3) e correttivo (co. 4).
Secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, soltanto per le prime due fattispecie è prevista l’esclusione dalla gara (ex multis, Cons. Stato, sez. V, n. 2789 del 2 aprile 2025; Cons. Stato, sez. V, n. 7075 del 19 agosto 2025).
Diversamente, per la fattispecie prevista dal terzo comma dell’art. 101, manca un’espressa previsione normativa per disporre l’esclusione dalla gara in caso di superamento del termine.
In ragione di tale differenza di regime, nonché in forza dei principi del risultato (art. 1, d.lgs. n. 36/2023) e della fiducia (art. 2, cit.), il Consiglio di Stato ha affermato che il termine indicato dalla stazione appaltante per esitare la richiesta di chiarimenti in sede di soccorso istruttorio può essere superato senza effetti invalidanti, ove inferiore a quello massimo previsto ex lege di dieci giorni.
“Ciò in quanto il principio di perentorietà dei termini assegnati al concorrente in sede di soccorso istruttorio nel corso di gara, deve essere letto nell’ottica del concorrente principio del risultato scolpito nell’art. 1 del d.lgs. n. 36/2023 in modo da rendere intollerabile lo sforamento del termine massimo di legge previsto per l’integrazione documentale – termine che, appunto, la stessa legge ha ritenuto di per sé compatibile con le esigenze di speditezza e tempestività delle operazioni di gara – ma da consentire, viceversa che non abbia rilievo invalidante lo sforamento del termine assegnato dalla stazione appaltante contenuto in quello massimo di legge” (Cons. Stato, Sez. V, n. 2789 del 2 aprile 2025).
L’ordinanza cautelare di prime cure faceva diretta applicazione di tale impostazione giurisprudenziale, oltre a farsi portatrice, in quella specifica fase procedimentale, di una soluzione di buon senso (rimasta, a quel che appare, inascoltata) volta a riammettere il ricorrente alla gara in un’ottica di superamento del rigido approccio formalistico adottato dall’Amministrazione resistente e in ferma contemplazione del principio fondamentale del favor partecipationis in materia di gare e concorsi ad evidenza pubblica.
In secondo luogo, non è possibile convenire con le conclusioni cui giunge il Consiglio di Stato nell’ordinanza n. 3848 del 2025, con la quale ha accolto l’impugnazione avverso l’ordinanza cautelare emessa da questo Tribunale.
Non è, infatti, facilmente comprensibile come solo il rispetto del termine fissato dalla stazione appaltante possa “assicurare un’istruttoria veloce, preordinata ad acquisire la completezza delle dichiarazioni prima della valutazione dell’ammissibilità della domanda”, essendo, al più, la tempestività nella presentazione della domanda un fatto di regolarità procedimentale, ma che nulla restituisce di decisivo in termini di velocità ed effetto selettivo utile della medesima.
Risulta, invero, evidente che il medesimo risultato acceleratorio e di efficientamento poteva essere ugualmente raggiunto ove l’integrazione documentale fosse avvenuta prima della scadenza del termine di legge di dieci giorni e non solo ed esclusivamente entro gli otto giorni indicati, in modo autonomo e non specificamente motivato, dall’Amministrazione resistente.
Pertanto, sulla base di quanto sin qui esposto, il ricorso è fondato nel merito e va accolto.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 28/01/2026 di Roberto Donati

Vuoi leggere altri contenuti come questo?
Iscriviti alla newsletter!
Ogni Lunedì riceverai notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, contratti e appalti pubblici direttamente nella tua casella e-mail
Vuoi leggere altri contenuti come questo?
Iscriviti alla newsletter!
Ogni Lunedì riceverai notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, contratti e appalti pubblici direttamente nella tua casella e-mail
Iscriviti Ora